instant payments regulation

Bonifici istantanei: cosa cambia con il nuovo Regolamento Ue



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Con l’entrata in vigore del Regolamento IPR, i bonifici istantanei diventeranno la norma in Europa. Le banche dovranno adeguarsi rapidamente a nuove regole per garantire pagamenti sicuri e veloci, 24 ore su 24

Pubblicato il 3 apr 2025

Luca Riccardi

Ufficio Sistemi e Servizi di Pagamento di Abi



bonifici istantanei

Il mercato dei pagamenti è in rapido e continuo cambiamento, sotto la spinta di clienti sempre più evoluti e di Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) attenti alle esigenze della clientela, in un contesto sempre più digitale, concorrenziale e regolamentato.

In questo quadro si inseriscono le importanti novità introdotte dal Regolamento (UE) 886/2024 sui bonifici istantanei (il cosiddetto Instant Payments Regulation – IPR) pubblicato il 19 marzo 2024 ed entrato in vigore il successivo 8 aprile, che prevede un pacchetto di misure che troveranno applicazione nei paesi dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo con gradualità.

I bonifici istantanei possono essere utilizzati in ogni momento (24 ore su 24, tutti i giorni della settimana compresi il sabato e la domenica per 365 giorni l’anno) e permettono trasferimenti in euro tra conti di pagamento entro il tempo massimo di 10 secondi. Si tratta di un servizio di pagamento già utilizzato in Italia e in Europa da diversi anni, grazie allo schema SEPA Instant Credit Transfer elaborato dal Consiglio Europeo dei Pagamenti (European Payments Council – EPC) in vigore già dal 2017 che assicura, come tutti gli altri schemi dell’EPC, un’offerta armonizzata di questo servizio in tutta l’area SEPA (vedi BOX 1). Attraverso questo Regolamento i bonifici istantanei troveranno ampia e generalizzata diffusione, contribuendo ulteriormente al processo di ammodernamento del mercato dei pagamenti al dettaglio e al rafforzamento dell’euro nel panorama globale, in coerenza con quanto previsto dalla strategia sui pagamenti al dettaglio della Commissione Europea[1] e della Banca Centrale Europea[2].

Le novità introdotte dal Regolamento IPR

Vediamo, in dettaglio, quali sono le novità previste da questo Regolamento, quelle già entrate in vigore e le sfide che ci attendono nei prossimi mesi.

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Le novità già intervenute

A partire dallo scorso 9 gennaio:

  • tutti i conti di pagamento offerti dalle banche dell’area euro su cui possono essere ricevuti bonifici ordinari devono essere abilitati anche la ricezione di bonifici istantanei. Tale obbligo riguarda le operazioni di bonifico istantaneo in euro in “ingresso” su conti di pagamento che possono essere denominati in euro o in altra divisa. Questa misura diventerà obbligatoria per le banche dell’area non-euro da gennaio del 2027 e per i PSP diversi dalle banche (Istituti di Pagamento e Istituti di Moneta Elettronica) da aprile del 2027;
  • eventuali commissioni che i PSP applicano per l’invio e la ricezione di bonifici istantanei in euro (nell’area euro) non possono essere superiori rispetto a quelle previste per le operazioni di bonifico ordinario corrispondenti, avendo riguardo di considerare il canale dispositivo, lo strumento utilizzato per disporre il pagamento, o anche la presenza di servizi aggiuntivi offerti in una determinata soluzione di pagamento.

