Con la promulgazione del d.lgs n. 218/2017 avvenuta il 13 gennaio 2018, l’Italia si avvia recepire la PSD2, dando allo stesso tempo attuazione al regolamento sulle Interchange Fee dei pagamenti con carta.
Dal 14 settembre 2019 la PSD2 entra in vigore in Italia, ma l’European Banking Authority (EBA) ha concesso una proroga di 15 mesi alle banche, fino a dicembre 2020, per adeguarsi.
Con questo articolo si vuole offrire al lettore un quadro completo delle nuove disposizioni previste dal corpus prescrittivo comunitario, dando evidenza di ciò che è stato l’iter legislativo europeo e di quali sono i provvedimenti che, a posteriori dell’emanazione di normativa primaria, si susseguiranno.
L’iter legis comunitario
A luglio 2013 la Commissione Europea ha diffuso due documenti che, insieme, costituiscono il cosiddetto “Payment Legislative Package”[1]:
- una proposta di revisione della direttiva sui servizi di pagamento;
- una proposta di nuovo regolamento sulle commissioni interbancarie dei pagamenti effettuati con strumenti basati sull’uso delle carte.
Il negoziato svoltosi nell’arco di due anni, ha condotto alla promulgazione:
- del regolamento (UE) 2015/751 (IFR), pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 19 maggio 2015;
- della nuova direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 (la cosiddetta “PSD2”), pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 23 dicembre 2015.
Il portato di questi interventi è tale da influenzare lo sviluppo del mercato dei sistemi di pagamento elettronico nei prossimi anni, in particolare sotto il profilo dell’innovazione, aprendo nuovi spazi competitivi e rafforzando la tutela dell’utilizzatore di uno strumento di pagamento.
I propositi del legislatore comunitario
L’obiettivo perseguito dal legislatore comunitario è di accelerare la diffusione degli strumenti di pagamento mediante lo sfruttamento di tre leve: la leva della competizione fra strumenti di pagamento, quella dell’armonizzazione normativa e la leva della sicurezza. Nel primo caso, l’impiego di strumenti più “tradizionali”, come il bonifico o l’addebito diretto, assume un rinnovato rilievo nei nuovi servizi di Payment Initiation, per l’effettuazione di pagamenti che avvengono via internet o in mobilità, campi nei quali, altrettanto tradizionalmente, si era venuto a consolidare l’uso delle carte.
La seconda e la terza leva, sono impiegate per accrescere e diffondere la fiducia nell’impiego di uno strumento di pagamento; si pensi all’enfasi che la PSD2 pone sulla “Customer Strong Authentication”; si veda a tal proposito il coinvolgimento di EBA, l’Autorità Bancaria Europea ed al rafforzamento delle norme di tutela e trasparenza, previste non solo nella PSD2 ma anche nel nuovo regolamento sulle commissioni dei pagamenti effettuati con carte.
Il corretto azionamento di un mix delle tre leve può, con ogni probabilità, contribuire a una maggiore diffusione degli strumenti di pagamento elettronico in Europa.
Il recepimento del payment legislative package in Italia
Riepiloghiamo anche in questo caso molto velocemente i principali passi che hanno condotto all’emanazione di norme di rango primario nel nostro paese.
La delega legislativa al Governo, contenuta nella legge di delegazione europea 2015[2], per l’attuazione della nuova direttiva sui servizi di pagamento e per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento sulle commissioni dei pagamenti con carta, viene esercitata entro il 16 settembre 2017.
Nel corso del mese di luglio 2017, una consultazione pubblica indetta dal Ministero dell’Economia e Finanze aveva concesso di discutere un possibile canovaccio su cui si sarebbe sviluppato lo schema del decreto approvato dal CdM n°44.
Il Consiglio dei Ministri n° 44 del 15 settembre 2017 approva in via non definitiva uno schema di decreto legislativo che, intervenendo sulla normativa primaria, propone il recepimento e l’attuazione di entrambi i dispositivi europei. Il testo finale si avrà a seguito dell’acquisizione dei pareri delle commissioni competenti.
Il 25 ottobre 2017 in Commissione Finanze alla Camera viene formulato un parere approvato sullo schema di decreto legislativo di recepimento che avrebbe dovuto impegnare il Governo, fra l’altro, a varare un insieme di norme unitamente al testo di attuazione, di cui talune fortemente pro-competitive.
L’11 dicembre 2017 il Consiglio dei Ministri n°61, a seguito dell’esame parlamentare, recepisce la PSD2; il testo sarà pubblicato solo un mese dopo Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2018, al netto, tuttavia, di ogni altra previsione in ordine al succitato parere della Camera.
