Le norme per il software libero nella Pa, pro e contro

Dopo mesi di lavoro, l’Agenzia per l’Italia Digitale ha finalmente pubblicato le Linee Guida per l’acquisizione di programmi informatici da parte della Pubblica Amministrazione.
Sancito l’obbligo di preferire software libero e riuso… ma non mancano le ombre

Pubblicato il 20 Gen 2014

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La montagna ha partorito il topolino. Lo scorso 8 gennaio, l’Agenzia per l’Italia Digitale ha pubblicato la Circolare n. 63/2013, con la quale sono state adottate le Linee guida per la valutazione comparativa prevista dal Codice dell’Amministrazione Digitale per l’acquisizione del software da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

Come i lettori di AgendaDigitale.eu ricorderanno, i lunghi lavori per la scrittura del documento sono stati travagliati e – vista la piega che aveva preso la discussione tra i diversi attori seduti al tavolo – la soluzione era affatto scontata.

Ma andiamo con ordine. L’art. 68 CAD, così come modificato dal Decreto sull’Agenda Digitale, disponeva che le Amministrazioni dovessero procedere ad acquisire i software necessari allo svolgimento della propria attività, dopo aver effettuato – secondo modalità e criteri definiti dall’Agenzia per l’Italia Digitale – una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le differenti soluzioni disponibili (software sviluppato per conto della PA, riuso, software libero, cloud computing, software proprietario).

Dopo anni di discussioni, la nuova formulazione della norma prevedeva un vero e proprio criterio di preferenzialità. Il legislatore, infatti, disponeva che “ove dalla valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico, secondo i criteri di cui al comma 1-bis, risulti motivatamente l’impossibilità di accedere a soluzioni già disponibili all’interno della pubblica amministrazione, o a software liberi o a codici sorgente aperto, adeguati alle esigenze da soddisfare, è consentita l’acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d’uso.

Ma, proprio sull’interpretazione di questa norma (apparentemente chiara), i diversi operatori seduti al tavolo tecnico costituito presso AGID si erano divisi: da un lato chi riteneva che il CAD non esprimesse alcuna preferenza tra le diverse soluzioni, dall’altro chi pensava che il legislatore avesse espresso una inequivocabile preferenza per le soluzioni di riuso e di software libero o a sorgente aperto.

Alla fine, il documento appena pubblicato dà ragione a questi ultimi, definendo i criteri che ciascuna Amministrazione deve seguire per l’acquisizione di prodotti e soluzioni software da utilizzare per l’assolvimento dei propri compiti istituzionali.

D’ora in avanti, per l’approvvigionamento del software gli Enti dovranno:

1. Definire le proprie esigenze, identificando i requisiti (funzionali e non) dei programmi da acquisire;

2. Ricercare le soluzioni;

3. Confrontare le soluzioni “eleggibili”.

Nell’ambito di tale processo, è richiesto alle Amministrazioni di preparare una vera e propria griglia di valutazione sulla base dei criteri di valutazione definiti dal legislatore (costo, livello di utilizzo di formati di dati e di interfacce di tipo aperto nonché di standard, garanzie del fornitore in materia di livelli di sicurezza, conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali, livelli di servizio).

Dopo aver assegnato, alle diverse soluzioni confrontate, un punteggio su ciascuno dei criteri di valutazione, l’Amministrazione potrà determinare il risultato complessivo della valutazione.

Tuttavia, nel documento, è espressamente previsto (al punto 3.3.9) che nel caso in cui – all’esito della valutazione comparativa – superino la soglia minima di accettabilità più soluzioni alternative, di cui una o più nelle categorie “software libero o a sorgente aperto” e/o “software in riuso“, queste ultime dovranno essere preferite a soluzioni proprietarie, salvo che l’Amministrazione non ne motivi l’impossibilità.

Tutto bene quindi? Non proprio.

Il documento pubblicato da AGID risulta molto pesante e farraginoso, difficile da seguire, specialmente per gli Enti di piccole dimensioni (la questione è complessa, certo, ma 70 pagine sembrano davvero troppe).

Tanto più che una scorretta o incompleta valutazione comparativa è suscettibile di determinare l’illegittimità della scelta dell’amministrazione (e quindi quella del successivo affidamento), con relativo contenzioso dinanzi al TAR e responsabilità dirigenziale.

Colpisce, poi, la scarsa attenzione dedicata al cloud computing che, invece, si appresta a diventare una delle principali soluzioni anche per le Pubbliche Amministrazioni: l’impressione che ne deriva, quindi, è di un documento che guarda al passato e non al futuro (e, anche questo, è in grado di provocare problemi interpretativi).

Fortunatamente, in caso di dubbi, le Amministrazioni e le imprese potranno chiedere all’Agenzia per l’Italia Digitale di esprimere un parere (non vincolante) sul rispetto delle norme in materia di valutazione comparativa.

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