L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato corre in soccorso alle PA smarrite di fronte all’obbligo di pagare solo via PagoPA (rinviato ora, per l’ennesima volta, al 28 febbraio 2021).
Ma è un rilievo solo in parte fondato: lo è dal punto di vista giuridico, almeno al momento. Ma non su quello pratico. Che è quello più importante per i cittadini.
Le basi giuridiche a favore della non esclusività di PagoPA
Teniamo in considerazione questi punti, per giudicare in un contesto più completo l’intervento fatto dall’Antitrust, con un parere questa settimana.
Qui fa presente che non deve essere utilizzato solo PagoPA per il pagamento alle amministrazioni pubbliche, ma deve essere consentito anche il pagamento – ad esempio – con addebito in conto (SEPA Direct Debit).
Probabilmente la vicenda trae origine da alcune situazioni createsi in varie città italiane, tra cui Roma, in cui è stato deciso di far pagare la TARI con PAGOPA, togliendo la possibilità preesistente di pagare mediante addebito sul proprio conto corrente.
Dal punto di vista normativo, è vero che l’art. 5 del CAD prevede un generalizzato obbligo di utilizzo esclusivo di tale piattaforma, ma è altresì vero che le Linee Guida per l’effettuazione dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi adottate dall’AgID precisano che al sistema PagoPA, che “rappresenta il sistema nazionale dei pagamenti elettronici in favore delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti tenuti per legge all’adesione”, “gli enti creditori possono affiancare esclusivamente i seguenti metodi di pagamento.
Le modalità di pagamento utilizzabili dalle PA
- Delega unica F24 (c.d. modello F24) fino alla sua integrazione con il Sistema PagoPA;
- Sepa Direct Debit (SDD) fino alla sua integrazione con il Sistema PagoPA;
- eventuali altri servizi di pagamento non ancora integrati con il Sistema PagoPA e che non risultino sostituibili con quelli erogati tramite PagoPA poiché una specifica previsione di legge ne impone la messa a disposizione dell’utenza per l’esecuzione del pagamento;
- per cassa, presso il soggetto che per tale ente svolge il servizio di tesoreria o di cassa”.
E ciò, nell’attesa che anche queste modalità vengano integrate con il nodo nazionale PAGOPA.
Il decreto 34/2000 sulle aliquote ridotte
A rinforzo della possibilità di utilizzo del pagamento con addebito in conto, recentemente, l’art. 118-ter del d.l. n. 34/2020 – convertito dalla l. n. 77/2020 – ha previsto che “gli enti territoriali possono, con propria deliberazione, stabilire una riduzione fino al 20% delle aliquote e delle tariffe delle proprie entrate tributarie e patrimoniali, applicabile a condizione che il soggetto passivo obbligato provveda ad adempiere mediante autorizzazione permanente all’addebito diretto del pagamento su conto corrente bancario o postale”.
L’incertezza delle PA sui pagamenti
Come poi ha fatto presente sempre dopo la stessa Autorità, un continuo susseguirsi di modifiche e deroghe normative sul tema dell’obbligo dei pagamenti digitali non ha aiutato, anzi, ha evidentemente generato incertezza nelle Amministrazioni Pubbliche, tanto che alcune di esse, anche importanti dal punto di vista demografico, risulta abbiano ristretto al solo sistema PagoPA le modalità ammesse per i pagamenti (escludendo, ad esempio, il Sepa Direct Debit – ossia la domiciliazione bancaria – per il pagamento di tasse come la TARI).
In realtà, il caso del Comune di Roma sopra citato ha avuto origine da un altro fattore: infatti, da quest’anno il pagamento della TARI è a favore del Comune, e non più di AMA, e quindi non è stato più possibile utilizzare tutte le autorizzazioni al pagamento diretto con addebito in conto corrente precedentemente date al precedente gestore.
In linea generale, partendo dal presupposto che comunque l’attuale formulazione dell’art. 5 del CAD prevede un utilizzo “esclusivo” del nodo nazionale dei pagamenti PAGO PA, è vero che alcuni strumenti preesistenti possono continuare ad essere vediamo utilizzati, come appunto l’addebito in conto e il mod. F24.
Le differenze tra i diversi strumenti di pagamento
Vediamo un po’ più nello specifico che differenze hanno gli strumenti di pagamento che si possono utilizzare fino alla completa integrazione in PAGOPA:
- Il pagamento con addebito in conto deve essere autorizzato dall’intestatario della tassa o tariffa; a fronte dell’autorizzazione, la PA invia un flusso di pagamento tramite il proprio Tesoriere, che alla scadenza prevista addebita la somma sul conto della persona;
Questa modalità di pagamento è molto comoda per i cittadini perché – a parte l’autorizzazione iniziale – non richiede più alcuna azione per effettuare il versamento dovuto, e inoltre solitamente le spese di incasso sono sostenute direttamente dall’Amministrazione.
Unico problema potrebbe essere se alla scadenza il conto di pagamento non dispone di somme sufficienti: in questo caso, la banca invia la comunicazione negativa, a cui seguirà l’emissione di una richiesta di pagamento da parte della PA, a cui si possono aggiungere eventuali costi aggiuntivi previsti dalla Banca per il mancato pagamento.