Il decreto legislativo n. 218/2017 (decreto di recepimento PSD2) interviene essenzialmente sul Testo Unico Bancario (Decreto Legislativo dell’1 settembre 1993, n. 385 – cosiddetto “TUB”) e sul decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 (decreto di recepimento PSD1).
I punti essenziali del cambiamento introdotto con la PSD2
Il nuovo corpus di regole indirizza alcuni punti essenziali che andremo sinteticamente a riassumere nel seguito di questo articolo, raggruppando per macrocategorie di intervento:
- Modifica PSD Scope (Positive/Negative);
- Nuovo level playing field;
- Sicurezza;
- Tutela utilizzatore.
Rimodulazione degli ambiti applicativi oggettivi e soggettivi della PSD1
La PSD2 ed il proprio decreto di recepimento intervengono nella rimodulazione di entrambi gli ambiti oggettivi di applicazione e di deroga, così come nell’ambito soggettivo della precedente direttiva sui servizi di pagamento.
Nuovo ambito oggettivo di applicazione (cosiddetto “positive scope”)
Transazioni “one-leg”
La PSD2 estende le regole di trasparenza e corretta informativa applicandole anche alle transazioni cosiddette “one leg”, ossia anche quando solo uno dei due Prestatori di Servizi di Pagamento si trova nel territorio dell’Unione Europea. Per quanto concerne le regole di trasparenza e corretta informativa, esse si applicano a transazioni di pagamento effettuate in qualsiasi valuta. In ambo i casi, le disposizioni di cui al decreto di recepimento PSD2 si applicano alle parti delle operazioni di pagamento eseguite nell’UE.
I nuovi servizi di accesso ai conti
Tra i nuovi servizi abilitati dalla PSD2 figurano quelli che, con ogni probabilità, rappresentano l’innovazione più rilevante dell’intero impianto legislativo: i servizi di accesso al conto.
La possibilità di accedere ai conti di pagamento tramite un’interfaccia online sicura e in modo autenticato da parte di soggetti terzi, anche diversi da chi gestisce i conti (ossia, per esempio, dalla banca presso cui è acceso un rapporto di C/C), si sviluppa nelle seguenti tre declinazioni:
- Payment Initiation, ossia un servizio che dispone l’ordine di pagamento su richiesta dell’utente di servizi di pagamento relativamente a un conto di pagamento detenuto presso un altro prestatore di servizi di pagamento;
- Account Information, ossia un servizio online che fornisce informazioni consolidate relativamente a uno o più conti di pagamento detenuti dall’utente di servizi di pagamento presso un altro prestatore di servizi di pagamento o presso più prestatori di servizi di pagamento;
- Funds Checking, ossia la possibilità offerta ad un prestatore di servizi di pagamento che emette carte (di debito), diverso dalla banca presso cui il titolare della carta ha acceso un rapporto di conto, di ricevere conferma della disponibilità di fondi, a fronte di una richiesta inviata online tramite una specifica interfaccia.
Ciascun servizio tra quelli descritti deve essere esercitato mediante l’adozione di procedure di sicurezza e su infrastrutture di comunicazione affidabili, che permettano di accedere al conto di pagamento online, similmente a quanto avviene in un’operazione di Home Banking.
Nuovo perimetro di deroga (rimodulazione del “negative scope”)
Il decreto di recepimento della PSD2, in coerenza con quanto disposto a livello europeo, riformula il perimetro delle esenzioni previste dalla precedente direttiva sui servizi di pagamento:
- Revisione del perimetro di deroga precedentemente previsto per gli agenti commerciali,
laddove per i medesimi si applica unicamente alle operazioni di pagamento effettuate tramite un agente commerciale che agisca per conto del solo pagatore del solo beneficiario, indipendentemente dal fatto che l’agente sia o meno in possesso dei fondi dei clienti. Qualora l’agente dovesse agire per conto sia del pagatore sia del beneficiario, quest’ultimo beneficia della dispensa solo se non entra mai in possesso dei fondi dei clienti; - Revisione delle regole e dei presupposti che determinano le deroghe per gli strumenti a spendibilità limitata, in particolare vengono meglio precisati i casi di esclusione dall’ambito di applicazione delle norme sui servizi di pagamento anche per gli strumenti cosiddetti a “spendibilità limitata”, quali ad esempio le carte privative in uso presso la Grande Distribuzione:
- importo massimo del transato annuale superato il quale è necessario notificare alle Autorità competenti l’esercizio del servizio in deroga;
- effettiva limitatezza delle reti commerciali in cui sono utilizzabili;
- rimodulazione della gamma limitata di beni e servizi acquistabili;
- impiego dello strumento per specifici scopi sociali;
In relazione al tetto massimo del transato effettuato complessivamente con l’uso di carte privative, che nel testo comunitario è chiaramente indicato nella misura di 1 milione di euro annui, si osserva come in realtà nel decreto di recepimento non sia riportato alcun limite, ritenendo auspicabile che in fase di normazione secondaria possa venire precisato;
- Revisione delle regole che determinano le deroghe per l’impiego del credito telefonico ai fini dell’intermediazione del pagamento (contenuti digitali, offerta di contenuti da terze parti, limiti e soglie); viene indicata in modo più chiaro ed esaustivo la possibilità che un operatore di rete possa consentire, in deroga alle norme sui servizi di pagamento, l’impiego del credito telefonico (prepagato o con addebito in bolletta) anche per operazioni di pagamento effettuate nel quadro di un’attività di beneficenza, oppure per l’acquisto di biglietti relativi al trasporto pubblico locale, purché siano rispettati specifici massimali d’importo per singola transazione o mensilmente.
