La rilevazione UIF

Le criptovalute come leva di attività illecite: servono nuove leggi

Nell’ultima rilevazione dell’Unità di Informazione Finanziaria, vengono evidenziati alcuni elementi importanti sul rischio di riciclaggio associato allo scambio delle valute virtuali. Aumentano le operazioni sospette collegate all’abusivismo finanziario e le truffe. Servono modifiche legislative ad hoc

Pubblicato il 03 Nov 2021

Filippo Graziano

Consulente in Antiriciclaggio e Privacy

Dac8: la regolamentazione sui crypto-asset

Il rapido e inesorabile diffondersi delle valute virtuali richiede una altrettanto adeguata risposta da parte delle Istituzioni pubbliche e private soprattutto orientata a evitare che i nuovi strumenti possano essere utilizzati a fini illeciti, viste le loro intrinseche connotazioni di anonimato e carenza, se non addirittura totale mancanza, di assetti regolatori nell’ambito del riciclaggio e del contrasto del finanziamento del terrorismo (AML / CFT) uniformi e chiari.

Riciclaggio con le valute virtuali: azioni di contrasto e problemi da risolvere

Rilevazione UIF 2021

Nell’ultima rilevazione dell’Unità di Informazione Finanziaria, organo deputato alla gestione delle segnalazioni delle operazioni sospette nell’ambito delle procedure disposte dal D.Lgs. 231/2007, relative al primo semestre 2021, vengono evidenziati alcuni elementi importanti relativamente al rischio di riciclaggio associato allo scambio delle valute virtuali.

Viene, innanzi tutto, osservato il marcato aumento delle segnalazioni di operazioni sospette da parte degli operatori in valuta virtuale. Infatti, sono passati da un totale di 20 del primo semestre 2020 a un numero di 168 nel primo semestre 2021 con un incremento del 740%.

Ricordiamo in particolare che gli operatori del settore sono annoverati tra i soggetti obbligati di cui all’art. 3, comma 5, lett. i) e i)-bis del decreto cosiddetto “Antiriciclaggio”.

È indubbio che le operazioni di virtual asset siano sempre più soggette a controllo anche visto il notevole volume delle transazioni anche se per il momento la quantità maggiore è realizzata negli USA.

Viene poi evidenziato che, per il momento, le segnalazioni sono motivate dalla percezione di intrinseca rischiosità dello strumento più che da effettivi rischi di riciclaggio/finanziamento del terrorismo connessi all’operatività.

Valuta virtuale, cos’è e la normativa

Per criptovaluta, letteralmente “valuta nascosta”, s’intende una moneta digitale utilizzabile mediante chiavi di accesso pubbliche o private interpretabili soltanto da chi è autorizzato a leggerle.

Ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. qq) del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, così come integrato e modificato dal D.Lgs. 125/2019, per “valuta virtuale” si intende “la rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente”.

Il provvedimento del 2019, accogliendo le novità previste in materia dalla V direttiva, ha:

– ampliato la definizione di valuta virtuale, includendo anche la finalità di finanziamento, oltre che di scambio, che può connotare alcune valute e alcuni loro impieghi;

– inserito nell’attività di cambiavalute i servizi di conversione “in altre valute virtuali e i servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all’acquisizione, alla negoziazione o all’intermediazione nello scambio delle medesime valute” (art. 1, comma 2, lett. ff);

– incluso nella disciplina i prestatori di servizi di portafoglio digitale, i c.d. wallet provider definiti come “ogni persona fisica o giuridica che fornisce, a terzi, a titolo professionale, anche on line, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali” (art. 1, comma 2, lett. ff bis).

I fenomeni illeciti nel virtual asset

I fenomeni illeciti rilevati nel virtual asset sono collegati principalmente all’abusivismo finanziario e le truffe.

L’esercizio abusivo di attività riservate da parte sia di soggetti italiani che esteri è rappresentato da soggetti che svolgono l’attività di collettori nell’acquisto di virtual asset frapponendosi rispetto agli exchangers ufficiali ovvero si presentano al mercato come Virtual Asset Service Provider (VASP) senza però avere adeguate strutture organizzative che assicurino la tutela della clientela e il rispetto delle disposizioni in materia di antiriciclaggio.

Le truffe, invece, sono associate alla domanda e offerta di virtual asset: oltre a casi di schemi piramidali, è venuta all’attenzione una possibile truffa a risparmiatori italiani mediante una Initial Coin Offering (ICO) che sono utilizzate in particolare dalle startup come forma di finanziamento ovvero di raccolta di capitali. In cambio delle somme fornite, i sottoscrittori delle Ico ricevono un certo quantitativo di nuove criptovalute emesse dalle startup, nella speranza di forti rivalutazioni future. Non sempre le criptovalute vengono poi effettivamente lanciate sul mercato e non sempre acquistano valore.

