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Registro operatori criptovalute: ecco cosa c’è che non va

Dall’ambito di identificazione dei soggetti obbligati all’iscrizione al registro al contributo per iscriversi, passando per l’obbligo di trasmissione dei dati relativi alle operazioni in essere sul territorio italiano. Sono diversi i dubbi sollevati dal registro degli operatori del settore criptovalute. Facciamo il punto

Pubblicato il 20 Giu 2022

Roberto Culicchi

Of Counsel DWF (Italy)

Dal 18 maggio è diventato operativo presso l’Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi (più semplicemente OAM[1]) il registro dedicato ai prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e di servizi di portafoglio digitale che operano in Italia.

Fin dalla pubblicazione del decreto all’inizio dell’anno non poche sono state le voci critiche levatesi nei confronti di questo strumento.

Registro operatori criptovalute: procedure e consigli pratici per l’iscrizione

L’identificazione dei soggetti obbligati all’iscrizione

I primi dubbi hanno riguardato l’ambito di identificazione dei soggetti obbligati all’iscrizione. Innanzitutto, il perimetro dei soggetti tenuti all’iscrizione nel registro identificato dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze sembra essere più ampio di quello espressamente previsto dalla quinta direttiva in materia di antiriciclaggio.

Altri commentatori hanno fatto osservare che mentre la normativa europea ha voluto imporre agli Stati membri di regolamentare esclusivamente quanti forniscono servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali e quanti forniscono servizi di portafoglio digitale, il decreto italiano, invece, impone obblighi non solo a chi eroga questo tipo di servizi, ma anche ad attività anche solo indirettamente collegate, e che in molti casi non hanno niente a che vedere con l’attività di cambio né con l’attività di portafoglio digitale.

Gli addetti ai lavori hanno poi ricevuto una sgradita sorpresa nell’apprendere che il contributo per l’iscrizione al registro (previsto dall’art. 7 lettera a) della Circolare del Ministero e definito “una tantum per far fronte agli oneri di messa in opera, sviluppo e manutenzione del sistema, differenziato tra soggetti persone fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche” è stato fissato in 500 euro per le persone fisiche e ben 8.300 euro per persone giuridiche.

Per un confronto si pensi che gli oneri posti a carico dei cambiavalute tradizionali e degli sportelli “compro oro”, prevedono versamenti tra i 230 e i 3.700 euro.

Le società iscritte al registro

A oggi sono 14 le società che hanno già ottenuto l’iscrizione al registro, obbligatorio per gli operatori che prestano servizi nel settore dei bitcoin e delle altre monete digitali. In ordine alfabetico, si tratta di: Anubi Digital srl, Binance Italy srl, Bitpanda Gmbh, Blockera srl, Chainside, Checksig srl, Cls srl, Conio srl, Cryptosmart srl, Platypus srl, Tesora srl, The Rock trading srl, Tinaba spa e Young Platform spa. L’OAM ha poi fatto sapere che altri 28 operatori risultano inoltre avere effettuato la pre-registrazione propedeutica alla domanda di iscrizione.

La gran parte delle società già iscritte è italiana e soltanto Binance e Bitpanda si sono registrate all’anagrafe con veicoli costituiti in Italia ma facenti parte di gruppi internazionali più ampi.

Binance

Binance è la piattaforma di exchange tra i colossi mondiali del settore, fondata nel 2017 da Changpeng Zhao detto CZ, che da sempre si è dichiarato convinto dell’importanza per Binance di operare in conformità alle normative locali in materia di criptovalute. Una delle conseguenze derivanti infatti dall’introduzione dell’obbligo di iscrizione nel registro tenuto dall’OAM comporta che i fornitori di servizi esteri già operanti sul territorio italiano in mancanza di residenza, sede sociale o stabile organizzazione alla data di avvio della sezione speciale del registro, devono sospendere la loro attività perché abusiva, finché non abbiano proceduto alla costituzione di una società o stabile organizzazione ed ottenuto l’iscrizione.

Binance in precedenza aveva già proceduto a regolarizzare la propria posizione in Francia mentre una richiesta di registrazione avanzata la scorsa estate nel Regno Unito aveva incontrato il diniego della FCA, l’autorità di regolamentazione inglese.

Bitpanda

Bitpanda è invece stata fondata in Austria nel 2014 da Eric Demuth, Paul Klanschek e Christian Trummer, come società per comprare e vendere criptovalute. Da allora, è diventa una delle principali piattaforme di investimento europee, offrendo la possibilità di investire sia in bitcoin e altre criptovalute sia in strumenti finanziari diversi, come azioni ed Etf.