- Mantenimento del perimetro di deroga in precedenza prevista per gli IAD (Independent ATM Deployers) a patto che i prestatori di servizi di prelievo di contante che non siano parte del contratto quadro con il cliente, prevedano e rispettino specifici obblighi di trasparenza concernenti le commissioni applicabili, ciò a ulteriore tutela dei consumatori;
- Il cash back, inteso come consegna di contante da parte del beneficiario al pagatore nel contesto di un’operazione di pagamento destinata all’acquisto di beni e servizi, a seguito di una richiesta esplicita del pagatore stesso immediatamente precedente l’esecuzione dell’operazione di pagamento, continua a rimanere nel perimetro di deroga; cionondimeno, il decreto di recepimento PSD2 attribuisce al Ministro dell’Economia e delle Finanze la facoltà di stabilire dei limiti con successivo decreto da adottarsi sentita la Banca d’Italia.
Estensione dell’ambito soggettivo di applicazione
Con la PSD2 si estende l’ambito soggettivo di applicazione includendo nuovi attori anche non bancari e ampliando così lo spazio competitivo (il cosiddetto “level playing field”).
Consentendo la nascita di nuovi strumenti di pagamento e nuovi attori, attivando al tempo stesso una dinamica competitiva e una maggior concorrenza, il legislatore auspica si possa apportare un miglioramento dell’offerta sotto il profilo qualitativo.
Nuovi attori e nuovi servizi
LEGGI LE SFIDE DELLE BANCHE AI TEMPI DELLA PSD2
I TPP Third Party Payment Services Provider
I soggetti che possono prestare i servizi di accesso ai conti (Payment Initiation, Account Information) sono i nuovi prestatori di servizio ai quali ci si riferisce con il nome di Third Party Payment Services Provider (o TPP). Più precisamente avremo:
- Payment Initiator Service Provider (PISP), abilitati alla prestazione di servizi di Payment Initiation;
- Account Information Services Provider (AISP), abilitati alla prestazione di servizi di Account Information.
Ciascun attore deve chiedere ed ottenere una specifica autorizzazione presso l’Autorità competente (in Italia la Banca d’Italia), dimostrando di possedere i requisiti necessari, seguendo un percorso analogo a quello che deve compiere un Istituto di Pagamento per ottenere la licenza. Nella sostanza, i TPP saranno degli Istituti di pagamento specificamente autorizzati per la prestazione di servizi di accesso ai conti, che però, in forza di tale autorizzazione, non potranno mai, comunque ed in alcun modo, intermediare fondi.
In quanto soggetti vigilati i TPP che prestano servizi di Payment Initiation e Account Information dovranno possedere un’assicurazione per la responsabilità civile professionale, valida in tutti i territori in cui offrono i loro servizi, o altra analoga garanzia. Compito dell’Autorità Bancaria Europea (EBA) è emanare orientamenti indirizzati alle autorità competenti, sui criteri per stabilire l’importo monetario minimo dell’assicurazione per la responsabilità civile professionale di cui sopra. È altresì fatto obbligo ai TPP di informare esaustivamente l’utilizzatore dei servizi da esse offerti; parimenti, il beneficiario (es. un merchant) che volesse offrire al pagatore (es. il proprio cliente) un servizio basato su Payment Initiation, deve informarlo in modo chiaro ed inequivocabile.
I CB-PSP Card Based Payment Instrument Issuer
Si tratta di Prestatori di Servizi di Pagamento già abilitati ad emettere strumenti di pagamento basati su carta (potrebbero essere delle banche Issuer, oppure degli istituti di pagamento autorizzati all’emissione di carte di pagamento) che possono offrire nuovi prodotti chiamati Decoupled Card.
