il commento

Il tetto al contante serve a poco: ecco le misure più efficaci per i pagamenti elettronici

La riduzione della soglia consentita per i pagamenti in contanti è uno dei più grandi equivoci in tema di promozione dei pagamenti cashless. Le misure in grado di incoraggiare l’uso degli strumenti digitali sono altre, vediamo quali

Pubblicato il 30 Giu 2020

Sergio Boccadutri

esperto di pagamenti elettronici, Direttore generale della Fondazione Luigi Einaudi

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La riduzione a duemila euro del tetto ai pagamenti in contanti è stata indicata, tra le altre cose, come un’importante misura per spingere l’utilizzo dei sistemi di pagamento digitali. Al momento tuttavia non c’è alcuna evidenza di una correlazione diretta tra la diffusione dei pagamenti alternativi al contante e la soglia di utilizzo del contante stesso e, come vedremo, sono altre le scelte in grado di stimolare i pagamenti cashless.

Facciamo il punto.

Le misure del decreto antiriciclaggio

Il primo luglio entrerà in vigore la modifica dell’articolo 49 del decreto antiriciclaggio (dlgs 231 del 2007) che prevede un tetto ai trasferimenti in contanti tra soggetti diversi, persone fisiche o giuridiche. Il tetto dagli attuali tremila euro, stabiliti nel 2016, sarà ridotto a duemila euro e a mille dal 2022, tornando così alla stessa soglia introdotta dieci anni prima. Tale valore si applica anche ai trasferimenti in valuta straniera.

La ratio della soglia è, in generale, quella di limitare la circolazione del contante, ciò per consentire di individuare ed analizzare più facilmente quelle movimentazioni di denaro contante che possono nascondere fenomeni di riciclaggio (meno è alto il livello del fiume più facile è vedere le pietre sul suo letto). Al contempo la riduzione dell’utilizzo di contanti nelle transazioni tra privati dovrebbe (il condizionale è d’obbligo) ridurre le possibilità di sottrarle al prelievo fiscale. Inoltre, la soglia è stata spesso utilizzata quale leva per forzare l’utilizzo dei pagamenti digitali. Si tratta di uno dei più grandi equivoci in tema di promozione dei pagamenti cashless.

Pagamenti alternativi e uso del contante

Come abbiamo detto, non è dimostrabile il collegamento tra la diffusione dei pagamenti alternativi al contante e la soglia di utilizzo del contante stesso. Ad un aumento alla diffusione degli strumenti di pagamento cashless corrisponde una riduzione del ticket medio (per operazione) ad un importo assai inferiore alla “soglia”. La riduzione del ticket medio è un dato molto importante, perché segnala la propensione all’utilizzo quotidiano degli strumenti di pagamento cashless.
Le tabelle 1 e 2, riferite ad alcuni paesi euro, evidenziano che in ciascun paese ad un aumento delle operazioni pro capite con carta (debito e credito), e quindi ad un maggior utilizzo delle carte di pagamento, si registra una riduzione del ticket medio per singola operazione. Inoltre, è evidente come l’aumento a tremila euro della soglia per le transazioni in contanti avvenuta nel 2016, non abbia avuto alcun effetto regressivo sull’utilizzo delle carte di pagamento, il cui andamento in Italia è stato, ed è, costante aumento, sebbene il gap con altri paesi dell’eurozona rimanga enorme.

Senza qui considerare anche i dati riferiti a nuovi strumenti di pagamento, che registrano una crescita a doppia cifra anche in Italia.
Inoltre, la scelta dello strumento di pagamento è influenzata dall’importo della operazione di pagamento. I risultati di una indagine sui consumatori UE (pubblicata in The use of cash by households in the euro area. ECB Occasional Paper Series. Esselink, H., Hernandez, L. (2017), riportano che il contante è prevalentemente scelto per pagamenti di piccolo importo (vedi Tabella 3), invece alla crescita dell’importo corrisponde un maggiore utilizzo di altri strumenti di pagamento. Ovviamente i dati per paese sono molti differenti, ma in tutti i paesi è sempre confermato che il ticket medio di una transazione in contanti è inferiore a quello di una transazione con carta.

* Dati riferiti ad operazioni domestiche con carta di debito o credito, sono escluse le carte che hanno esclusivamente una funzione di moneta elettronica.

Ciò è dovuto alla percezione di una maggiore comodità degli strumenti cashless per importi alti, ciò vale sia per il consumatore che per il commerciante. Anche in questo caso il comportamento dei consumatori dimostra come non vi sia alcuna correlazione diretta tra la soglia di utilizzo del contante e la diffusione dei pagamenti elettronici. Quindi, nonostante l’aumento della soglia nel 2016, il maggior utilizzo degli strumenti cashless in Italia negli ultimi quattro anni è dovuto ad altri fattori.

