La digitalizzazione della PA è un processo lungo e faticoso che richiede che tutte le parti, cittadini ed imprese incluse, svolgano il loro ruolo.
Se per la PA si tratta di porre in atto tutto quanto previsto dalla normativa – il CAD in particolare, ma non solo – il ruolo dei cittadini non può che essere quello di costante e tenace pungolo, capace di “stressare” l’amministrazione laddove non in linea con i dettami normativi, specie laddove in violazione con il diritto del cittadino, che è, ricordiamolo, ciò che è sancito all’art. 3 del CAD : “Chiunque ha il diritto di usare, in modo accessibile ed efficace le soluzioni e gli strumenti di cui al presente Codice nei rapporti con i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2,anche ai fini dell’esercizio dei diritti di accesso e della partecipazione al procedimento amministrativo..”
Che, tradotto in termini pratici, è in sostanza il diritto di poter utilizzare, nei rapporti con la PA, gli strumenti informatici, quelli, tanti (in alcuni casi, come ad esempio i diversi metodi con cui è possibile presentare un’istanza, di cui all’articolo 65 del Codice, pure troppi) previsti dalla norma.
Quindi, cari cittadini, il diritto all’uso del digitale c’è, è in molti casi cogente, e se la vostra PA non lo rispetta, non dategliela vinta, non rassegnatevi, siate pugnaci e pretendete il dovuto. Non solo per voi, ma per la PA stessa.
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Il “rebus” della normativa
Se il principio è semplice, la pratica purtroppo non lo è allo stesso modo. Una normativa complessa e scollacciata, in continuo divenire, difficile da capire, vincolata a Decreti attuativi mai emanati, rende a volte, il solo capire cosa è davvero pretendibile, un vero rebus.
Il caso dei pagamenti elettronici
Un esempio? Prendiamo il caso dei pagamenti elettronici. Probabilmente oggi il più noto, anche per via dell’ampia copertura mediatica di cui è stato oggetto. Vi è stato detto che, a partire la 28 febbraio la PA è obbligata ad usare PagoPA.
- Vero?
- Non vero?
- Parzialmente vero?
Se un cittadino volesse informarsi, cercherebbe nel CAD ed in effetti troverebbe che il diritto ai pagamenti elettronici è sancito all’art. 5, comma 1; forse, leggendo il comma 2, capirebbe che si tratta di PagoPA, ma il termine del 28 febbraio, dove si trova? Ed in effetti non sta nel CAD ma nel D.lgs. 217/2017 (il c.d. “Correttivo CAD”), fra le norme “transitorie”, all’art. 65. c. 2. Potrà lì vedere, ma solo se trova l’atto aggiornato, il famoso termine del 28 febbraio.
Se non fosse fortunato a trovare l’atto aggiornato ma quello originale, scoprirebbe che la data stabilita in precedenza è il primo gennaio 2019, e quella del 28 febbraio è in ultima analisi presente in un altro Decreto, il c.d. DL Semplificazione, che all’art.24, c.2, lettera b), sostituisce al 30 giugno 2020 (ma, non era il primo gennaio 2019??) il fatidico 28 febbraio 2021.
Vi siete persi?
Sappiate che non è finita qui: perché il termine del 28 febbraio non vale per tutte le PA! Infatti, anche se nella norma c’è scritto 28 febbraio 2021, un’ulteriore postilla, presente nello stesso DL Semplificazione all’articolo 23-bis, anch’esso non presente nel Decreto originario, ma introdotto in fase di conversione, specifica che la data del 28 febbraio, per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti è da intendersi non il 28 febbraio, ma la data in cui cesserà lo stato di emergenza Covid, ad oggi, il 30 aprile, salvo ulteriori proroghe.
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Quindi, se il vostro comune non vi consente di pagare tramite PagoPA, prima di lamentarvene, accertatevi che la popolazione sia inferiore ai 5.000 abitanti e che non sia cessato lo stato di emergenza Covid!
Questo appena illustrato è un po’ un caso limite, ma in realtà il Codice è pieno di parti non ancora attuabili; ad esempio, tutte quelle che fanno riferimento alle Linee Guida, di cui all’art. 71, lo sono solo laddove le specifiche Linee Guida, siano state effettivamente emanate. E anche laddove lo fossero, come ad esempio quelle relative alla Gestione Documentale di recente emanazione, siano scaduti i termini concessi alla PA per adeguarsi.
