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Nuove regole per i cripto-operatori e registro delle monete virtuali: problemi e nodi applicativi

Il decreto attuativo sulla regolamentazione delle monete virtuali obbliga tutti gli operatori in monete virtuali, intermediari e scambiatori, a registrarsi presso l’apposito registro degli intermediari, in una sezione speciale dedicata proprio alle monete virtuali. Non mancano le perplessità, ecco perché

Pubblicato il 18 Mag 2022

Luca Sanna

Avvocato, Studium Cives

bitcoin

Ha suscitato forte interesse, sia nell’opinione pubblica che tra gli operatori di settore, l’attacco degli speculatori alla moneta virtuale terra luna: importanti mobilitazioni di capitali hanno di fatto affossato, forse definitivamente, il valore della moneta virtuale.

Alla luce degli attacchi che hanno interessato negli anni le monete tradizionali – ad esempio i movimenti speculativi intorno alla vecchia Lira in Italia (il caso Soros di fine anni ’80) – appare evidente come, tendenzialmente, un mercato non regolamentato come quello delle monete virtuali, possa maggiormente essere esposto agli speculatori delle nuove generazioni.

Anche per sopperire a tutto ciò il Mef – Ministero dell’Economia e delle Finanze – ha deciso di pubblicare il decreto attuativo sulla regolamentazione delle monete virtuali, in vigore da oggi 18 maggio 2022.

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Il Decreto sulla regolamentazione delle monete virtuali

Il Decreto Ministeriale del 13.01.2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 17 Febbraio 2022 è denominato “Modalità e tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale sono tenuti a comunicare la propria operatività sul territorio nazionale nonché’ forme di cooperazione tra il Ministero dell’economia e delle finanze e le forze di polizia”.

Il Decreto, in vigore  di fatto obbliga tutti gli operatori in monete virtuali, intermediari e scambiatori, a registrarsi presso l’apposito registro degli intermediari, in una sezione speciale dedicata proprio alle monete virtuali.

Analizziamo le principali criticità e i problemi del decreto.

La definizione di valuta virtuale

Il primo problema nasce dalla definizione di valuta virtuale. L’art. 1 Lett. F) sembra tagliare fuori dalla definizione ufficiale quelle valute virtuali emesse, seppur in forma sperimentale, da alcuni paesi, primi tra tutti il Venezuela o L’Uruguay, rispettivamente con il Petro e l’E-Peso.

Nella definizione governativa è dato leggersi come la valuta virtuale sia: “la rappresentazione digitale di valore, non emessa né’ garantita da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente.”

Tale definizione incide certamente sullo sviluppo di quelle monete ancora sottoposte ai “lavori in corso” come quelle annunciate da tempo dalla Svezia o dall’ Estonia. Si sarebbe potuto prestare maggiore attenzione nella parte generale delle definizioni, utilizzando termini maggiormente inclusivi.

Il registro e le attività soggette a registrazione 

Ai sensi dell’art. 3 del Decreto Ministeriale sopra citato “L’esercizio sul territorio della Repubblica italiana dei servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e dei servizi di portafoglio digitale di cui all’art. 1, comma 2, lettere b) e c) è riservato ai soggetti che siano iscritti nella sezione speciale del registro. L’iscrizione nella sezione speciale del registro è subordinata al possesso dei requisiti di cui all’art. 17-bis, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.”

Sul fronte nulla di nuovo, si subordina all’obbligo comunicativo alla pubblica autorità l’esercizio di una determinata attività di impresa.