I CB-PSP possono accedere ai conti sfruttando i servizi di Funds Checking descritti in precedenza, ottenendo dalla banca una sola risposta – positiva o negativa – in merito alla verifica di disponibilità dei fondi che sono impiegati (o meglio, che starebbero per essere impiegati) in una transazione di pagamento basata su Decoupled Card. La banca acceduta non intacca mai e comunque alcun plafond ed il rischio finanziario è totalmente a carico del CB-PSP.
L’offerta di un prodotto come le Decoupled Card può indirizzare alcuni mercati specifici (ad esempio quelli della GDO) e basa la propria specializzazione sul fatto che il nuovo titolare della carta non debba necessariamente essere il medesimo titolare del conto corrente di addebito.
Sicurezza nella PSD2
Per quanto concerne il tema della sicurezza e dell’autenticazione la PSD2 introduce il concetto di “Autenticazione forte del cliente” (o “Customer strong authentication”), altresì nota con l’acronimo SCA, disponendo che un prestatore di servizi di pagamento la applichi quando il pagatore:
- Accede al suo conto di pagamento on-line;
- Dispone un’operazione di pagamento elettronico
In questo caso, quando la disposizione avviene a distanza (come nel caso di un servizio di Payment Initiation, per esempio) i prestatori di servizi di pagamento devono applicare l’autenticazione forte del cliente, comprendendo elementi che colleghino in maniera dinamica l’operazione a uno specifico importo e a un beneficiario specifico; - Effettua qualsiasi azione, tramite un canale a distanza, che può comportare un rischio di frode nei pagamenti o altri abusi.
Una TPP che voglia accedere ai conti può fare ricorso alle procedure di autenticazione fornite dal prestatore di servizi di pagamento presso cui è radicato il conto dell’utente e non deve necessariamente avere una relazione contrattuale con quest’ultimo. Ciò significa che la banca o l’Istituto di Pagamento presso cui l’utente ha aperto un rapporto di conto, tratta gli ordini di pagamento trasmessi mediante i servizi di Payment Initiation e le richieste di dati trasmesse mediante i servizi Account Information, senza discriminazioni, se non per motivi obiettivi.
Gli standard tecnici di EBA su sicurezza e autenticazione
Nella nuova PSD2 vi è un richiamo costante al ruolo dell’Autorità Bancaria Europea, non previsto nella precedente PSD1, in quanto, all’epoca, non ancora designata. L’EBA viene, infatti, istituita con il Regolamento (UE) 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, con l’obiettivo di concorrere alla stabilità e all’efficacia a breve, medio e lungo termine del sistema finanziario, a beneficio dell’economia dell’Unione, dei suoi cittadini e delle sue imprese.
Nella PSD2, tra i principali compiti assegnati dal legislatore ad EBA figura quello di emanare standard tecnici di regolamentazione in tema di autenticazione forte del cliente e comunicazione sicura ai sensi della direttiva.
Su questo specifico tema EBA ha prodotto a febbraio 2017 un documento successivamente elaborato dalla Commissione Europea e che, nella versione finale, è stato adottato dalla Commissione stessa il 27 novembre 2017 come proposta di regolamento delegato, successivamente promulgato il 14 marzo 2018 come regolamento delegato UE 2018/389 (v. Fig. 1).
In estrema sintesi, il regolamento definisce:
- i requisiti dell’autenticazione forte del cliente;
- le esenzioni dall’applicazione dell’autenticazione forte del cliente;
- i requisiti che le misure di sicurezza devono soddisfare per tutelare la riservatezza e l’integrità delle credenziali di sicurezza personalizzate degli utenti di servizi di pagamento;
- i requisiti per gli standard aperti di comunicazione comuni ai fini della sicurezza, dell’identificazione e dell’autenticazione, della notifica e della trasmissione di informazioni, nonché dell’attuazione delle misure di sicurezza, tra banche, Payment Initiation Services Provider, Account Information Services Provider, pagatori, beneficiari e altri prestatori di servizi di pagamento.
Per quanto attiene l’autenticazione forte dei clienti, le banche e tutti i prestatori di servizi di pagamento devono obbligatoriamente predisporre – entro la data del 14 settembre 2019 – sistemi basati sull’utilizzo di almeno due fattori (es. password, impronta biometrica, certificato su smartphone, ecc..) per consentire alla clientela di effettuare in piena sicurezza sia l’accesso ai conti online sia l’esecuzione dei pagamenti elettronici.