I fattori che spingono il cashless

Un primo importante passo è stato quello di cancellare la soglia di 30 euro, precedentemente prevista, sopra la quale il commerciante era tenuto ad accettare un pagamento con carta, pertanto proprio dal 2016 l’accettazione è dovuta per qualunque importo. È stato così cancellato un limite (legale) all’utilizzo di strumenti cashless per bassi importi.
Un’altra importante scelta è stata quella di utilizzare l’opzione concessa dal Regolamento UE 751/2015 relativa alla possibilità di ridurre le commissioni interbancarie per i micropagamenti, ciò sempre nell’ottica di spingere l’utilizzo di strumenti di pagamento alternativi al contante verso i piccoli importi. Un’altra spinta gentile è rappresentata dalla norma che vieta il pagamento degli stipendi in contante, riducendo la circolazione di contante e stimolando l’utilizzo degli strumenti di pagamento collegati al conto di pagamento di accredito dello stipendio. Inoltre nel recepimento della direttiva PAD è stata introdotta, nell’ambito del conto di pagamento di base, l’emissione di una carta di debito, introducendo così un benchmark per tutte le tipologie di conto offerte alla clientela.

Un’altra misura tesa ad incoraggiare l’accettazione degli strumenti cashless è quella del credito di imposta su una percentuale (attualmente il 30%) delle commissioni addebitate al commerciante. Tale misura, i cui effetti saranno verificabili tra qualche tempo, ha anche il vantaggio di rendere ulteriormente trasparenti i costi delle transazioni, ciò per quanto previsto dal Provvedimento della Banca d’Italia emanato in attuazione della disposizione contenuta nel decreto fiscale 2020. Infatti i prestatori di servizi di pagamento dovranno trasmettere mensilmente un prospetto contenente diverse informazioni, ma soprattutto l’ammontare delle commissioni e dei costi fissi periodici.

Se elemento fondamentale di un mercato concorrenziale è l’informazione, tali prospetti ancora più del credito di imposta in sé saranno idonei ad aumentare la concorrenza nel mercato dei pagamenti. Inoltre la concorrenza tra gli operatori è sempre più di tipo dinamico: non più solo basata sulla componente del prezzo (la commissione) ma per determinate categorie di merchant saranno importanti gli ulteriori servizi che gli operatori saranno in grado di offrire nell’ambito del servizio di pagamento (i.e. statistiche, gestione degli ordini o di un magazzino).

La legge di Bilancio 2020 ha poi previsto che le detrazioni fiscali nella misura del 19% degli oneri indicati nell’articolo 15 del TUIR o in altre disposizioni normative, spetta solo se la spesa è stata sostenuta con bonifico o altri strumenti di pagamento diversi dal contante. Si tratta di una misura che dovrebbe essere maggiormente comunicata ai cittadini, che si applica alle spese effettuate nel 2020 e che saranno detratte nella dichiarazione 2021. La misura, se adeguatamente pubblicizzata, avrà l’effetto di promuovere un maggior utilizzo degli strumenti di pagamento cashless per quelle spese per le quali è comunque necessaria l’emissione di una fattura ai fini della detrazione fiscale.

Le ulteriori misure auspicabili a favore dei pagamenti elettronici

Ulteriori misure e obiettivi potrebbero essere previsti proprio facendo leva sulla concorrenza tra gli operatori, ad esempio, accanto alla maggiore premialità nella lotteria degli scontrini elettronici (il cui avvio è stato posticipato) per i pagamenti cashless, potrebbero essere ridotti i costi finanziari dei programmi di loyalty, almeno per quegli operatori che nel tempo hanno sempre corrisposto i premi promessi ai clienti.

Inoltre, per rendere ancora più concorrenziali gli operatori italiani, sarebbe utile prevedere maggiori semplificazioni nell’acquisizione della clientela, che rappresenta una importante componente di costo per qualunque prestatore di servizi di pagamento. In qualche caso infatti, ad esempio laddove lo strumento di pagamento è utilizzabile solo ed esclusivamente per pagamenti presso merchant a loro volta convenzionati da un prestatore di servizi di pagamento, potrebbero essere previste misure di identificazione e verifica dell’identità meno macchinose, e comunque nel solco di quanto previsto dalla norma comunitaria, rimanendo fermo invece un attento monitoraggio delle operazioni, onde individuare quelle sospette che potenzialmente possono nascondere fenomeni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

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