Il secondo comma determina le modalità di comunicazione sancendo come “Ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale del registro, a far data dall’avvio della stessa ai sensi dell’art. 4, comma 1, i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale che intendono svolgere la propria attività, anche on-line, sul territorio della Repubblica, in possesso dei requisiti di cui all’art. 17-bis, comma 2, del decreto legislativo del 13 agosto 2010, n. 141, sono tenuti alla comunicazione di cui all’art. 17-bis, comma 8-ter del decreto legislativo del 13 agosto 2010, n. 141. L’obbligo di cui al medesimo articolo si considera assolto mediante comunicazione all’OAM, ai fini dell’efficiente popolamento della sezione speciale del Registro. La comunicazione all’OAM costituisce condizione essenziale per l’esercizio legale dell’attività sul territorio della Repubblica da parte dei prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e dei prestatori di servizi di portafoglio digitale.”

I servizi prestati

L’Allegato 2 del Decreto Ministeriale determina quali possono essere i servizi prestati:

“1. Servizi funzionali all’utilizzo e allo scambio di valute virtuali e/o alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale o in rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle

convertibili in altre valute virtuali;

2. Servizi di emissione, offerta di valute virtuali;

3. Servizi trasferimento e compensazione in valute virtuali;

4. Ogni altro servizio funzionale all’acquisizione, alla negoziazione o all’intermediazione nello scambio di valute virtuali (es. esecuzione, ricezione, trasmissione di ordini relativi a valute virtuali per conto di terze parti, servizi di collocamento di valute virtuali, servizi di consulenza su valute virtuali);

5. Servizi di portafoglio digitale.”

Definizioni poco specifiche

In questa parte del Decreto, che avrebbe dovuto essere più stringente e definitoria, poiché definitoria di un ambito di operatività, il Legislatore ha invece volutamente utilizzato termini generici. In altre parole, ci si accorge fin da subito della poca specificità delle definizioni, che includono una serie di attività non per forza legate all’attività di intermediazione.

Ciò si è riflettuto necessariamente anche sulle procedure on line di iscrizione al registro, in altre parole, seppur l’OAM abbia inteso tale registro come l’elenco di chi svolge attività finanziaria di intermediazione, la lettura palese ed esegetica del Decreto Ministeriale nasconde un altro significato.

Tra i “servizi funzionali” all’utilizzo delle monete virtuali non v’è chi non veda come debbano oggi escludersi i miners: ma includere anche l’attività di mining all’interno dell’obbligo di comunicazione che rende lecita una determinata attività nel nostro ordinamento metterebbe nel breve termine fuori gioco probabilmente troppi operatori, che di tale obbligo non ne sarebbero nemmeno a conoscenza. Questa condizione e tale circostanza incidono peraltro ancora di più per le monete di nuova creazione che storicamente necessitano della collaborazione di soggetti ancora non introdotti nella società civile o finanziaria.

La clausola di residenza

L’ultima problematica riguarda la clausola di residenza. Ai sensi dell’art. 17 bis del D.Lgs. 141/2001, richiamato all’interno dell’art. 3 del Decreto Ministeriale, le attività di intermediazione dei prestatori di servizi in monete virtuale appare parificata ai cosiddetti “Cambiavalute”.

In altre parole, il nostro ordinamento richiederebbe per l’esercizio di tali attività:

“a) per le persone fisiche: cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione europea ovvero di stato diverso secondo le disposizioni dell’articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e domicilio nel territorio della Repubblica;

b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche: sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica.”

Alcuna parola viene spesa per gli operatori extra UE, alcuna parola per coloro che non vogliono avere “una stabile organizzazione in Italia”. La moneta è virtuale, ma la sede è fisica verrebbe da dire.

Conclusioni

Ebbene, successivamente alla pubblicazione del DM dello scorso gennaio, alcuni operatori avevano promesso un ricorso al TAR del quale non esiste traccia. Purtroppo, le regole imposte ridurranno ancora di più il mercato e seppur l’esigenza di tutela del consumatore appare il movente del nostro Legislatore, il timore che rimanga la deregolamentazione è molto alto, specie perché a oggi è difficile ipotizzare la chiusura di portali con sede in paesi terzi.

Non ci rimane che attendere nella consapevolezza che non è tutto oro – virtuale – quello che luccica.

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