Per quel che concerne le regole tecniche per l’autenticazione forte e la comunicazione sicura tra TPP e ASPSP, vige un periodo transitorio di 18 mesi che rende cogente l’applicazione delle medesime a far data 14 settembre 2019.
La proroga prevista da EBA per l’applicazione della SCA ai pagamenti online con carte
In considerazione della complessità degli adeguamenti, alquanto rilevanti nel settore dei pagamenti online con carta, e della necessità di un coinvolgimento attivo degli utenti (in particolare i merchant che vendono via internet e che propongono – tra le varie possibilità di pagamento – l’opzione carta, così come i cardholder che usano le proprie carte di pagamento per effettuare acquisti online), il 21 giugno 2019 EBA ha riconosciuto alle autorità nazionali competenti (per il nostro paese la Banca d’Italia) la possibilità di concedere ulteriore tempo, rispetto al 14 settembre 2019, per consentire il completamento degli interventi e l’adozione dei nuovi strumenti di autenticazione da parte di tutti i clienti, con esclusivo riferimento alla categoria dei pagamenti con carta, con ciò – di fatto – escludendo dalla deroga i pagamenti a distanza che si effettuano, ad esempio, tramite bonifico, nonché l’accesso ai conti (ai sensi della PSD2 e per come descritto in precedenza in questo articolo), per i quali, invece, la data del 14 settembre 2019 rimane confermata.
La Banca d’Italia, sentiti i principali operatori interessati (banche, circuiti di carte, centri servizi, associazioni di categoria degli utenti) e ritenuto che una migrazione graduale potesse effettivamente ridurre notevolmente i rischi di disservizi nei pagamenti a distanza con carta, in data 1° agosto 2019 ha diffuso un Comunicato Stampa con il quale ha reso nota la decisione di concedere una proroga per un periodo limitato, sulla base del termine massimo che sarà definito dall’EBA e successivamente comunicato al mercato.
Gli intermediari che volessero avvalersi della proroga hanno l’obbligo di presentare un piano dettagliato di migrazione, che includa anche iniziative di comunicazione e di preparazione della clientela, sia lato esercenti (i merchant), sia lato titolari di carte (i cardholder). Durante il periodo di migrazione i pagamenti effettuati senza autenticazione forte potranno continuare a essere inviati e accettati secondo le attuali modalità, avendo comunque presente l’immediata applicabilità delle regole di imputazione delle responsabilità, in caso di frodi, alle transazioni prive dei requisiti di sicurezza richiesti dalla normativa.
Alla data di redazione di questo articolo EBA non ha ancora comunicato il termine massimo di proroga più sopra richiamato. Di fatto, una situazione quale è quella che va delineandosi, rischia di vanificare – almeno in parte – gli sforzi impiegati per una piena realizzazione di quel processo di armonizzazione a livello UE nell’area dei pagamenti elettronici che è alla base dell’intero impianto normativo voluto con la PSD2, laddove si hanno Autorità competenti per gli Stati membri che, in assenza di un nuovo termine di proroga unico e valevole per l’intera area, possono decidere di concederne differenti, in maniera disomogenea.
Le nuove regole sulla tutela dell’utilizzatore
LEGGI LE NUOVE RESPONSABILITA’ DELLE BANCHE CON PSD2 SE UTENTE PERDE SOLDI
Un ulteriore aspetto che appare trasversale nella PSD2 e nel proprio decreto di recepimento è quello relativo al rafforzamento delle tutele per gli utilizzatori di uno strumento di pagamento (consumatori ed esercenti), sia laddove viene ribadita la necessità di investire su sicurezza, protezione dei dati e autenticazione, sia laddove vengono definite nuove responsabilità per chi paga con uno strumento di pagamento, e nuove regole commerciali relative all’applicazione di sovrattasse (il cosiddetto “surcharging”) a carico del pagatore stesso, in alcuni casi non consentite.
Con la nuova direttiva, in caso di pagamenti non autorizzati, ai consumatori potrà essere chiesto solo di sostenere perdite più limitate, fino a un massimale pari a 50 euro, contro i 150 euro previsti dalla precedente PSD1.
In merito alla revisione delle regole per il “surcharging” dei pagamenti con carta, si osserva come questo delicatissimo punto rappresenti una delle poche “nevralgiche intersezioni” con il regolamento sulle Interchange Fee dei pagamenti con carta. La nuova direttiva prevede infatti che laddove l’esercente orientasse (con ciò escludendo l’imposizione) l’acquirente pagatore verso l’uso di uno specifico strumento di pagamento, questo non può applicare nei confronti del pagatore alcuna sovrattassa (il cosiddetto “surcharging”, appunto), solamente per l’uso di quegli strumenti di pagamento ai quali si applicano le commissioni d’Interchange interessate dal regolamento in esame.
