Il decreto sulle criptovalute appena emanato dal Ministero delle Finanze continua ad essere osservato con la lente di ingrandimento dagli operatori del settore, intenti nel comprenderne le implicazioni presenti e i possibili futuri sviluppi.
Mentre taluni – pochi a dire il vero – esprimono soddisfazione per quello che leggono come un ammirevole tentativo di portare ordine nell’attuale caos normativo, molti altri, al contrario, manifestano perplessità e timori di fronte a norme che interpretano come un pericolo per la concorrenza e nel senso di un indebito tentativo di monitoraggio delle movimentazioni finanziarie.
Criptovalute, Italia e Usa verso nuove tutele ai consumatori: ecco come
Il contenuto delle disposizioni
Il contenuto delle disposizioni, che di seguito sommariamente riassumeremo, in effetti si presta a differenti letture, più o meno critiche, a seconda del punto di vista dal quale le si osservi.
Andando per ordine.
La prima novità rilevante consiste nella istituzione di una sezione speciale del registro OAM, l’Organismo degli Agenti e dei Mediatori creditizi, che dovrà essere specificamente dedicata all’esercizio dei servizi di criptovalute.
In questa banca dati verranno censiti tutti i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale, nonché i prestatori di servizi di portafoglio digitale.
In pratica, coloro che operano nel mondo delle criptovalute verranno assimilati ai cambiavalute e ai money transfer.
Per procedere all’iscrizione nella sezione speciale del registro sarà, in primo luogo, necessario disporre di stringenti requisiti, come ad esempio avere sede legale o amministrativa in Italia.
I prestatori di servizi in possesso di tutti i requisiti richiesti, che intendano svolgere la propria attività sul territorio nazionale, anche online, dovranno provvedere all’invio di una apposita comunicazione secondo le modalità previste dall’articolo 17-bis, comma 8-ter del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.
Per quel che riguarda gli operatori già in attività a quella data, questi avranno a disposizione, a partire dall’”apertura” del registro, 60 giorni di tempo per legittimare la propria attività attraverso l’invio della comunicazione.
Le conseguenze del mancato rispetto dei tempi di comunicazione
Un primo aspetto sicuramente da evidenziare riguarda le conseguenze, a dir poco gravi, derivanti dall’eventuale mancato rispetto dei termini previsti per questa comunicazione, poiché i trasgressori saranno giuridicamente sanzionabili secondo le logiche dell’esercizio abusivo della professione.
L’iscrizione al registro separato dell’OAM costituirà, in definitiva, una condizione essenziale e imprescindibile per lo svolgimento dell’attività di Exchange.
La comunicazione – quindi importantissima – propedeutica all’iscrizione potrà essere inviata telematicamente utilizzando il servizio che sarà approntato nell’area privata del portale dell’OAM.
Il funzionamento del portale, con riferimento a questa specifica area riservata, sarà disciplinato dalle procedure attuative di cui l’Organismo si doterà e che dovrà preventivamente sottoporre al vaglio del Garante per la protezione dei dati personali.
L’impatto sul sistema dell’obbligo di sede legale in Italia
Fino a questo punto, le nuove disposizioni presentano probabilmente un’unica (seppur non trascurabile) criticità, rilevata in uno dei requisiti che i prestatori di servizi dovranno possedere ai fini dell’iscrizione.
Si tratta della previsione, già anticipata, che impone di avere sede legale o di disporre di una stabile organizzazione nel territorio della Repubblica.
Il Decreto, difatti, estende le proprie prescrizioni anche agli operatori esteri, la cui attività venga svolta a distanza con modalità telematiche su territorio italiano, eventualmente ricorrendo anche a siti web, o ad applicazioni che offrano servizi in lingua italiana.
Un impatto enorme sul sistema
Una disposizione che, se trovasse effettiva applicazione, avrebbe un impatto enorme sul sistema.
Secondo le statistiche disponibili, difatti, oltre il 90% delle attività dei cittadini italiani nel settore delle criptovalute si svolge su piattaforme estere che, a questo punto, potrebbero rischiare di vedere i propri siti oscurati nel caso di mancata iscrizione al registro OAM.
