PAGAMENTI PA

Parcometri senza bancomat, come risolvere il problema (interpretando la norma)

Il Giudice di Pace di Fondi ha annullato una sanzione per mancato pagamento del parcheggio sulle strisce blu perché il Comune (come molti Comuni italiani) non ha adeguato i suoi parcometri per bancomat e carte di credito. Una soluzione più congrua richiede però una nuova interpretazione autentica della norma

Pubblicato il 06 Apr 2017

Eugenio Prosperetti

Avvocato esperto trasformazione digitale, docente informatica giuridica facoltà Giurisprudenza LUISS

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Una recente ordinanza del Giudice di Pace di Fondi (purtroppo non reperibile nel testo esteso) offre alcuni interessanti spunti sul tema dei pagamenti digitali alla PA.

Il Giudice di Pace di Fondi, nel febbraio scorso, secondo quanto riportato dai resoconti e siti specializzati, avrebbe annullato una multa spiccata dallo stesso Comune di Fondi per mancato pagamento del parcheggio sulle strisce blu.

La motivazione sarebbe basata sul fatto che il Comune in questione (come in molti Comuni italiani) non avrebbe adeguato i suoi parcometri al pagamento mediante “bancomat” e “carte di credito” e pertanto, stante il mancato rispetto di tali obblighi relativi all’esercizio dei parcometri, la cittadina, che non aveva contanti, poteva omettere il pagamento, non essendo stata messa in grado di utilizzare il mezzo di pagamento in quel momento a sua disposizione.

La sentenza, secondo quanto noto, motiva in base alla Legge di Stabilita 2016 (L. 208/2015) e, in particolare, alle modifiche effettuate dal comma 901 della stessa, che, in sintesi, estende ai dispositivi di esazione della sosta tariffata (i parcometri) una previsione di legge per cui “A decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231” (la disposizione è quella dell’art. 15 comma 4 del D.Lgs. 179/2012).

Sinora la gran parte dei Comuni ha ritenuto che non fosse obbligatorio adeguarsi a tale disposizione per vari motivi.

Il primo è quello della impossibilità tecnica: nei casi di parcometri non già predisposti per accettare le carte, si riteneva che vi fosse un caso di impossibilità tecnica.

Il secondo è quello della mancanza dei decreti attuativi che la stessa Legge di Stabilità prevede per le riforme al sistema dei pagamenti digitali introdotte e dei relativi regolamenti di Banca d’Italia per gli emittenti di carte di credito/debito relativi al servizio in questione, che disciplinino, ad esempio, il livello di sicurezza richiesto per accettare i pagamenti e le eventuali commissioni richiedibili agli enti pubblici in questione.

Vi è però da dire che la normativa in questione non è chiarissima sul tema dei decreti attuativi e sono possibili letture per cui la previsione relativa ai parcometri sia direttamente applicabile, questa sembra la linea seguita dal Giudice di Fondi.

Tuttavia, la ordinanza in questione sorprende per la sanzione che è stata data al Comune: l’impossibilità dell’incasso del parcheggio in caso di mancata accettazione di bancomat e carta.

Tale conseguenza non appare infatti normativamente prevista.

Un conto è infatti annullare la multa, altro stabilire che nulla sia dovuto per il parcheggio.

La misura adottata lascia perplessi in quanto non tutti dispongono di bancomat e carta di credito e, dunque, la risultante sarebbe la gratuità del parcheggio anche per chi non intenderebbe pagare con tali strumenti.

Altro problema è che l’ordinanza appare interpretare il concetto di dispositivi di esazione in senso molto stretto, sicché un Comune che non predisponesse l’accettazione di carte/bancomat nei parcometri potrebbe essere in difetto anche se fosse possibile utilizzare diversi strumenti di pagamento con diverse modalità, ad esempio con pagamento del parcheggio tramite app.

L’ordinanza non tiene nemmeno in conto le recenti norme contenute nel riformato CAD sui pagamenti digitali alla PA e che invece, nella complessiva riflessione, dovrebbe essere tenuta presente.

L’art. 5 comma 1 del nuovo CAD prevede infatti che “1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2 (le pubbliche amministrazione ed enti pubblici NdR), sono obbligati ad accettare, tramite la piattaforma di cui al comma 2, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull’uso del credito telefonico. Resta ferma la possibilità di accettare anche altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione in relazione allo schema di pagamento abilitato per ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico come definita ai sensi dell’articolo 2, punti 33), 34) e 35) del regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta”.

Pertanto, la soluzione più congrua, per i Comuni che non hanno parcometri predisposti, sembrerebbe essere quella di indicare modalità di pagamento elettronico via web/app o, addirittura, tramite bonifico.

Ciò richiederebbe però una interpretazione autentica della normativa per cui, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di Fondi, sia pacifico che i Comuni possono soddisfare l’obbligo anche accettando pagamenti con strumenti diversi dal misuratore di parcheggio e che la mancata predisposizione di uno o più misuratori di parcheggio, laddove sia possibile accettare il pagamento diversamente, non determini violazione normativa.

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