Gli obblighi di raccolta e trasmissione delle informazioni sulle operazioni realizzate

Ma il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze non si è limitato a disciplinare l’iscrizione nel registro dell’OAM dei prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e di servizi di portafoglio digitale che operano o che intendano operare in Italia. Oltre al dovere di iscrizione, infatti, sono stati posti a carico degli operatori anche obblighi su basi continuative, che si affiancano agli obblighi antiriciclaggio previsti dal D.lgs. n. 231/2007, di raccolta e trasmissione delle informazioni sulle operazioni realizzate, che saranno messe a disposizione del MEF e delle autorità tributarie.

Il decreto prevede, infatti, che gli operatori dovranno comunicare trimestralmente entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre di riferimento in via telematica all’OAM, i dati relativi alle operazioni in essere sul territorio italiano e, nello specifico gli estremi identificativi di ogni singolo cliente ed i dati sintetici relativi all’attività complessivamente svolta. L’OAM, su richiesta, potrà fornire ogni informazione e documentazione detenuta alla luce della gestione della sezione speciale del registro a tutti i soggetti istituzionali impegnati nella lotta al riciclaggio e alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo.

A tal proposito, sono stati espressi molti dubbi sulla costituzionalità di una norma che sembra andare ben oltre la portata della delega in base alla quale essa è stata prevista – e che di fatto si traduce nella possibilità per l’amministrazione di raccogliere una notevole mole di dati finanziari dei cittadini e ne dispone la conservazione per un considerevole lasso di tempo.

Per completezza va però riportato che il Garante della Privacy, chiesto di pronunciarsi in merito alla compatibilità di questa disposizione con le norme in materia di privacy, ha rilasciato parere favorevole.

L’iscrizione al registro

La procedura per l’iscrizione al registro è piuttosto semplice: l’OAM ha infatti a disposizione un termine di 15 giorni per autorizzare o negare l’iscrizione, previa verifica circa la regolarità e completezza della comunicazione e della documentazione allegata.

Laddove l’OAM ritenga che la comunicazione sia incompleta o che i documenti allegati debbano essere integrati, il predetto termine può essere sospeso una sola volta e per un periodo non superiore a 10 giorni. In tale ipotesi, l’OAM provvede ad avvisare tempestivamente l’interessato, affinché possa fornire le integrazioni richieste entro 10 giorni dal ricevimento dell’avviso. Decorso tale termine senza che l’interessato abbia provveduto, la comunicazione si considera come non pervenuta e l’iscrizione è negata.

I dati richiesti in sede di iscrizione sono per le persone fisiche gli usuali dati anagrafici oltre a (i) un indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni con l’OAM e (ii) l’indicazione della tipologia e delle modalità di svolgimento dei servizi prestati, e per le persone giuridiche gli usuali dati societari oltra a (i) la sede della stabile organizzazione nel territorio della Repubblica per i soggetti con sede legale in altro Stato membro dell’Unione Europea, (ii) i dati e l’identificazione del legale rappresentante e (iii) anche in questo caso, l’indicazione della tipologia e delle modalità di svolgimento dei servizi prestati.

È interessante notare come, al meno per il momento, il decreto non prevede richieste specifiche in tema di capitalizzazione, struttura e governance degli operatori interessati. Ma è ragionevole prevedere che prossimamente la normativa comunitaria e/o italiana introduca dei requisiti ancora più stringenti. Questo perché il decreto del MEF del 13 gennaio 2022 rappresenta un’evoluzione della Va Direttiva Antiriciclaggio.

La finalità della Sezione Speciale è infatti chiaramente quella prevenire illecite procedure di trasferimento di denaro e truffe ai danni degli utenti, mediante un censimento dei prestatori di servizi di exchange e wallet providers.

Ma la normativa sopra esaminata rappresenta unicamente il primo passo della regolamentazione del settore che sarà in futuro integrata sulla base sia della normativa sovranazionale in materia di antiriciclaggio e contrasto al terrorismo e altri fenomeni illeciti, ma anche della regolamentazione finanziaria che si sta estendendo al settore delle criptovalute.

Note

  1. Ricordiamo essere un’associazione privata, senza fini di lucro, dotata di autonomia finanziaria, organizzativa e statuaria, con una sua personalità giuridica, che ha sostituito dal 2010 l’omologo organo precedentemente attivo presso la Banca d’Italia.

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