Alcuni operatori, già in passato, si sono mostrati del tutto sordi a questo genere di sollecitazioni normative, altri, probabilmente, potrebbero atteggiarsi in modo più collaborativo.
Resta il fatto che le principali piattaforme straniere sono già registrate in altri Paesi UE e sono sottoposte alle regole meno rigide – ne discuteremo nel prosieguo del contributo – che sono previste dalle disposizioni Comunitarie rispetto al neo introdotto Decreto del MEF.
Non è difficile immaginare che potrebbe, a questo punto, aprirsi un fronte contenzioso finalizzato ad abbattere i nuovi vincoli, che in molti ritengono incompatibili con l’attuale assetto normativo internazionale.
Costi impossibili da sostenere
In questo panorama, tuttavia, l’unica soluzione che non avrebbe senso considerare consisterebbe nella previsione di regole differenti tra operatori nazionali ed esteri.
I nostri, difatti, si ritroverebbero straordinariamente penalizzati, anche in punto di costi da sostenere per approntare i necessari adeguamenti operativi, costretti ancora di più ai margini di un mercato di cui, già ora, raccolgono poco altro se non le briciole.
Censimento dei prestatori di servizi o strumento di controllo dell’attività dei clienti?
Fin qui i problemi per i prestatori di servizi, ma a generare l’allarme più grande è un’altra delle previsioni contenute nelle nuove norme, vale a dire quella che impone ai soggetti censiti di comunicare, con cadenza trimestrale, il dettaglio di tutte le operazioni effettuate da ogni singolo cliente, di cui dovranno segnalare pure tutti i dati identificativi.
Secondo le nuove regole, gli operatori di criptovalute, tra le altre cose, dovranno comunicare l’aggregato di inflow e di uscite dai “propri circuiti”.
Troppi dati al MEF?
Facile comprendere perché il Ministero dell’Economia e delle Finanze potrebbe avere interesse ad avere questo tipo di dati.
Meno comprensibile, tuttavia, è l’aver previsto che questa comunicazione trimestrale debba contenere anche il dettaglio delle operazioni e i saldi di ogni singolo cliente, opportunamente convertiti in euro.
Per parte sua, l’OAM, responsabile del registro, sarà tenuto a collaborare con le autorità di vigilanza, la Guardia di Finanza, la Polizia valutaria, la Direzione antimafia, le autorità giudiziarie e le agenzie fiscali, fornendo periodicamente ogni informazione e documentazione necessaria per verificare eventuali illeciti.
In definitiva, quello che era partito come un censimento dei prestatori di servizi è ben presto diventato un possibile strumento di controllo dell’attività dei loro clienti.
Questo scenario, a prescindere dalle considerazioni già esposte, offrirà agli operatori esteri, come già anticipato protagonisti assoluti del mercato, un’ulteriore ragione per opporsi con forza alla “messa a terra” delle nuove disposizioni.
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Conclusioni
L’obiettivo dichiarato dal MEF è tanto chiaro quanto meritevole, non lo si può negare, e consiste nel provare a rendere più efficiente la lotta al fenomeno del riciclaggio.
Non v’è dubbio, difatti, che l’attuale assetto presenti evidenti patologie e renda molto difficile intercettare, e di conseguenza sottoporre a tassazione, le plusvalenze ricavate dalle movimentazioni finanziarie in criptovalute.
Per altro verso, è lecito domandarsi se nel compiere il passo, il MEF non abbia sopravvalutato la lunghezza delle proprie gambe.
Esiste un contesto normativo internazionale entro il quale è indispensabile che le nostre disposizioni vengano armonizzate, per non parlare degli enormi interessi economici che gravitano – sempre crescenti – intorno al mercato delle valute virtuali.
Uno sforzo d’ordine appare necessario, male fa chi se ne duole, anche se sarebbe un peccato, e più che altro significherebbe colpire il bersaglio sbagliato, se quest’ordine si traducesse in penalità per i nostri operatori e ingiustificato timore finanziario per gli investitori.