trasparenza

Nicotra, Anticorruzione: “Con il Foia meno zone grigie nei pubblici uffici”

Grazie al FOIA e al ‘doppio binario’ con il decreto 33 del 2013 “la trasparenza assume i contorni di un nuovo diritto di cittadinanza”. Ma in che modo il Foia migliora l’accesso ai documenti e rende la PA a “prova di corruzione”?

Pubblicato il 26 Gen 2017

Ida Angela Nicotra

consigliere dell’Autoritá Nazionale Anticorruzione

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Il Freedom of information act realizza l’obiettivo di allargare gli spazi di conoscenza del cittadino, mettendolo nella condizione di accedere ai dati, ai documenti detenuti dagli uffici pubblici. Con il Foia si amplia il contenuto e le modalità di realizzazione del principio di trasparenza, si riconosce cioè “la libertà di informazione attraverso il diritto di accesso, anche per via telematica, di chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridiche rilevanti, ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni”.

Vediamo di capire di cosa si tratta: il Freedom of information act é un istituto di origine anglosassone che costituisce una forma di accesso libero alle informazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni, cioè anche rispetto a dati e a documenti per i quali non esiste l’obbligo di pubblicazione da parte degli uffici pubblici. Da una parte, dunque, le PA, continueranno ad essere tenute a pubblicare i dati previsti per legge, dall’altra, il diritto di accesso universale garantisce ad ogni persona di richiedere ogni informazione ulteriore e diversa non contemplata tra quelle a pubblicazione “necessaria”. Si realizza, così, un sistema a “doppio binario“. Il diritto di accesso civico generalizzato, in coerenza con il principio di massima apertura alla trasparenza, può essere attivato da chiunque e non richiede motivazione. Anche in linea con quanto prescrive l’ordinamento dell’Unione Europea (art. 15 TFUE, Capo V della Carta dei diritti) per il diritto d’accesso non occorre la prova di una specifico interesse. Si tratta quindi di un accesso semplificato e migliorativo che non é sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, per cui chiunque può esercitarlo, anche indipendentemente dall’essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato. L’ istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal Codice per l’Amministrazione Digitale e il rilascio dei dati e documenti in formato elettronico o cartaceo é gratuito, salvo il imborso del costo effettivamente sostenuto o documentato dall’amministrazione per la riproduzione per supporti materiali. Così, la promozione di maggiori livelli di trasparenza diviene un obiettivo strategico di ogni amministrazione che deve tradursi nel diritto di informare, quale canone fondamentale dell’azione dei pubblici poteri.

Riguardo, nello specifico, la lotta alla corruzione, vorrei ricordare che l’innalzamento dei livelli di trasparenza é il vero antidoto ai fenomeni corruttivi. Chiarezza, comprensibilità, qualità dell’attività amministrativa divengono un significativo mezzo di contrasto al perseguimento di interessi individuali o di una ristretta cerchia di persone. La promozione di normative in materia di trasparenza rappresenta efficace misura di verifica sulle risorse e di moralizzazione della vita pubblica. Attraverso il nuovo Foia i cittadini potranno promuovere forme di vigilanza sul l’operato delle istituzioni, sentendosi parte di una incisiva strategia di contrasto alla corruzione.

Il principio di trasparenza costituisce un deterrente rispetto alla commissione di fatti di illegalità, stimolando l’amministrazione a porre in essere comportamenti legittimi e volti al buon andamento e all’imparzialità. La trasparenza e segnatamente, la nuova disciplina del “Freedom” diminuisce le “zone grigie” nei pubblici uffici e si pone come un’opportunità per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e, più in generale, di vicende di maladministration.

Secondo il paradigma del Freedom of information act, quindi, il diritto alla conoscibilità generalizzata diviene la regola mentre le ipotesi derogatorie hanno portata limitata e vengono delineate a presidio di alcuni interessi pubblici e privati di rilevanza costituzionale. É un cambiamento di prospettiva radicale che si realizza con il nuovo decreto legislativo n. 97 del 2016, attraverso la creazione del diritto fondamentale a conoscere da parte di chiunque a fronte di un obbligo generalizzato dell’amministrazione ad assicurare la pubblicità della propri compiti istituzionali. Proprio allo scopo di fornire le indicazioni operative ai pubblici uffici circa la disciplina sull’accesso generalizzato l’Autoritá Nazionale Anticorruzione ha adottato, d’intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, apposite linee guida. La lettura delle disposizioni contenute nelle linee guida dell’Anac evidenzia in maniera chiara come il decisore pubblico abbia utilizzato il canone interpretativo della trasparenza, per la scrittura delle regole di soft low, rispetto alla quale i limiti e le eccezioni sono da intendersi restrittivamente. In parole semplici, come affermano in premessa le linee guida del 28 dicembre 2016 l’ordinamento italiano é ormai decisamente improntato ad una netta preferenza per la trasparenza dell’attività amministrativa temperata solo da eccezioni a tutela di interessi pubblici e privati (ad esempio segreto di Stato, dati sensibili, riguardanti lo stato di salute o la sfera sessuale della persona) che possono subire un pregiudizio dalla diffusione generalizzata di talune informazioni e tali esigenze dovranno essere comunque motivate in termini di pregiudizio concreto dell’interesse in gioco.

La legge prevede una serie di rimedi sia amministrativi che giurisdizionali: nel caso in cui gli uffici pubblici neghino l’accesso, il privato, infatti, potrà rivolgersi al responsabile della prevenzione della corruzione, per un primo riesame della richiesta. Se la richiesta di atti é rivolta a regioni o enti locali, il soggetto può presentare ricorso al difensore civico competente per territorio, in caso di rigetto dell’istanza di accesso é sempre previsto il ricorso davanti al giudice amministrativo regionale.

Quanto, infine alle possibili criticità, queste potrebbero essere ravvisabili nell’eccesso di oneri burocratici che potrebbero appesantire il procedimento di accesso generalizzato, con il duplice rischio di intralciare il lavoro degli uffici pubblici e frustrare le legittime richieste di accesso dei cittadini.

E proprio al fine di verificare l’effettivo funzionamento dell’istituto del Foia e se, in primo luogo, esso riuscirà a soddisfare le attese di rendere visibili dati e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, le linee guida stabiliscono che l’Autorità Nazionale Anticorruzione predispone un monitoraggio sulle decisioni delle amministrazioni sulle richieste di accesso generalizzato ed entro un anno provvederà ad un aggiornamento delle linee guida, tenendo conto delle prassi nel frattempo formatasi con le decisioni su casi concreti fornite dagli uffici, ovvero con le decisioni su eventuali ricorsi innanzi a tribunali amministrativi.

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