Dalla lettura della bozza del decreto Semplificazioni che circola in questi giorni, vediamo quali sono le maggiori novità in tema di transizione digitale che attendono PA e imprese.
Innanzitutto, non si parla più di “digitalizzazione”, ma di “transizione digitale”: può apparire un dettaglio formale, ma che può celare un diverso approccio, non solo terminologico, che sembra segnare il passaggio dall’epoca in cui l’attenzione del Legislatore ha riguardato la modalità per favorire una corretta gestione digitale dei documenti, al momento attuale, in cui il focus di intervento sembrerebbe ormai la gestione interoperabile di dati, anche – e soprattutto – nel contesto pubblico.
Dati pubblici
A riprova di ciò, depongono i molteplici interventi mirati a migliorare l’utilizzo dei dati pubblici e delle basi di dati di interesse nazionale.
Innanzitutto, dovrebbe essere prevista l’eliminazione degli accordi quadro che avrebbero dovuto disciplinare la fruizione da parte delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici dei dati detenuti dalle altre pubbliche amministrazioni; accordi quadro per i quali, peraltro, era stato fissato da appena un anno, con il D. L. 19 maggio 2020, n. 34, il termine di 120 giorni per la relativa predisposizione, da computarsi dalla data di entrata in vigore dello stesso D.L. Tuttavia, un punto sembrerebbe rimanere irrisolto: se finora si erano ritenuti necessari degli accordi quadro, qual è lo strumento che dovrebbe sostituirli? E se tale strumento non è previsto (non sembra esserci, infatti, alcun riferimento a Linee guida o documenti di indirizzo analoghi), significa dunque che ogni PA è libera di decidere autonomamente quali dati, a quali PA, con quali modalità e con quali finalità o licenza rendere disponibili i propri dati?
Tra tutti, si segnala anche la probabile introduzione di una modifica all’art. 50 del CAD che dovrebbe chiarire correttamente la circostanza per cui, nel trasferimento di un dato da un sistema informativo a un altro, non soltanto tale trasferimento non modifica la titolarità del dato (come peraltro attualmente già previsto), ma non modifica nemmeno la titolarità del trattamento dei dati personali oggetto di trasferimento, ferme restando le responsabilità delle amministrazioni che ricevano e trattino poi quei dati in qualità di titolari autonomi del trattamento.
Per quanto riguarda, poi, la Piattaforma Digitale Nazionale Dati, di cui all’art. 50-ter, infrastruttura tecnologica nata per rendere possibile l’interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici, attraverso la quale dovrebbe realizzarsi la condivisione di dati e informazioni mediante interfacce di programmazione delle applicazioni (API), dovrà attendersi un termine che dovrebbe essere fissato dal Governo entro cui le PA dovrebbero accreditarsi, sviluppare le interfacce e rendere disponibili i propri dati. Anche in questo caso, dunque, il risultato concreto sarebbe quello di modificare – oggi – una norma senza che ve ne sia la reale necessità, poiché tale termine non risulta essere stato definito, con il rischio che le modifiche introdotte siano percepite dagli operatori della PA come – l’ennesima – rivoluzione dal sapore gattopardesco.
Impatti sulle PA e su AgID
Tuttavia, una delle maggiori novità, riguarda la probabile introduzione di specifiche sanzioni derivanti dalla violazione degli obblighi di transizione digitale. Sebbene, infatti, l’attuale disciplina del CAD preveda che determinati inadempimenti possano comportare delle conseguenze ai fini della misurazione della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili, secondo la bozza di decreto le “violazioni accertate degli obblighi di transizione digitale” potranno comportare responsabilità dirigenziale e disciplinare, ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001, ma anche – per particolari inadempimenti – l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, fino a un ammontare massimo di 100.000 euro.
Fulcro centrale di queste novità dovrebbe essere proprio l’Agenzia per l’Italia Digitale, alla quale sarebbero demandate le funzioni di accertamento, contestazione e irrogazione. Tuttavia, non si può non rilevare che nulla sembra prevedersi nella bozza circa l’indispensabile potenziamento di risorse per consentire ad AgID di poter espletare efficacemente tali nuove attribuzioni di competenza, che rischierebbero di rimanere – se così fosse confermato – solo una “norma manifesto”.
Novità per le imprese
Oltre alle forti – e, in alcuni passaggi, opinabili – deroghe al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016) previste per l’acquisto di beni e strumenti informatici strumentali alla realizzazione del PNRR (Piano Nazionale di ripresa e Resilienza), si prevedrebbe la possibilità di autocertificare – da parte dell’operatore economico aggiudicatario – il possesso dei requisiti generali, finanziari e tecnici, la regolarità del DURC e l’assenza di motivi di esclusione secondo segnalazioni rilevabili dal Casellario ANAC.
Inoltre, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici si intende istituire il “fascicolo virtuale dell’operatore economico”, in cui dovrebbero essere presenti i dati per la verifica dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e altri dati di cui all’art. 83 e 84 del D.Lgs. n. 50/2016 utili alla partecipazione alle diverse gare.
Novità per i cittadini
Per consentire a chiunque di delegare l’accesso a uno o più servizi della PA a un diverso soggetto che sia titolare di un’identità SPID, nella bozza in commento si prevede di istituire il Sistema di gestione deleghe (SGD), la cui realizzazione, gestione, manutenzione ed erogazione del servizio, dovrebbe essere affidata all’istituto poligrafico Zecca dello Stato S.p.A. Per dare attuazione a tali disposizioni, si dovrebbe attendere l’emanazione di un apposito decreto e delle successive Linee guida di AgID.
Conclusioni
Nell’attesa di verificare se le disposizioni commentate saranno poi effettivamente confermate in sede di approvazione definitiva del Decreto, è sicuramente da evidenziare positivamente l’attenzione che è stata rivolta alle disposizioni in tema di fruibilità dei dati pubblici e basi di dati di interesse nazionale.
Per altro verso, tuttavia, non si può non rilevare il rischio che alcune delle novità che possono apparire di maggiore impatto – qualora non ne dovessero essere opportunamente disciplinati anche i relativi risvolti concreti – possano finire col tradursi in una rivoluzione solo annunciata.