Prima o poi il domicilio digitale sarà pienamente attuato.
Il problema è però un altro e cioè che, a quella data, vi siano regole precise su come le Pubbliche Amministrazioni devono utilizzarlo e sulla validità delle comunicazioni al domicilio digitale.
Al momento esaminando le norme sul punto, qualche incertezza interpretativa pare emergere.
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Le incertezze normative del domicilio digitale
Infatti, il CAD obbliga le pubbliche amministrazioni (e, in generale, tutti i soggetti menzionati all’art. 2 comma 2 del Codice, ivi inclusi i gestori di servizi di interesse pubblico) ad utilizzare il domicilio digitale come mezzo esclusivo per le comunicazioni “di qualsiasi genere” e per le “notifiche aventi valore legale” ai cittadini.
La norma traballa però quando prende posizione su quale sia il valore della comunicazione al domicilio digitale specificando che la validità è quella di una raccomandata avente valore legale o di una notifica a mezzo posta. Si tratta di due cose molto diverse, anche perché la notifica a mezzo posta è regolata mediante specifici procedimenti ed è diversa dalla notifica inviata via PEC, che ha diverse regole e sembrerebbe meglio attagliarsi alla notifica al domicilio digitale.
Dunque l’uso del domicilio digitale è obbligatorio verso coloro che sono iscritti nei Registri di PEC/domicili digitali previsti dal Codice dell’Amministrazione Digitale per le Pubbliche Amministrazioni e per tutti gli altri soggetti cui il Codice si applica, con espressa menzione dei “gestori ed esercenti di pubblici servizi”. In particolare si specifica che pubbliche amministrazioni e gestori/esercenti di pubblici servizi dovranno comunicare con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale.
È obbligatorio ma cosa succede se non viene utilizzato?
Le Pubbliche Amministrazioni che non lo utilizzeranno vedranno rientrare il mancato utilizzo tra i parametri della performance dirigenziale ma non viene prevista una specifica responsabilità disciplinare.
Non viene inoltre specificata nessuna sanzione specifica per i gestori di pubblici servizi che non utilizzino il domicilio digitale, salvo quanto si dirà più avanti.
A livello interpretativo verrebbe da pensare a una conseguenza in termini di invalidità della comunicazione… si avrebbe cioè un “vizio di forma” che potrebbe comportare conseguenze in termini di annullabilità o direttamente di nullità della comunicazione.
Qui troviamo il cortocircuito normativo.
Il Codice usa una strana formulazione, a mia memoria mai vista prima a proposito di notifiche e comunicazioni amministrative: la comunicazione inviata tramite metodi diversi dal domicilio digitale “non può produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario”.
Cercando di ricondurre questa formula alle categorie giuridiche note, riterrei che si tratti di una annullabilità in presenza di conseguenze negative (danni), che, dovrebbero essere dimostrati, in conseguenza diretta dell’invio del provvedimento ad un indirizzo diverso dal domicilio digitale (non del provvedimento in sé dunque, ma della mancata possibilità di conoscerlo).
Per fare un esempio, un gestore di servizi pubblici (energia elettrica) sarebbe tenuto ad inviare ad un utente la bolletta al domicilio digitale, ove questo utente lo abbia già inserito negli appositi elenchi.
Il CAD stabilisce che l’invio ad un recapito diverso dal domicilio digitale non può produrre effetti pregiudizievoli (dunque, ragionevolmente, non si può staccare la corrente per una bolletta non pagata se l’utente non ha avuto la possibilità di conoscerla al proprio domicilio digitale inserito nei registri).
La valutazione di cui sopra introduce un elemento di incertezza nell’efficacia di provvedimenti inviati ad indirizzi diversi dal domicilio digitale che, probabilmente, ne incentiverà molto l’adozione.
Vi è però una ulteriore complicazione – il vero e proprio cortocircuito – il CAD obbliga pubbliche amministrazioni e gestori ad usare il domicilio digitale anche per tutte le “notifiche”.
Le notifiche però rimangono regolate, sia in forma cartacea che in via telematica (PEC) nelle forme e modi dai rispettivi codici di procedura e dalle norme sul processo telematico, che prevalgono sul CAD che consentono l’invio per posta e mediante ufficiale giudiziario ed hanno pari valore.
Sembra dunque che le notifiche potranno continuare ad essere svolte nelle forme consuete.
Non è tuttavia certo che la notifica inviata ad indirizzi diversi dal domicilio digitale possa evitare l’applicazione delle sanzioni alla PA che non usa il domicilio digitale e della ulteriore sanzione in termini di invalidità della comunicazione pregiudizievole sopra descritte… e il cortocircuito è così completo, sperando che arrivino preso interpretazioni ufficiali a chiarimento di questa complessa situazione.
La sopravvivenza dell’analogico
C’è un’altra questione. Per ora sopravvive il binario analogico e non si sa quando ci sarà la transizione completa.
Si prevedono infatti meccanismi di salvaguardia per quei cittadini che, per motivi che si possono immaginare, non procederanno immediatamente allo switchover: la Pubblica Amministrazione forma ugualmente il provvedimento in digitale e, solo all’atto dell’invio, ne stampa una copia “analogica” (brutta e imprecisa parola che il nostro ordinamento usa per indicare il supporto non elettronico).
Va detto che l’Italia (e gli Italiani) hanno mostrato di essere capaci di switchover di epiche proporzioni e che dunque la “paura” di rendere obbligatorio e irreversibile il domicilio digitale non dovrebbe aver luogo: basti pensare a come tutti si sono saputi adattare alla televisione digitale cambiando le proprie abitudini, incluso chi non aveva la minima familiarità con il concetto di “decoder” e risintonizzazione software.
Dunque certamente sarà possibile anche la transizione al domicilio digitale che è stata prevista dal nuov(issimo) CAD, fissando come termine ultimo una data che dovrà essere stabilita da un apposito decreto.
Nel frattempo, chi non se ne doterà (e sarà ben difficile dotarsene per le categorie diverse da professionisti e imprese che hanno già il registro in cui può essere iscritto) riceverà dalle Pubbliche Amministrazioni “copia” stampata di comunicazioni, atti e provvedimenti emessi in forma elettronica.