Dalla stessa data, inoltre, i PSP devono applicare una nuova procedura per verificare che i clienti che dispongono e che ricevono bonifici istantanei non siano soggetti a misure restrittive in ambito finanziario (il cosiddetto “sanction screening”) adottate dall’Unione come previsto dall’articolo 215 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE). Di fatto, per contemperare l’esigenza di questi controlli in un contesto che prevede l’esecuzione in tempo reale dei bonifici istantanei, si passa da verifiche svolte a livello di singola transazione a controlli eseguiti da ciascun PSP sui propri clienti immediatamente dopo l’entrata in vigore di ogni nuova misura restrittiva e almeno ogni giorno di calendario. Questo nuovo processo di verifica riguarda esclusivamente le misure restrittive finanziarie adottate a norma dell’articolo 215 TFUE, e non altri controlli che i PSP continueranno a porre in essere in relazione agli obblighi previsti in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanzia­mento del terrorismo, e quelli che, direttamen­te o indirettamente, discen­dono dalle misure restrittive di altro tipo.

Cosa accadrà il prossimo 9 ottobre 2025

Consolidato il primo blocco di interventi previsti dall’IPR, ulteriori e importanti sfide sono attese a breve. Vediamo quali.

  • Obbligo di offerta del servizio di invio di bonifici istantanei in euro

Entro il 9 ottobre le banche dell’area euro che offrono ai propri clienti la possibilità di eseguire bonifici ordinari, dovranno offrire obbligatoriamente anche il servizio di invio di bonifici istantanei. Alla ricezione obbligatoria dei bonifici istantanei in “ingresso” si accompagnerà quindi anche l’obbligo di offrire il servizio “in uscita”, mediante tutti i canali dispositivi già abilitati per l’invio di bonifici ordinari: l’home banking, il mobile banking, gli sportelli automatici, i terminali self-service, la filiale, il telefono, inclusi i canali che consentono di eseguire operazioni di pagamento a pacchetto.

Anche in questo caso, la misura prevista dall’IPR si riferisce alle operazioni di bonifico istantaneo in euro disposte da clienti che detengono un conto in euro o in divisa diversa dall’euro, e troverà applicazione con scadenze più graduali per le banche situate in paesi non-euro, per gli Istituti di Pagamento e per gli Istituti di Moneta Elettronica (BOX 2).

L’IPR fissa precise condizioni per l’esecuzione dei bonifici istantanei:

  • il momento della ricezione dell’ordine di pagamento e dell’addebito sul conto di pagamento dell’ordinante;
  • il processo che i PSP dell’ordinante e del beneficiario devono seguire;
  • la data valuta e la disponibilità dei fondi sul conto di pagamento del beneficiario.

Nello specifico, il bonifico istantaneo dovrà essere offerto senza limitazioni di orario su tutti i canali dispositivi online resi disponibili dai PSP, ad eccezione di eventuali momenti di interruzione del servizio dovuti ad attività di manutenzione programmata, che dovranno essere di breve durata e opportunamente comunicati alla clientela. Inoltre, l’operazione di bonifico istantaneo dovrà essere completata al massimo entro 10 secondi dal momento in cui il PSP dell’ordinante riceve l’ordine.

In pratica, questo significa che entro 10 secondi dall’avvio dell’esecuzione del bonifico istantaneo:

  • i fondi dovranno essere disponibili sul conto di pagamento del beneficiario, in qualunque divisa esso sia denominato;
  • l’esito dell’operazione dovrà essere comunicato all’ordinante.

Indicazioni specifiche sul momento di ricezione si applicano in alcuni casi di bonifico istantaneo che presentano delle peculiarità: le operazioni che vengono disposte da canali che non sono disponibili 24 ore su 24, quelle che vengono addebitate su conti non in euro e quelle che fanno parte di un pacchetto («bulk»). In questi casi, il momento di ricezione dell’ordine di pagamento corrisponde al momento in cui:

  • l’operazione è inserita nei sistemi del PSP, per bonifici istantanei che avvengono tramite canali dispositivi che non sono online;
  • l’importo del bonifico istantaneo è convertito in euro, se l’operazione è eseguita su un conto denominato in una divisa diversa dall’euro;
  • l’ordine è scorporato in un bonifico istantaneo singolo, nel caso questo faccia parte di un pacchetto di operazioni di pagamento multiple («bulk»).