In altri casi, come per il diritto di poter presentare istanze attraverso servizi online, altro tema “caldo” di questi giorni, l’obbligo esiste, ma non è nel CAD, o meglio non è più nel CAD, ma all’articolo 35 del D.lgs. 33/2013 (Trasparenza), probabilmente uno dei meno conosciuti ed applicati.
Insomma, compito arduo, ma, magari con l’aiuto anche di associazioni di cittadini molto attive, il passaparola e tanta pazienza, se ne può venire a capo.
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Come è possibile agire
Capito quindi quali sono i propri diritti e i “titoli esigibili”, va capito in quale modo è possibile agire, quali sono le armi a disposizione del cittadino, non tanto per difendersi, quanto per convincere l’Amministrazione inadempiente, a svolgere il proprio compito.
La negoziazione
Le strade possibili sono diverse e utilizzabili a seconda dei diversi casi. La prima cosa che è comunque consigliabile è la via della negoziazione con l’Amministrazione; spesso spiegare in modo chiaro e ben motivato le proprie ragioni, dimostrando conoscenza della materia, aiuta. Di fronte ad una persona decisa e bene informata, in alcuni casi succede che l’Amministrazione cambi atteggiamento e sia disposta ad accogliere le richieste. C’è da tenere presente che la PA non necessariamente è in cattiva fede o ha scarso interesse per i diritti del cittadino, spessissimo si trova essa stessa in difficoltà nell’operare con il digitale; un minimo di comprensione, specie se ha un atteggiamento conciliante, è auspicabile anche da parte del cittadino.
Ma se la negoziazione dovesse fallire?
Il difensore civico digitale
Il CAD, all’articolo 17, mette per taluni casi a disposizione la figura del Difensore Civico Digitale, a cui è possibile rivolgersi per segnalare le Amministrazioni inadempienti. Inizialmente prevista come figura interna alla singola PA, ora il ruolo è svolto in modo accentrato da Agid. Contattare il difensore civico è semplice, lo si fa on-line accedendo a questa pagina.
Il limite che ha l’azione attraverso il Difensore Civico è ben descritto sulla pagina stessa dedicata alle segnalazioni. Agid ci avverte che il Difensore Civico Digitale:
- non risolve o media eventuali controversie tra il cittadino e PA;
- non può sostituirsi alla PA nello svolgimento dell’attività richiesta dal cittadino;
- non fornisce assistenza agli utenti nel risolvere i malfunzionamenti delle soluzioni applicative o dei servizi online delle PA;
- non si sostituisce l’Ufficio per i rapporti con il pubblico delle amministrazioni.
Si ricorre al Difensore Civico Digitale quindi in caso non vi sia urgenza, ma si voglia segnalare un comportamento in violazione a qualche aspetto del CAD, ma senza aspettarsi che sia affrontato il vostro specifico problema. Ad esempio, se la PA non vi consente di inviare istanze con le modalità telematiche descritte all’articolo 65, potete sì segnalarlo al Difensore Civico Digitale, ma, se avete fretta, dovrete recarvi allo sportello. Per chi fosse interessato ad approfondire il tema Difensore Civico Digitale può leggere questo articolo, scritto tempo fa sempre su questa testata.
In realtà, nei casi simili a quello sopraccitato, non è semplice far valere i propri diritti in modo immediato, perché il coltello dalla parte del manico lo ha la PA e siete voi nella posizione di avere bisogno di qualcosa e non il contrario. D’altronde, per chi non rispetta queste leggi, non sono previste sanzioni, se non le ormai poco temute, perché di fatto mai applicate, visto che sarebbe la PA ad auto-comminarsele, “responsabilità dirigenziale, danno erariale, ecc.” e anche il recente inasprimento, che prevede il taglio di parte dello stipendio per i dirigenti inadempienti, non sembra, per gli stessi motivi di cui sopra, fungere da deterrente.
Tempo fa, a fronte di una PA che ha ignorato un’istanza presentata vie email, senza fornire alcun di riscontro, chi scrive, che aveva assoluta necessità di poter riceve il servizio richiesto e certissimo di essere nella ragione, ha agito in modo molto “aggressivo”, minacciando la PA di ricorrere alle Forze dell’Ordine denunciando l’interruzione di pubblico servizio. Nel caso specifico andò bene, ma non è una strategia consigliata, se non forse nei casi estremi.