Nel decreto di recepimento PSD2, invece, il divieto è esteso a qualsiasi strumento di pagamento e inoltre, non prevede più la possibilità per il beneficiario di applicare una riduzione del prezzo del bene venduto in considerazione dell’uso di un determinato strumento di pagamento, possibilità invece prevista nel decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 (decreto di recepimento PSD1) prima della modifica introdotta con il d.lgs 218/2017.
Attuazione del regolamento sulle interchange fee dei pagamenti con carta
Nel decreto di recepimento della PSD2, come accennato all’inizio di questo articolo, sono incluse le disposizioni in adeguamento al regolamento (UE) n. 751/2015 – cosiddetta IFR Interchange Fee Regulation – relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta[3], il quale dispone in via generale che per le operazioni tramite carte di debito e prepagate ad uso dei consumatori (con ciò escludendo le carte aziendali) i prestatori di servizi di pagamento debbano applicare una commissione interbancaria per ogni operazione non superiore allo 0,2% del valore dell’operazione; tale percentuale può aumentare sino allo 0,3% del valore dell’operazione per le sole carte di credito ad uso dei consumatori (anche in questo le carte aziendali sono escluse).
Agli Stati membri è richiesto di intervenire nel merito di alcuni dettami che possiamo così riassumere:
- limite alle commissioni interbancarie applicate alle operazioni di pagamento nazionali effettuate con carta di debito, prepagata e di credito ad uso dei consumatori;
- struttura delle commissioni interbancarie applicate alle operazioni di pagamento nazionali effettuate con carta di debito e prepagata ad uso dei consumatori (attenzione sono escluse le carte di credito);
- definizione del piano sanzionatorio per la mancata osservazione del regolamento.
Limiti alle commissioni interbancarie per le operazioni nazionali con carte di debito e prepagate
Nell’esercizio dell’opzione lasciata agli Stati membri, l’Italia, tramite il decreto legislativo n. 218/2017, ha previsto che per le operazioni nazionali tramite carte di debito o prepagate ad uso dei consumatori (sempre escluse le carte aziendali) i prestatori di servizi di pagamento possano applicare una commissione interbancaria non superiore a 0,05 euro per transazione. Tale commissione, ove applicata, può essere anche combinata con una percentuale massima non superiore allo 0,2% del valore di ciascuna operazione, ma a patto che la somma delle commissioni interbancarie dello schema di carte di pagamento non superi mai lo 0,2 % del valore totale annuo delle operazioni nazionali effettuate tramite detti prodotti all’interno di ciascuno schema di carte di pagamento. Gli schemi di carte di pagamento devono inviare alla Banca d’Italia, una relazione illustrativa delle modalità di rispetto dei criteri di cui a tale opportunità (a tal proposito la Banca d’Italia ha posto in consultazione pubblica – terminata il 12 marzo 2018 – uno specifico provvedimento di Attuazione del titolo IV bis, capo I, del d.lgs. n. 11/2010 in materia di servizi di pagamento [4]).
Periodo di transizione per l’applicazione dei limiti alle commissioni interbancarie per le operazioni nazionali con carte di debito e prepagate
In considerazione del fatto che il regolamento (UE) 751/2015 intraprende per la prima volta l’armonizzazione delle commissioni interbancarie in un contesto in cui gli schemi di carte di debito e le commissioni interbancarie presentano notevoli differenze, si rende necessario prevedere una ragionevole flessibilità per i mercati nazionali delle carte di pagamento. A tal fine, il decreto di recepimento prevede che fino al 9 dicembre 2020, i prestatori di servizi di pagamento possano applicare una commissione interbancaria media ponderata non superiore all’equivalente dello 0,2 % del valore medio annuo di tutte le operazioni nazionali effettuate tramite tali strumenti all’interno dello stesso schema di carte di pagamento.
Al fine di consentire ai prestatori di servizi di pagamento di avvalersi di tale possibilità, gli schemi di carte di pagamento devono:
- definire una struttura della commissione interbancaria media ponderata improntata a criteri di trasparenza, semplicità, confrontabilità ed equità, anche tenuto conto delle specifiche caratteristiche dell’operazione di pagamento;
- trasmettere alla Banca d’Italia una relazione illustrativa delle modalità di rispetto dei criteri di cui al punto precedente; a tal proposito la Banca d’Italia ha posto in consultazione pubblica uno specifico provvedimento di attuazione[5].