Il mining di valute virtuali

Altro caso di truffa riscontrata consiste nell’attività di mining di valute virtuali. È il modello economico di vendita più truffaldina, che promette forti guadagni alle vittime a patto che queste reclutino nuovi investitori, a loro volta vittime della truffa. Abbinati all’emissione di future criptomonete, questa società e quelle gemelle, vendevano e tuttora vendono pacchetti di formazione, che rappresentano un’enorme fonte di guadagno. Il promotore deve essere bravo a far credere che con le criptovalute è in grado di acquistare macchine di lusso, case di pregio o viaggi e spendere in ristoranti e negozi di lusso.

Numerosi, infine, sono i contesti in cui l’investimento in virtual asset è effettuato con l’impiego di fondi raccolti tramite attività delittuose, quali le frodi informatiche come il phishing e il ransomware, e i casi in cui si riscontrano flussi di valute virtuali diretti verso indirizzi del dark web per il possibile acquisto di beni e servizi illegali.

Riciclaggio tramite ATM, la falla nella legislazione italiana che lo favorisce

Altre analisi si sono incentrate sul fenomeno dell’acquisto/vendita di criptovalute mediante dispositivi ATM, installati presso i locali commerciali di società italiane che operano per conto di un VASP estero (Virtual Asset Service Providers – Prestatore di servizi in materia di virtual asset). In tali casi, sui conti societari si rilevano consistenti versamenti di contante, non coerenti con il profilo economico.

Infatti, di ATM dei Bitcoin in tutta Italia, secondo gli ultimi dati disponibili, ce ne sono più di 70. Presso gli ATM Bitcoin si versano contanti e la macchina “carica” la somma equivalente in criptovaluta sul wallet fornendo i documenti anagrafici e il numero dello smartphone (in alcuni casi è previsto anche il riconoscimento facciale). È possibile fare anche l’operazione inversa, ovvero scaricare bitcoin cambiandoli in contanti. Pur in presenza di tetti giornalieri all’utilizzo compresi tra i 1.000 e i 2.000 euro – il meccanismo si presta a favorire forme di piccolo riciclaggio di denaro sporco.

Come indicato in precedenza, nel 2019 il decreto legislativo 125 stabilisce che chi offre servizi legati alle valute virtuali deve iscriversi a una sezione speciale del registro dei cambiavalute, tenuto dall’Organismo agenti e mediatori (Oam). Manca però un tassello. Spetta a un altro decreto attuativo del ministero dell’Economia e delle finanze (Mef), definire tempi e modi per l’iscrizione all’albo, che, precisa l’Uif, “costituisce condizione essenziale per l’esercizio legale dell’attività”. A oggi, però, il decreto ministeriale non è stato emanato e quindi non è possibile verificare l’iscrizione di operatori in valuta virtuale attivi in Italia.

È una delle falle che espongono gli ATM per criptovalute al rischio di essere usati come lavanderie per riciclare il denaro sporco. I criminali intendono avvantaggiarsi della facilità d’uso di questi sportelli. In particolare, esplorano come convertire denaro sporco in criptovalute, o viceversa, e come spostare i proventi illeciti con altri membri della rete criminale, aggiungono gli studiosi. Operazioni a livello nazionale e internazionale consentono così di aggirare i controlli finanziari, facendo scorrere indisturbato un fiume di denaro nero.

Le criticità nei presidi di VASP e intermediari vigilati

Gli accertamenti della UIF hanno messo in luce alcune criticità nei presidi adottati sia dai VASP sia dagli intermediari vigilati per mitigare i rischi AML/CFT con riferimento all’operatività in valuta virtuale.

I rilievi si riferiscono alle seguenti situazioni:

  • alla scarsa attenzione nella profilatura della clientela e alle carenze nei sistemi automatici di transaction monitoring, con riguardo alle transazioni effettuate con valute virtuali;
  • ai mancati controlli sugli eventuali outsourcers cui è stato esternalizzato l’adempimento di obblighi antiriciclaggio;
  • all’inefficacia dei presidi organizzativi predisposti con riferimento al servizio di acquisto di valute virtuali mediante carte di pagamento;
  • alla difficoltà per gli intermediari vigilati di monitorare l’operatività posta in essere dalla propria clientela (tra cui anche VASP) in valute virtuali. Nelle piattaforme decentralizzate (c.d. peer to peer), numericamente meno rilevanti, le transazioni vengono disposte senza l’intervento di un soggetto che raccoglie gli ordini della clientela.

Nel 2019 la UIF ha effettuato un accertamento ispettivo presso una succursale di un IMEL comunitario, il cui principale cliente era una società italiana che gestisce un’importante piattaforma di exchange. Nel corso delle attività ispettive della UIF è venuta in rilievo, inoltre, la presenza di numerose persone fisiche, i cosiddetti collettori, che utilizzano i rapporti presso i VASP per effettuare operazioni di conversione di valute virtuali per conto di terzi soggetti presso i quali promuovono la negoziazione di valute virtuali. Nei casi più rilevanti i volumi operativi mediati dai collettori sono tali da far ritenere che gli stessi operino a titolo professionale, verosimilmente in assenza di un’adeguata struttura organizzativa e senza rispettare la normativa antiriciclaggio. Nella situazione sopra descritta, incidono negativamente sull’attività di controllo le persistenti criticità del quadro regolamentare che sono state portate all’attenzione del MEF e della Vigilanza della Banca d’Italia.