L’IPR non fissa limiti di importo per i bonifici istantanei, diversamente da quanto avviene oggi per lo schema SCT Inst. Tuttavia, i PSP dovranno offrire ai propri clienti la possibilità di definire liberamente soglie di utilizzo del bonifico istantaneo, attraverso le quali potranno scegliere l’importo massimo che potrà essere trasferito su base giornaliera o per singola transazione.

  • Il servizio di verifica del beneficiario

L’ultima misura che introduce il Regolamento sui pagamenti istantanei ha l’obiettivo di accrescere la fiducia e la sicurezza della clientela nell’uso dei bonifici, siano essi istantanei o non istantanei, al fine di favorire l’affermazione sul mercato di soluzioni di pagamento europee innovative. Da questo punto di vista, presidi solidi e robusti per individuare e prevenire i casi di errore o frode che potrebbero comportare l’invio di un bonifico a un beneficiario errato sono fondamentali, soprattutto in un contesto di rapida crescita dei bonifici istantanei che per loro natura sono di fatto irrevocabili.

Sempre entro il 9 ottobre 2025, tutti i PSP che offrono il servizio di bonifico ordinario e di bonifico istantaneo (quindi non solo le banche in questo caso ma tutte le categorie di PSP) dovranno offrire gratuitamente in tutti i canali dispositivi un servizio di verifica del beneficiario che consenta di notificare all’ordinante eventuali discrepanze tra il nome del beneficiario e il suo conto di pagamento (IBAN). L’offerta di questo servizio è obbligatoria per i consumatori, mentre le imprese e le microimprese potranno farne rinuncia (“opt-out”).

Eventuali dati aggiuntivi rispetto al nome possono essere verificati in casi specifici; tra questi, rientrano codici o dati supplementari che permettano di identificare inequivocabilmente il beneficiario, come ad esempio un codice fiscale o un Legal Entity Identifier (LEI) per le persone giuridiche.

Il servizio di verifica dovrà essere svolto ogniqualvolta l’ordinante di un bonifico inserisce i dati del beneficiario, prima che l’operazione di pagamento possa essere autorizzata. Attraverso un processo in tempo reale che coinvolge i PSP dell’ordinante e del beneficiario, l’ordinante potrà verificare se i dati del beneficiario che ha inserito coincidono con quelli presenti nell’archivio del PSP del beneficiario. In caso di lieve discrepanza, gli sarà fornito il nome corretto associato all’IBAN, senza che il controllo sul nome possa in qualche modo ostacolarlo nella sua scelta di eseguire l’operazione, in uno scenario complesso in cui gli algoritmi di verifica potrebbero non essere in grado di interpretare correttamente i dati, in presenza di segni diacritici, diverse possibili traslitterazioni dei nomi in alfabeti diversi, differenze tra nomi di comune utilizzo e quelli indicati nei documenti ufficiali.

Una certa flessibilità è tuttavia garantita per particolari situazioni in cui la verifica del beneficiario potrebbe non essere necessaria. Nei casi di soluzioni di pagamento e di canali dispositivi in cui l’ordinante non inserisce personalmente i dati del beneficiario, compresi quelli in cui questi dati sono forniti da un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento (PISP), la verifica non va eseguita nel presupposto che il PSP dell’ordinante o il PISP possano assicurare che i fondi saranno trasferiti al corretto beneficiario.

L’attivazione di questo nuovo servizio ha impatti significativi soprattutto considerando l’obbligo di offerta che caratterizza tutti i PSP dell’area euro con una scadenza di adeguamento così sfidante, è quindi fondamentale il ruolo dell’EPC nella definizione di regole e processi comuni in ambito SEPA. In questo quadro si inserisce il nuovo schema di “Verification of Payee – VoP pubblicato lo scorso 10 ottobre e che entrerà in vigore il 5 ottobre di quest’anno, con l’obiettivo di supportare i PSP nell’offerta del servizio di verifica del beneficiario attraverso uno standard comune a livello pan-europeo e meccanismi essenziali per garantire la raggiungibilità e l’interoperabilità di tutti gli attori coinvolti.

