la sentenza

Notifica con PEC inutile se l’azienda non ha la firma digitale

Ecco perché la Posta Elettronica Certificata è un sistema di posta elettronica nel quale al mittente viene fornita, in formato elettronico, la prova legale dell’invio, della consegna e dell’integrità della email nonché dei documenti informatici

Pubblicato il 29 Mar 2016

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Con sentenza del Tribunale di Lecce del 16 marzo del 2016, il Giudice aveva così disposto: “Notifica con PEC inutile se l’azienda non ha la firma digitale”.

Preliminarmente alla decisione adottata dal Giudice di prime cure, l’avvocato del ricorrente aveva espressamente richiesto il rinnovo della rinotifica nei confronti della società resistente secondo l’ordinario disposto della L. 53 del 94, avendo lo stesso dapprima notificato il ricorso oggetto del processo tramite Posta Elettronica Certificata.

A richiesta del procuratore costituto, il Giudice valutato il mancato ricevimento del ricorso aveva ordinato il “rinnovo della rinotifica secondo l’ordinario procedimento a mezzo ufficiale giudiziario”, in quanto dal dispositivo di sentenza il Giudice ha così ritenuto: “ la normativa che impone alle imprese di dotarsi di casella di posta elettronica certificata non le obbliga a munirsi di un programma elettronico che consente l’apertura degli atti firmati digitalmente”.

Contrariamente alla decisione adottata dal Giudice di primo grado è ormai unanime, sia in giurisprudenza che in dottrina, il dogma secondo cui la PEC ha sembra ombra di dubbio lo stesso valore legale di una raccomandata con ricevuto di ritorno, come stabilito dalla vigente normativa (DPR 11 febbraio del 2005 n. 68), questo perché equiparandola alla raccomandata A/R , la ricevuta di consegna che genera il sistema contenente l’attestazione dell’orario esatto della spedizione, garantisce la veridicità della notifica con esito assolutamente positivo.

Questa interpretazione va ampiamente rafforzata sulla base di quanto il legislatore ha esplicitato all’art. 3 co. 3 bis della L. 53/94 secondo cui: “ la notifica è effettuata a mezzo della PEC solo se l’indirizzo del destinatario risulta da pubblici elenchi. Il notificante procede con le modalità previste dall’art. 149 bis del c.p.c. in quanto compatibili, specificando nella relazione di notifica il numero di registro cronologico di cui all’art.8”, ma non solo.

Dalla lettura dell’art. 3 bis , la notifica si perfeziona per il soggetto notificante( nel caso di specie trattasi di procuratore costituito del ricorrente) nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall’art. 7 co. DPR 11/2005 n. 68 e per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’art. 6 co 2 del DPR 11/2005 n. 68.

E’ evidente come la decisione del giudice va confutata nella sua totalità.

Ciò va fortificato anche e soprattutto sulla base dell’art. 4 L. 53 del 94 secondo cui “l’avvocato o il procuratore legale, munito della procura e dell’autorizzazione di cui all’art. 1 può eseguire notificazioni in materia civile, amministrativa e stragiudiziale direttamente mediante consegna di copia dell’atto nel domicilio del destinatario ( indirizzo di PEC) nel caso in cui il destinatario sia altro avvocato che abbia la qualità di domiciliatario di una parte”

Non meno importante, e in conformità con quanto ritenuto è la decisione adottata dalla Cassazione Civile Sez. III con sentenza n. 16327 pubblicata il 24/07/2007, in quanto ha ritenuto che” la lettera di raccomandata – anche in mancanza dell’avviso di ricevimento- costituisce prova certa della spedizione attestata dall’ufficiale postale attraverso la ricevuta, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell’ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo dell’atto al destinatario e di conoscenza ex art. 1335 c.c. dello stesso.

Ulteriormente raccapricciante è la motivazione che il Giudice ha edotto in merito “a nessun obbligo che un’impresa ha relativa alla effettiva percezione di un programma elettronico che consenta o meno l’apertura degli atti firmati digitalmente”. Dunque, è risaputo che ai sensi dell’allora già Deliberazione CNIPA n. 45 del 21 maggio del 2009 recante le regole per il riconoscimento e la verifica del documento informatico e riconfermato con le nuove regole tecniche e le nuove modifiche al codice dell’amministrazione digitale, la verifica della firma digitale e la successiva estrazione degli oggetti firmati può essere effettuata con qualsiasi software in grado di elaborare file firmati, anche di natura gratuita.

Non vi è chi non veda come la decisione adottata dal Giudice di prime cure è del tutto priva di effetto, sicché lo stesso ha sicuramente trascurato le varie tematiche in breve prospettate, in quanto ripetesi, la PEC è nata per sostituire, dal punto di vista tecnico e legale, la Raccomandata postale con ricevuta di ritorno, o raccomandata A/R.

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