Solo qualche decina di uffici giudiziari italiani– a voler essere generosi– su oltre quattrocento coinvolti hanno iniziato da qualche mese a vivere, peraltro in modo parziale, il sogno del processo civile telematico.
Eppure è un sogno vecchio un decennio. Bisogna, infatti, navigare nei “siti archeologici” del web per imbattersi nella prima disciplina organica italiana sul processo telematico, datata, addirittura, 2001: “Regolamento recante disciplina sull’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti, Decreto del Presidente della Repubblica, 13 febbraio 2001, n. 123”.
“Tutti gli atti e i provvedimenti del processo possono essere compiuti come documenti informatici sottoscritti con firma digitale come espressamente previsto dal presente regolamento”, recita il comma 1 dell’art. 4 del Decreto.
Il vecchio sogno del processo – almeno civile – telematico avrebbe, dunque, dovuto essere una realtà ormai da più di un decennio.Resta, invece, un sogno ed è divenuto – in taluni casi – un efficace spot elettorale, trasformatosi, con il tempo, in un ritornello dalle note stonate, nel quale le promesse di un’imminente digitalizzazione della giustizia, finivano, sistematicamente con lo stridere con la realtà di un sistema prepotentemente ancorato alla carta.
E’ innegabile che in oltre un decennio qualche passo avanti si sia fatto ma questo non può costituire, per nessuno ragione di orgoglio o soddisfazione e rappresenta, piuttosto, motivo di preoccupazione per i tempi che saranno necessari per raggiungere quello che resta un obiettivo raggiungibile e, ormai da tempo, raggiunto in decine di Paesi attorno al nostro: digitalizzare tutto il flusso di dati ed informazioni strumentale alla celebrazione di un processo civile.
Gli obiettivi
Eccoli, nel dettaglio, gli obiettivi che a tratti sono apparsi ed appaiono irraggiungibili del processo civile telematico:
(a) La consultazione via internet di tutti gli atti del processo:
tramite il sistema denominato “PolisWeb” dovrebbe essere possibile per gli avvocati consultare via internet, in tempo reale, i dati e i documenti relativi ai procedimenti, nonché effettuare ricerche giurisprudenziali, presso tutti gli uffici giudiziari abilitati, anche fuori distretto e presso la Corte di Cassazione.
(b) Il deposito telematico degli atti di parte:
Il sistema del nuovo processo civile telematico dovrebbe consentire il deposito telematico, con valore legale [n.d.r. ovvero sostitutivo dell’attuale deposito su supporto cartaceo] di tutti gli atti civili, firmati digitalmente e trasmessi all’ufficio giudiziario attraverso il sistema di posta elettronica certificata.
(c) La richiesta ed il rilascio di copie semplici e autentiche gli avvocati e gli altri utenti abilitati potranno richiedere telematicamente la copia semplice o autentica dell’atto e dei documenti presenti nel fascicolo del procedimento, nei limiti, ovviamente, previsti dal codice di procedura civile. La copia di questi dovrebbe essere inviata alla casella di posta elettronica certificata del richiedente, garantendo la certezza del mittente (l’ufficio giudiziario) e della trasmissione.
(d) La redazione e il deposito telematico degli atti del giudice:
Il giudice, attraverso apposite applicazioni integrate con i sistemi dei registri (dai quali recupera in automatico tutti i dati necessari), dovrebbe accedere al fascicolo informatico e redigere i propri provvedimenti, firmandoli digitalmente e depositandoli telematicamente in cancelleria, anche da fuori ufficio.
(e) Le comunicazioni telematiche
L’art. 51 del D.L. 112/2008 del 25 giugno 2008 – una delle tante tessere del mosaico che costituisce la disciplina della materia – stabilisce che le notificazioni e le comunicazioni, indirizzate dagli uffici giudiziari agli avvocati o ai consulenti tecnici, dovrebbero essere effettuate soltanto per via telematica, utilizzando l’infrastruttura telematica del sistema del processo civile telematico. Il messaggio, con l’eventuale provvedimento del giudice allegato, dovrebbe essere inviato dal sistema di posta elettronica certificata all’indirizzo elettronico del destinatario. La funzionalità di invio è integrata nel registro di cancelleria, ed avviene in automatico, a seguito dell’aggiornamento del registro stesso da parte del cancelliere; la ricevuta di posta certificata è automaticamente inserita nel fascicolo informatico e ivi conservata.