Implicazioni per la sicurezza e il controllo delle frodi

La strada che porta ai bonifici istantanei come nuova normalità è ormai ben tracciata. Trasferire denaro istantaneamente in tutta Europa diventerà di uso comune come è avvenuto con le applicazioni di messaggistica istantanea utilizzate per comunicare.

Per arrivare a questo traguardo, gli sforzi richiesti dal Regolamento sui pagamenti istantanei sono stati e sono tuttora molto rilevanti per tutti gli operatori del mercato, ancora fortemente impegnati per raggiungere in modo efficace e tempestivo la prossima scadenza di ottobre. Inoltre, numerosi sono i dubbi interpretativi incontrati lungo il percorso che hanno trovato una risposta nei chiarimenti forniti dalla Commissione Europea il 23 luglio 2024[3] per facilitare un’implementazione armonizzata e coordinata delle previsioni dell’IPR.

L’impegno dei singoli PSP e delle associazioni di categoria nazionali ed europee, in stretta collaborazione con le Autorità, resta fondamentale per mettere a terra i nuovi requisiti dei bonifici istantanei in tempi così stringenti per l’intero settore. D’altronde, i bonifici istantanei non sono solo un mezzo per velocizzare le transazioni, ma sono soprattutto uno dei pilastri fondamentali su cui costruire il futuro dei pagamenti. In questo senso, le sfide da affrontare sono molteplici e di ampia portata: la possibilità di garantire e promuovere l’innovazione; l’inclusività verso i clienti più vulnerabili e meno evoluti; la sostenibilità economica della propria offerta; e certamente la sfida più sentita oggi, ossia quella della sicurezza.

La verifica del beneficiario non può bastare per contrastare le frodi informatiche. La rapidità con cui i bonifici istantanei vengono elaborati richiede infatti adeguati e robusti presidi infrastrutturali da parte dei PSP utili a identificare e mitigare le minacce in tempo reale, utilizzando tecnologie come l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico per analizzare i modelli di comportamento delle transazioni e rilevare attività sospette. E tuttavia, anche il grande impegno delle banche da solo non è sufficiente: il contrasto delle frodi fatte col bonifico istantaneo, dove è predominante la componente del Social Engineering, richiede preparazione ed educazione degli utenti rispetto al corretto uso dei servizi di pagamento e più in generale forme di collaborazione tra tutti gli stakeholder (operatori telco, piattaforme social, ecc.) lungo la “fraud chain”.

Il futuro dei bonifici istantanei e la diffusione globale

In questo scenario è dunque fondamentale definire un quadro normativo chiaro, solido e tecnologicamente neutro, volto a garantire la tutela dei clienti rispetto alle frodi, fare chiarezza e bilanciare le responsabilità dei diversi attori coinvolti nella filiera del pagamento, aprendo così la strada alla realizzazione di soluzioni di pagamento, basate sui bonifici istantanei, sempre più innovative e sicure. In questo solco si inserisce la proposta di revisione della Direttiva europea sui servizi di pagamento PSD2 che, attraverso il nuovo Regolamento sui servizi di Pagamento e la PSD3, trova proprio nel contrasto alle frodi uno dei suoi principali pilastri ed obiettivi.


[1] Link: Strategia sui pagamenti al dettaglio della Commissione europea, 24 settembre 2020.

[2] Link: Strategia sui pagamenti al dettaglio dell’Eurosistema, approvata a novembre 2019 e aggiornata dapprima a ottobre 2020 e successivamente a novembre 2023.

[3] Link: https://finance.ec.europa.eu/publications/clarification-requirements-instant-payments-regulation_en.

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