Pertanto, la previsione che il decreto di recepimento dispone – in accordo con quanto espressamente consentito dal regolamento europeo sulle interchange fee – abilita un percorso di migrazione rivolto unicamente ai prestatori di servizi di pagamento che emettono carte di debito e prepagate entro i confini nazionali che terminerà a dicembre 2020, a conclusione del quale si applicherà comunque il regime di commissione per transazione (0,05 euro di soglia massima) eventualmente combinato con una fee in percentuale dell’importo transato (in ogni caso non superiore allo 0,2%) come previsto a regime dal regolamento stesso.
In ogni caso per le operazioni nazionali tramite carta di debito ad uso dei consumatori di importo inferiore a 5 euro, i prestatori di servizi di pagamento applicano una commissione interbancaria di importo ridotto rispetto a quelle applicate alle operazioni di importo pari o superiore a 5 euro.
Limiti alle commissioni interbancarie per le operazioni nazionali con carte di credito
Per le operazioni nazionali tramite carta di credito ad uso dei consumatori di importo inferiore a 5 euro, i prestatori di servizi di pagamento applicano una commissione interbancaria di importo ridotto rispetto a quelle applicate alle operazioni di importo pari o superiore a 5 euro.
La Banca d’Italia definisce le modalità e i termini per l’invio da parte degli schemi di carte di pagamento delle informazioni necessarie alla verifica del rispetto di tali obblighi[6]. Queste informazioni dovranno essere certificate da un revisore indipendente.
Per quanto attiene le transazioni di pagamento anche non nazionali (p.e. quelle cross-border) effettuate con carte di credito, il limite imposto è sempre e comunque quello definito dall’IFR, ossia 0,3% dell’importo.
Dove non si applicano i limiti alle commissioni previste dall’IFR
Al fine di rendere maggiore precisione, si evince al seguito il perimetro entro cui le disposizioni previste dal regolamento UE 2015/751 non si applicano:
- Alle operazioni tramite carte aziendali (p.e. quelle carte che vengono adottate da un’azienda per consentire ai propri dipendenti in trasferta di pagare i servizi necessari al compimento della missione stessa);
- Ai prelievi di contante presso gli sportelli automatici (ATM);
- Alle operazioni di pagamento con carte appartenenti a schemi “a tre parti”;
- Alle operazioni interregionali, ossia a tutte quelle transazioni per cui le commissioni pagate dall’acquirer (le MIF interregionali) si riferiscono ad operazioni effettuate nell’Unione Europea con carte di pagamento emesse in altre parti del mondo (extra-UE);
- Alle MSC Merchant Services Charge, ossia le commissioni che paga l’esercente (si applicano solo alle Interchange Fee, che, tuttavia, costituiscono una quota parte significativa delle MSC).
Le altre disposizioni previste dall’IFR (non-solo-cap)
Il regolamento UE 2015/751 e, coerentemente, il d.lgs n. 218/2017, prevedono un insieme di altre diposizioni che vanno oltre il mero limite posto alle commissioni interbancarie. Riassumiamone al seguito i principali ambiti di intervento.
Corretta informativa per il pagatore
Il regolamento dispone regole di corretta informativa per il beneficiario, ossia nuove regole che impongono all’Acquirer di informare l’esercente, dopo l’esecuzione del pagamento, degli eventuali costi sostenuti, separando distintamente Interchange Fee e Merchant Services Charge.
No “Blending”
Con il termine “Blending” si riferisce all’applicazione di tariffe uniformi (o “a pacchetto”) che non si differenziano per tipologia di carta impiegata. Il regolamento chiede di non applicare tariffe non differenziate, a meno che gli esercenti non lo richiedano espressamente e per iscritto all’acquirer che li convenziona.
Co-Badging
Il regolamento dispone la possibilità per l’emettitore dello strumento di pagamento (carta o wallet) di scegliere di ospitare più applicazioni di pagamento e prevede libertà di scelta incondizionata e non condizionabile per l’utilizzatore, di impiegare una qualsiasi applicazione residente nello strumento al momento del pagamento.
Honour All Cards rules
Le nuove ‘Honour All Cards’ rules disposte dal regolamento, prevedono per gli esercenti la libertà di accettare solo alcune tipologie di carte (es. debito o credito o prepagato, piuttosto che carte basate su schemi “a tre parti” o le carte aziendali), a patto che, per quelle che si allineano allo stesso Cap, non vi sia discriminazione. A parità di Cap, tutte le carte devono essere accettate (ossia non discriminando l’issuer), mentre è possibile non accettare quelle che propongono (per il negoziante) costi maggiori.