Indicatori di anomalia del GAFI

Lo scorso settembre 2020 il GAFI ha poi pubblicato indicatori di anomalia per le operatività in valute virtuali, al fine di agevolare l’individuazione di sospetti da parte di intermediari, professionisti, operatori non finanziari e Virtual asset service provider (VASP).

Nel dettaglio, il GAFI identifica i seguenti sei red flag indicators associati ad alcune macroaree di utilizzo sospetto di virtual asset, indicando per ognuno una dettagliata descrizione di schemi e condotte anomale, accompagnate da alcuni casi pratici maggiormente significativi rilevati nel corso degli ultimi anni:

  • anomalie connesse alle transazioni, quando la loro dimensione e frequenza denoti una serie di criticità, date ad esempio dall’elevato volume di scambi di piccolo importo di VAs o cambio in denaro contante. Oppure trasferimenti di VAs con polverizzazione su differenti VASPs, magari aventi sede in giurisdizioni con assetti AML/CFT a rischio;
  • indicatori riguardanti modelli impropri di transazioni, in particolare relative a nuovi clienti che attivano relazioni non coerenti con il proprio profilo, soprattutto in termini di volumi di virtual assets scambiati o trasferiti, ovvero quando un cliente effettui operazioni utilizzando diversi tipi di VAs e conti senza spiegazioni logiche, se non addirittura conversioni, in perdita, con valuta corrente;
  • indicatori associati a tecnologie che garantiscano l’anonimato, rendendo i VAs appetibili veicoli di ML e TF, in un’ottica di utilizzo strumentalmente patologico. È il caso di clienti che operino mediante sistemi di criptovalute anonime “potenziate”[6] o utilizzino indirizzi IP o email anonime ovvero accedano alle piattaforme dei VASPs con strumenti che non consentono l’identificazione del titolare del dominio. In generale sono anomale tutte quelle operazioni il cui anonimato non permette una adeguata customer due diligence fin dal momento dell’on-bording del cliente[7];
  • indici di anomalia concernenti i mittenti o i destinatari delle transazioni, in particolare, nel momento dell’attivazione dell’account (indirizzi IP anonimi, molteplici account creati da uno stesso soggetto) oppure quando non sia possibile procedere alla CDD (informazioni insufficienti, incomplete o false sul cliente, origine dei fondi e destinazione). Inoltre, potrebbero rilevarsi anomalie connesse a differenze tra gli indirizzi IP associati al profilo del cliente e quelli utilizzati per “ordinare” le transazioni. Sempre in relazione al cliente si possono verificare casi in cui venga reclutato come “money mule” per riciclare proventi illeciti; è il caso in cui una persona con un profilo che denota poca familiarità con le tecnologie VA, che attivi uno o più account operando numerose transazioni, magari per importi incompatibili con il suo profilo economico;
  • red flag indicators sulla provenienza dei fondi che, dall’analisi dai casi emersi nel Documento, si sono dimostrati derivare da traffico di droga, frodi, truffe informatiche e attività criminali in genere. Nello specifico il FATF evidenzia come elementi di sospetto l’uso di VAs originati o destinati a servizi di gioco d’azzardo online, l’uso di carte di credito/debito collegate a VA wallet per prelievi di ingenti quantità di valuta corrente (crypto-to-plastic), ovvero elevati depositi di valuta virtuale seguiti da conversioni in valuta fiat che potrebbero indicare un furto di VAs. Altro fattore di rischio potrebbe derivare dalla mancanza di informazioni sull’origine e sui proprietari dei fondi, mediante l’utilizzo di società di comodo, utilizzati per una “offerta” di un nuovo VA (Initial Coin Offering – ICO);
  • indicatori di anomalia collegati al contesto geografico, soprattutto relativo allo “sfruttamento” da parte dei riciclatori di debolezze sistemiche in termini di carenze nell’applicazione degli standards GAFI nello specifico settore dei VAs e dei VASPs. Infatti, è emerso che molti paesi ancora non richiedono il rispetto dei requisiti AML/CFT per i soggetti operanti nell’ecosistema dei virtual assets e, proprio in queste giurisdizioni “a rischio”, si assiste alla domiciliazione di VASPs e alla provenienza, destinazione o transito delle operazioni.

Conclusioni

Con riferimento alla normativa antiriciclaggio italiana occorre intervenire con modifiche legislative ad hoc per completare l’adeguamento del D.lgs. 231/2007 e delle relative disposizioni di attuazione alle raccomandazioni del GAFI al fine di superare la principale criticità associata ai servizi in valuta virtuale riguardante la dimensione transfrontaliera delle cripto-attività che determina la necessità di estendere i presidi nazionali agli operatori esteri che svolgono la loro attività nel territorio della Repubblica per via telematica. In proposito, i necessari presidi di prevenzione potrebbero essere assicurati con la previsione di adeguati meccanismi di enforcement, di cooperazione e scambio di informazioni tra le competenti autorità.

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