(f) Le notificazioni tramite UNEP
Le richieste di notifica, avanzate dagli avvocati o dagli uffici giudiziari, dovrebbero essere inviate telematicamente, con le stesse modalità del deposito telematico degli atti di parte; l’ufficiale giudiziario, espletate le operazioni di notifica, dovrebbe redigere la relazione di notificazione in formato elettronico, firmarla digitalmente e restituirla telematicamente al richiedente.
(g) Archiviazione e conservazione
Tutti i documenti redatti in formato elettronico e depositati telematicamente, oppure scansionati, nonché tutte le ricevute di posta elettronica certificata, dovrebbero essere archiviate nel sistema documentale, che ne dovrebbe garantire la conservazione, a norma di legge.
(h) I pagamenti telematici
Il sistema dovrebbe consentire il pagamento telematico del contributo unificato e di tutti i diritti previsti. Questo, funzionalità in più, funzionalità in meno, il disegno complessivo di un sogno chiamato processo civile telematico.
Lo stato dell’arte
Ma dove siamo davvero? A sentire il Ministero della Giustizia saremmo, quasi, a destinazione ma a guardare al sogno – perché tale rimane – più da vicino, sembra, invece, che la meta sia ancora lontana.
Secondo il Ministero siamo qui, ovvero con le funzionalità di consultazione via internet degli atti del processo e di deposito telematico completamente implementate e diffuse nella più parte degli uffici giudiziari e con ingenti risparmi di spesa già ottenuti per le sole notifiche (quasi 4 milioni di euro) ed una proiezione di risparmio sbalorditiva di circa 40 milioni di euro nel 2012. Se, tuttavia, si sfoglia il prospetto relativo alla diffusione delle funzionalità – in particolare di deposito degli atti per via telematica – nei diversi uffici giudiziari italiani, si scopre che mentre la comunicazione telematica inizia, sebbene a fatica ed in modo irregolare, a diffondersi, il deposito degli atti – con la sola eccezione di quelli strumentali all’emissione di un decreto ingiuntivo – è, tuttora, in una condizione embrionale con pochissimi uffici giudiziari ad averla, effettivamente, attuata.
Navigando nel prospetto pubblicato dallo stesso Ministero, tra l’altro, ci si avvede che molti dei dati pubblicati non sono corretti (si dà conto dell’attuazione della funzione di deposito degli atti di parte ma si pubblica un decreto che dispone il solo deposito di quelli del giudice) o, comunque, non corrispondono alla realtà. Un veloce questionario online tra colleghi avvocati conferma che, pur in presenza dei decreti che dispongono la depositabilità degli attivi per via telematica, in molti casi, gli uffici giudiziari non sono ancora attrezzati a gestirla e, dunque, si continua su carta.
La sintesi della realtà è che siamo straordinariamente indietro. Si è speso moltissimo, si è promesso tantissimo ma si è fatto poco, tanto poco che la trasformazione in realtà del processo civile telematico continua ad essere una delle priorità nell’agenda digitale e sembra destinata a trovare posto – per fortuna – anche nell’atteso decreto digitalia le cui ultime bozze in circolazione contengono una serie di previsioni destinate a dare maggiore concretezza al quadro normativo relativo alle comunicazioni elettroniche nell’ambito del processo civile telematico. Parrebbe, tuttavia, che anche in questa occasione, l’efficacia delle nuove disposizioni, sia destinata ad essere differita in avanti nel tempo ed a riguardare, comunque, solo alcuni degli uffici giudiziari italiani. Il processo civile telematico, quinci, ad oltre dieci anni dal suo debutto in società, rimane un sogno costato molto al Paese e divenuto realtà – mai, sin qui, sino in fondo – solo per pochi.
Non resta che continuare, almeno, a sognare in digitale.
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