il decreto

PSD2, due novità italiane per i pagamenti PA e le startup fintech

Nello schema di decreto per il recepimento della direttiva PSD2 due opportunità per efficientare i processi di pagamento di PA e favorire lo sviluppo di startup fintech. Eccole

Pubblicato il 03 Nov 2017

Roberto Garavaglia

Innovative Payments and blockchain Strategic Advisor

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Il processo di recepimento della nuova direttiva sui servizi di pagamento prosegue senza particolari intoppi e, tanto inattesi quanto rilevanti, ecco comparire due opportunità che possono contribuire a un’effettiva innovazione per il nostro paese. La prima può rendere più efficienti i processi di pagamento della Pubblica Amministrazione, mentre la seconda può favorire lo sviluppo delle fintech anche in Italia.

Il tutto si trova all’interno di un parere, approvato il 25 ottobre in Commissione Finanze alla Camera, sullo schema di decreto legislativo che recepisce la direttiva (UE) 2015/2366 (la “PSD2”) relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, e adegua le disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 (altresì noto come “IFR”) relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.

LEGGI TUTTO SULLA PSD2: NUOVI SERVIZI, TUTELE, INTERCHANGE FEE

Virtual Government Procurement Cards

Rubricata al capitolo “Innovazione negli strumenti di pagamento della Pubblica Amministrazione”, la proposta che il governo dovrà valutare nell’esame del parare redatto alla Camera, prevede che sia esteso l’impiego di carte di credito anche virtuali, “… da parte di dirigenti e funzionari pubblici per l’esecuzione di spese (…), rientranti nella rispettiva competenza[1].

In aggiunta, l’utilizzo di questi stessi strumenti di pagamento (fisici e smaterializzati) è consentito quando la titolarità sia attribuita alle amministrazioni e la carta di credito – fisica o virtuale – utilizzata per eseguire le spese delle amministrazioni pubbliche in regime di contabilità ordinaria o speciale. Un richiamo esplicito alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (la “Finanziaria 2007”), prevede che sia altresì possibile utilizzare la carta per i pagamenti dovuti a titolo di corrispettivo dalle amministrazioni pubbliche per i contratti di acquisto di beni e servizi conclusi tramite il mercato elettronico[2] (di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario).

Le Government Procurement Cards in realtà non sono nuove, laddove già previste, ancorché solo sotto forma di plastic card, nella Finanziaria 2007 (più di dieci anni fa!) ma mai – di fatto – attuate. Peccato! Se si pensa che nel Regno Unito questi strumenti sono stati introdotti per la prima volta nel 1997, con uno specifico programma che ha giocato un ruolo chiave nel supportare gli enti di governo centrale e locale nel miglioramento dell’efficienza delle loro pratiche di acquisto. Speriamo che la novità introdotta con la proposta di smaterializzazione di queste carte d’acquisto nazionali per la PA, dia nuova linfa a un progetto che ci si attendeva un decennio fa.

Iniziative per lo sviluppo delle fintech in Italia

Veniamo ora alla seconda novità. Nel testo approvato la scorsa settimana in Commissione finanze, al fine di incoraggiare lo sviluppo del settore fintech in Italia, viene richiesto che il Governo valuti l’opportunità di integrare lo schema di decreto legislativo di recepimento della PSD2 inserendovi “Misure per favorire la prestazione di servizi pagamento da parte di imprese startup innovative[3].

Più in dettaglio, si vorrebbe che il MEF – sentita la Banca d’Italia – adottasse con decreto, da emanarsi entro 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto di recepimento, norme volte a favorire, anche in deroga alle disposizioni vigenti, la prestazione di servizi pagamento da parte di startup innovative. Il decreto dovrebbe inoltre stabilire “… i requisiti, anche prudenziali, gli adempimenti e le procedure semplificate, anche di controllo, da applicare rispetto a quelli altrimenti in vigore per l’avvio e l’esercizio di servizi di pagamento, nel rispetto del principio di proporzionalità[4].

Applicabili per un periodo non superiore a 4 anni a far data dalla sua emanazione, le disposizioni di tale decreto attuativo potranno poi essere ulteriormente prorogate nei termini fino ad altri 48 mesi, su iniziativa del Ministro dell’economia e delle finanze che potrà inoltre adottare norme integrative e correttive.

Sicuramente interessante per il portato innovativo di questo parere, è utile evidenziare come l’accento sia posto sulle startup che si occupano espressamente di pagamenti, per le quali potrebbe essere offerto un percorso iniziale di avviamento, potenzialmente semplificato sotto il profilo della regolamentazione. La puntualizzazione è d’obbligo se si tiene in considerazione la stretta sulle fintech preparata dalla Banca Centrale Europea con le linee guida presentate lo scorso mese di settembre[5], destinate però solo a chi richiede la licenza bancaria.

Attendiamo con entusiasmo (non del tutto affrancandoci da un sano principio di realtà …) le prossime mosse che, mutatis mutandi, l’esecutivo è chiamato ad agire, in vista del recepimento ed attuazione di uno dei più importanti interventi legislativi comunitari degli ultimi anni, per il processo di digitalizzazione dell’economia.

In conclusione

In questo breve articolo, differentemente da quanto altra stampa mette in evidenza in questi giorni, non mi soffermo sulle implicazioni relative a temi quali l’obbligatorietà (o meglio l’onere) di accettazione delle carte di credito presso commercianti e professionisti e neppure sulle possibili sanzioni che potrebbero essere irrogate nei casi d’inadempienza. Non credo sia nemmeno particolarmente utile parlare, in questa sede, dell’altro annoso tema concernente i costi delle commissioni che, percepite dagli esercenti come eccessivamente incisive sui propri margini, si vorrebbero diminuire, in particolare per i micro-pagamenti.

Chiariamoci subito: non sono insensibile a questi temi, tutti, a pieno diritto, importanti e decisivi al fine di contribuire lo sviluppo dei pagamenti elettronici. Credo, piuttosto, che molto si sia scritto, altrettanto poco sia stato fatto e un notevole impegno sia andato profuso nel tentativo di vanificare quel poco che si è ottenuto. Lasciando dunque ad altri, o rimandando a tempi in cui avrebbe più senso commentare le effettive previsioni legislative di questo parere (ossia ad approvazione finale dell’esecutivo sullo schema di decreto in parola), ho voluto portare all’attenzione del lettore due novità che, nella proposta del relatore onorevole Sergio Boccadutri approvata in commissione, possono costituire un’opportunità per efficientare i processi di pagamento della Pubblica Amministrazione e rappresentare un passo in avanti verso lo sviluppo delle fintech anche in Italia, in particolare quelle che si occupano di pagamenti.

[1]Articolo 1, comma 47, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 come modificato su proposta del parere approvato in Commissione Finanze alla Camera con l’atto n. 458
[2] Articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
[3] Condizione di cui al punto 9, lettera h, del parere approvato in Commissione Finanze alla Camera con l’atto n. 458
[4] Art. 5-ter, comma 2, della proposta di integrazione del decreto legislativo di recepimento della PSD2, come previsto dalla condizione di cui al punto 9, lettera h, del parere approvato in Commissione Finanze alla Camera con l’atto n. 458
[5] Guide to assessments of fintech credit institution licence applications – European Central Bank – September 2017

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