Con provvedimento n. 73203 del 4 aprile 2018 emanato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono stati indicati i mezzi di pagamenti che tutti i titolari di partita IVA potranno usare per gli acquisti da carburanti a decorrere dal primo luglio 2018 ed è stato altresì chiarito che i mezzi di pagamento ammessi sono validi ai fini dell’IVA delle imposte sui redditi.
I dubbi chiariti dall’Agenzia dell’Entrate
La “svista” del legislatore è stata quindi sanata e superata dal provvedimento citato. C’erano infatti dubbi sul livello di concreta semplificazione amministrativa che verrà introdotta con il passaggio alla fatturazione elettronica per l’acquisto dei carburanti dal primo luglio; ma anche dubbi relativi alle forme di pagamento “tracciabile” da utilizzare obbligatoriamente per detrarre l’IVA e dedurre i costi dai redditi.
La necessità di chiarimenti in merito alle forme di pagamento dei carburanti ammesse dalla normativa fiscale derivavano innanzitutto dal disposto della Legge di Bilancio 2018 (L. 205 /2017) che al comma 923 dell’art.1 ha introdotto una modifica al decreto IVA aggiungendo che:
“L’avvenuta effettuazione dell’operazione (di acquisto carburanti, ndr) deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate “
Si era quindi in attesa di sapere da parte dell’Agenzia delle Entrate quali fossero gli altri mezzi di pagamento ritenuti parimenti idonei per detrarre l’IVA.
Oltre a questo punto, c’era un evidente disallineamento tra quanto indicato al comma 923 citato e quanto disposto invece al precedente comma 922, art.1 della Legge di Bilancio con cui è stato inserito nell’art. 164 del TUIR un nuovo comma 1-bis che recita:
“Le spese per carburante per autotrazione sono deducibili nella misura di cui al comma 1 se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605”.
Mancando in questa disposizione valida ai fini delle imposte sui redditi ogni riferimento agli “altri mezzi di pagamento” previsti invece per l’IVA, ci si domandava se si fosse trattato semplicemente di una svista del legislatore.
Quali pagamenti elettronici si possono utilizzare
L’elencazione dei mezzi di pagamento utilizzabili per gli acquisti di carburante è la seguente:
- assegni bancari e postali (anche circolari)
- vaglia cambiari e postali
- pagamenti elettronici (di cui all’art. 5 del CAD secondo le linee guida AGID)
Nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sono riportati a titolo esemplificativo i seguenti mezzi di pagamento:
- addebito diretto (RID, ndr);
- bonifico bancario o postale;
- bollettino postale;
- carte di debito, di credito, prepagate
- ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente.
Almeno su questi punti possiamo dire che si è fatto chiarezza: dal primo luglio potremo pagare il carburante con addebito sul conto corrente della ditta, con bonifico bancario o con bollettino postale. Ovviamente non si tratta delle forme più agevoli per pagare un pieno di gasolio, anche in considerazione dei chiarimenti che l’Agenzia delle Entrate ha già fornito in merito alla impossibilità per il distributore di carburante di emettere fattura (elettronica) riepilogativa a fine mese.
Tuttavia l’indicazione fornita torna utile nel momento in cui il provvedimento dell’Agenzia ci dice che anche nel caso di contratti di “netting” (ovvero di utilizzo di fuel card emesse dalle compagnie petrolifere) occorre utilizzare uno dei mezzi di pagamenti indicati. In questo senso è bene sapere che i RID sottoscritti con le società emittenti le fuel card sono validi anche ai fini fiscali.
Cosa dicono il CAD e le Linee Guida AGID
Il Direttore dell’Agenzia non si è limitato ad elencare, come avrebbe potuto fare, tutti i mezzi di pagamento ammessi ai fini IVA e delle imposte sui redditi, ma ha scelto di fare riferimento all’art. 5 del CAD e di conseguenza alle Linee Guida AGID a cui il CAD rinviava. Vediamo di cosa si tratta.
L’art. 5 del CAD tratta della “effettuazione di pagamenti con modalità informatiche” a favore delle pubbliche amministrazioni ed al comma 4 stabilisce che “l’Agenzia per l’Italia digitale, sentita la Banca d’Italia, definisce linee guida per la specifica dei codici identificativi del pagamento di cui al comma 1 e le modalità attraverso le quali il prestatore dei servizi di pagamento mette a disposizione dell’ente le informazioni relative al pagamento medesimo.”
AGID ha emanato le Linee Guida richieste con Determinazione n. 8/2014 del 22 gennaio 2014, che al Capitolo 5 “Strumenti di pagamento” stabilisce che “per effettuare i pagamenti elettronici possono essere utilizzati: a) il bonifico bancario o postale ovvero il bollettino postale; b) versamenti effettuati con «carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente …”.
Evidentemente il riferimento al CAD ed alle Linee Guida AGID rappresenta una modalità tecnica di redazione dei provvedimenti, perché sembra proprio che queste norme non aggiungano nulla alla elencazione dei mezzi di pagamento riportata come esempio. Al contrario potrebbero creare una certa confusione nel lettore dato che l’art. 5 del CAD in vigore nel gennaio 2014 è stato emendato successivamente per ben due volte e non contiene più al comma 1 i punti a) e b) a cui rimandano le Linee Guida AGID.
Gli operatori finanziari ammessi per i pagamenti elettronici
Nulla dice il provvedimento n. 73203 dell’Agenzia delle Entrate riguardo agli operatori finanziari abilitati all’emissione degli strumenti di pagamento elettronico, ma il richiamo nella “Disciplina normativa di riferimento ” al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, concernente disposizioni relative all’anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti, art. 7, comma 6 sembra confermare che le carte di credito, debito e prepagate da utilizzare per il pagamento dei carburanti debbano essere solo quelle “emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione” all’Anagrafe Tributaria: banche, Poste, intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio ed ogni altro operatore finanziario.
Nessuna novità sulle procedure operative da seguire
Questo provvedimento si è naturalmente limitato a chiarire i punti sui quali l’Agenzia delle Entrate è stata chiamata in causa da un obbligo di legge, per cui nulla dice su altri aspetti operativi che si spera saranno oggetto di una successiva circolare.
In particolare sarebbe importante sapere se, con la soppressione della scheda carburanti, continua a non sussistere l’obbligo, come sembra, di indicazione della targa e dei chilometri dell’automezzo all’atto del rifornimento.
Questi dati non erano più richiesti già a seguito dell’introduzione delle semplificazioni apportate nel 2012 che consentivano la rilevazione dei costi ed il recupero dell’IVA direttamente da estratto conto sugli acquisti di carburate effettuati con carte di credito (per tutti gli automezzi aziendali).
Se così fosse l’obiettivo di contrastare gli abusi derivanti dalle timbrature multiple delle schede carburanti potrebbe essere in parte vanificato nella misura in cui con strumenti di pagamento tracciabili venissero riforniti più autoveicoli, magari soggetti a diversi limiti di detrazione IVA e di deducibilità dei costi.
Sarebbe difficile, o quantomeno oneroso, per l’amministrazione finanziaria svolgere controlli puntuali se dagli estratti conto e dalle fatture elettroniche non risultano i dati identificativi dell’automezzo.
Allo stesso modo le amministrazioni aziendali avrebbero difficoltà nel collegare e riconciliare gli addebiti con gli acquisti ed i relativi automezzi, se non avvalendosi di strumenti di pagamento di ultima generazione che permettono di associare dati aggiuntivi, come la targa del mezzo, alle transazioni effettuate. In alternativa occorrerebbe assegnare singoli strumenti di pagamento a ciascuna autoveicolo aziendale.