Come si può vedere, a fronte di una sicura comodità per la persona, rimangono in capo all’Ente alcune operazioni aggiuntive (emissione del flusso, riversamento dei pagamenti, ed eventuali emissione degli avvisi di pagamento per le rate non riscosse), che si aggiungono alla gestione normale. - Il pagamento con mod. F24, invece, prevede un pagamento “manuale” da parte del contribuente, che si può fare tramite home banking o agli sportelli bancari o postali; ho detto “manuale” perché è richiesto l’inserimento manuale dei dati, quindi con elevata possibilità di errore o di mancato rispetto della scadenza.
I contribuenti considerano questo strumento vantaggioso perché non richiede alcuna commissione di pagamento (che è invece a carico dello Stato).
Per le Amministrazioni l’incasso avviene con il riversamento di un flusso, però a distanza di 15 giorni dall’avvenuto pagamento.
L’unicità di PagoPA
A fronte di queste modalità, il sistema PAGOPA permette invece una molteplicità di modalità di pagamento che possono coprire tutte le possibilità di utilizzo, dagli sportelli della Posta al circuito delle Tabaccherie, oltre alle diverse possibilità online, tra cui alcune anche senza commissioni, oltre a innumerevoli vantaggi per la rendicontazione e riconciliazione per l’Amministrazione.
Ma – aspetto più importante – l’utilizzo di PAGOPA rappresenta un notevole passo avanti verso l’alfabetizzazione digitale dei cittadini, perché permette di prendere confidenza con strumenti di pagamento diversi, che possono permettere di pagare in tempi molto rapidi, H24 e 7 giorni su 7.
In particolare, l’esperienza di pagamento con PAGOPA si completa e acquista senso soprattutto con l’invio delle notifiche sull’app IO, attraverso cui si riceve un promemoria con la scadenza e si può pagare con pochi clic.
La risposta di PagoPA, “Antitrust fa bene a eliminare incertezze”
PagoPA ha risposto all’antitrust accogliendola “con favore”.
“Eliminare questo tipo di incertezze è il modo migliore per favorire un utilizzo più ampio ed efficace degli strumenti di pagamento elettronici da parte dei cittadini anche nei servizi pubblici, oltre che per accompagnare la graduale trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione, alla base della mission di PagoPA Spa”, scrive in una nota.
L’antitrust “chiarisce un aspetto rilevante riguardo l’adesione obbligatoria alla piattaforma PagoPA da parte degli Enti pubblici: le amministrazioni, infatti, devono poter consentire ai cittadini di continuare a utilizzare anche i metodi di pagamento non ancora integrati su pagoPA, tra cui la domiciliazione bancaria (SDD) e il modello F24”.
“Aspetto che, peraltro, è già precisato nelle Linee guida per l’effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale (Agid), nonché nelle domande frequenti (Faq) relative a pagoPA sia in ambito normativo sia nell’ambito di adesione degli Enti Creditori – conclude – Eliminare questo tipo di incertezze è il modo migliore per favorire un utilizzo più ampio ed efficace degli strumenti di pagamento elettronici da parte dei cittadini anche nei servizi pubblici, oltre che per accompagnare la graduale trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione, alla base della mission di PagoPA S.p.A”.
L’importanza della buona user experience
Se siamo tutti d’accordo che è importante anche la “user experience” del pagamento, per rendere comoda un’azione “scomoda”, è anche vero che la digitalizzazione è un aspetto importante dell’intero sistema Paese, soprattutto in questo momento di “pandemia”.
Quindi è vero che non c’è mai stata nessuna preclusione o divieto nei confronti della possibilità di utilizzare il pagamento con addebito in conto, modalità che rientra appunto nella “scelta organizzativa” dell’Amministrazione: ritornando all’esempio del Comune di Roma, in seguito al cambio del soggetto che effettua l’incasso (da AMA al Comune), si sarebbe trattato di ritornare a raccogliere le autorizzazioni all’addebito presso i cittadini.
Ma a fronte della scelta del pagamento con F24 piuttosto che con PAGOPA credo che la user experience data dalla piattaforma nazionale non abbia confronti, proprio perchè evita delle operazioni manuali di inserimento dati e possibili errori che nel 2020 sembrano un po’ antistoriche.
Purtroppo – e ci ricolleghiamo a quanto ha affermato anche l’Autorità Antitrust – l’incertezza generata dal susseguirsi di modifiche e deroghe normative non aiuta la singola Amministrazione a decidere facilmente quale sia la modalità di pagamento più giusta da adottare; e infatti PAGOPA S.p.A. ha risposto alla sollecitazione dell’autorità evidenziando anche le risposte alle FAQ pubblicate sempre sullo stesso tema.
In conclusione
È vero comunque che “dovendo le Pubbliche Amministrazioni applicare quanto stabilito in materia di pagamenti dalla PSD2 a partire dal 1° gennaio 2019, appare opportuno rappresentare che, per la sola componente degli incassi, l’adesione al Sistema pagoPA garantisce, altresì, il pieno rispetto della direttiva europea, come recepita a livello nazionale.”
In definitiva, fino a quando anche gli strumenti indicati nelle Linee Guida (in particolare, addebito in conto e mod. F24) non saranno completamente integrati nel nodo nazionale dei pagamenti, ciascuna amministrazione può scegliere in autonomia le modalità di pagamento che ritiene più opportune per le proprie tasse e tariffe.
Tuttavia, dovrebbe anche considerare ciò che può essere più comodo per i propri cittadini e ciò che – pur rappresentando una novità – nel medio e lungo periodo costituisce un tassello importante per lo sviluppo digitale della comunità locale e nazionale.