Nella relazione illustrativa del Decreto Legislativo (revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza) recentemente pubblicato si legge: “è introdotta una nuova forma di accesso civico ai dati e ai documenti pubblici, equivalente a quella che nei sistemi anglosassoni è definita Freedom of information act (Foia). Questa nuova forma di accesso prevede che chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, può accedere a tutti i dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto di alcuni limiti tassativamente indicati dalla legge”.
Niente di più falso!
Hanno complicato l’impianto normativo aumentando la confusione per i cittadini tra due leggi che dicono di fatto cose differenti.
Gli obblighi di pubblicazione sono diminuiti (ma come si fa a scrivere che si tratta di decreto per prevenire la corruzione?).
L’accesso civico è peggiorato grazie all’introduzione del silenzio diniego (e il cittadino potrà eventualmente difendersi solo tramite ricorso al TAR). Le pubbliche amministrazioni, già non sempre coraggiosissime (l’abbiamo visto con le battaglie tra open data e privacy) si trincereranno dietro il silenzio diniego senza nessuna sanzione.
Possiamo sperare che le Regioni in conferenza unificata spingano seriamente verso un reale miglioramento di questa normativa per portarla a un ragionevole FOIA?