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In casi simili, l’opzione della segnalazione al Difensore Civico Digitale rimane comunque caldamente consigliata; non risolverà il problema nell’immediato, ma di fronte all’intervento del Difensore Civico Digitale, le PA tendono con il tempo a mettersi in regola. Insomma, un’azione pro-futuro, forse non utile nell’immediato, ma certamente agli altri.
Quando è la PA a dover ricevere qualcosa dal cittadino
Nei casi in cui è la PA (o il concessionario di pubblico servizio) a dover ricevere qualcosa dal cittadino, le parti si invertono.
Ritornando al caso dei pagamenti tramite PagoPA, che fare se arriva una richiesta di pagamento che non si può pagare con il Nodo Nazionale dei Pagamenti (o le altre modalità residuali ancora ammesse, come ad es. l’F24, previste dalle Linee Guida del 2018)?
Alcuni esempi potrebbero essere la richiesta di pagamento di importi con bonifico bancario o con bollettino postale (ES: TARI, contravvenzioni o sanzioni amministrative, ecc.).
È possibile non pagare?
In questi casi la risposta sembrerebbe essere positiva.
Sebbene non vi siano ancora pronunce specifiche, si può ragionare in analogia con quanto è avvenuto per le multe fatte per mancato pagamento della sosta nelle “strisce blu”, nel caso in cui i parchimetri fossero sprovvisti della possibilità di pagare con carte di debito e credito, come invece previsto espressamente dalla normativa (in questo caso specifico, la L. di Stabilità 2016 – comma 901, che ha posto l’obbligo a partire dal 1 luglio 2016).
Numerose e concordi sono le sentenze che hanno annullato i divieti di sosta elevati a chi, privo dei contanti, non ha potuto pagare con le modalità telematiche. Certamente ci si inoltra su un percorso complicato, ma se si vuole ottenere qualcosa è necessario essere disposti a qualche sforzo.
In questi casi si può presentare ricorso all’autorità competente prevista per l’atto specifico: nel caso delle contravvenzioni al Codice della Strada sarà il Giudice di Pace, nel caso dei tributi comunali sarà la Commissione Tributaria.
Diverso è il caso in cui non è l’Amministrazione che invia una richiesta di pagamento al cittadino, ma la somma da versare è il presupposto per ottenere qualcosa: come ad esempio, l’importo previsto per il rilascio del passaporto: in questi casi, l’interessato può inviare una “diffida ad adempiere” alla PA, invitando all’emissione di un pagamento conforme a quanto previsto dal CAD mediante PagoPA, eventualmente seguita da un’istanza al Difensore Civico Digitale, come già descritto poco sopra, finalizzata al riconoscimento e tutela dei diritti di cittadinanza digitale.
La class action pubblica
Interessante anche l’idea avanzata da alcune Associazioni di Consumatori di utilizzare lo strumento previsto dal D. Lgs. 198/2009 in materia di ricorso per l’efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici che, in attuazione della legge 15/2009 – meglio nota come “legge Brunetta” – ha introdotto la class action pubblica esperibile nei confronti della pubblica amministrazione e dei concessionari di pubblici servizi; questa modalità ha la finalità di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio, da parte dei titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori.
Con la Direttiva n. 4/2010 il Dipartimento della Funzione Pubblica ha chiarito che la class action è immediatamente operativa – quindi non richiede disposizioni attuative – nei casi di:
- violazione degli obblighi contenuti nelle Carte dei Servizi;
- violazione dei termini;
- mancata emanazione di atti amministrativi.
In queste fattispecie, i cittadini potrebbero ricevere tutela diretta e immediata verso il mancato rispetto del diritto alla cittadinanza digitale, proprio perché il termine del 28 febbraio previsto per l’esclusività dei pagamenti digitali con PagoPA non è stato rispettato.
Insomma, anche la digitalizzazione e l’attuazione delle norme previste dal Codice dell’Amministrazione Digitale non sfugge alla dialettica e al gioco dei ruoli tra cittadini, Pubbliche Amministrazioni e organi giurisdizionali.