Unbundling
Gli schemi di carte di pagamento e i soggetti incaricati del trattamento delle operazioni:
- Devono essere indipendenti sotto i profili contabile, organizzativo e decisionale;
- Non possono proporre tariffe che aggreghino gli oneri relativi all’attività dello schema ed a quella di trattamento delle operazioni, né possono attuare sovvenzioni incrociate di dette attività;
- Non possono operare in alcun modo discriminazioni tra le proprie controllate o i propri azionisti, da un lato, e gli utenti delle carte di pagamento e altre controparti contrattuali, dall’altro, né possono – in particolare – in alcun modo condizionare la fornitura di un qualsiasi servizio dai medesimi offerto all’accettazione da parte delle loro controparti contrattuali di un qualsiasi altro servizio da essi offerto.
Normativa secondaria
A posteriori del 13 gennaio 2018 e della promulgazione del decreto legislativo n. 218/2017 di recepimento della PSD2, Banca d’Italia, chiamata a definire norme di rango secondario, ha avviato i lavori necessari alla predisposizione della disciplina secondaria di competenza. In particolare, ha avviato una serie di consultazioni pubbliche che è possibile raggruppare con riferimento alle diverse aree di competenza:
- Area Vigilanza;
- Area Sorveglianza sui mercati e sul sistema dei pagamenti.
In questa sezione dell’articolo daremo evidenza dei principali interventi raggruppandoli per le aree di Vigilanza e Sorveglianza.
Area Vigilanza
Le seguenti consultazioni si sono concluse il 10 settembre 2018 ed è stata emanata normativa di rango secondario:
- Modifiche alle disposizioni di trasparenza (e altri interventi);
- Modifica delle disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica.
Per quanto attiene le modifiche alle disposizioni del 29 luglio 2009 in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e di correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti, Banca d’Italia ha emanato il provvedimento del 19 marzo 2019 con cui dà attuazione a quanto previsto dalla PSD2 e al capo II-bis, titolo VI, del TUB (Testo Unico Bancario) in materia di trasparenza dei servizi di pagamento.
In merito alle nuove disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, il 23 luglio 2019 Banca d’Italia ha pubblicato uno specifico provvedimento, per un approfondimento del quale rimandiamo all’articolo “E che PSD2 sia …! – Ottava puntata: le nuove disposizioni di vigilanza per istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica” su PagamentiDigitali.it a cura di Roberto Garavaglia.
Oltre a tale provvedimento, il 23 luglio 2019 Banca d’Italia ha pubblicato un altro nuovo provvedimento e tre aggiornamenti di circolari pregresse:
- provvedimento sui conti di pagamento presso una banca a favore di istituti di pagamento.
In attuazione della PSD2 il novellato TUB dispone all’art. 114-octiesdecies che le “banche assicurano agli istituti di pagamento l’apertura e il mantenimento di conti di pagamento che consentono a questi ultimi di fornire servizi di pagamento in modo agevole, efficiente e non discriminatorio”. Le banche possono altresì “negare o revocare l’apertura di conti di pagamento in caso di contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza […] o qualora ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”, dovendo in questo notificare “immediatamente alla Banca d’Italia il rifiuto dell’apertura di un conto di pagamento o la sua revoca”. La Banca d’Italia, con questo provvedimento, ha individuato le modalità della notifica e al fine di facilitare la corretta applicazione delle disposizioni; - aggiornamento n. 28 del 23 luglio 2019 della Circolare Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 (diffuso il 24 luglio 2019) recante Disposizioni di vigilanza per le banche (le modifiche entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul sito internet della Banca d’Italia, ossia il 25/7/2019), che recepisce:
- gli Orientamenti EBA (European Banking Authority) su:
- segnalazione dei gravi incidenti (EBA/GL/2017/10 del 22/7/2017);
- misure di sicurezza per i rischi operativi e di sicurezza dei servizi di pagamento (EBA/GL/2017/17 del 12/1/2018);
- condizioni per beneficiare dell’esenzione dal meccanismo di fall-back per le interfacce dedicate di accesso ai conti (EBA/GL/2018/07 del 4/12/2018);
- le Raccomandazioni EBA (European Banking Authority) in materia di esternalizzazione a fornitori di servizi cloud (EBA/REC/2017/03 del 28/3/2018)
- gli Orientamenti EBA (European Banking Authority) su:
- aggiornamento n. 13 del 23 luglio 2019 della Circolare Banca d’Italia 17 dicembre 2013 n. 286, (diffuso il 24 luglio 2019) recante Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati (le innovazioni segnaletiche si applicano a partire dalle segnalazioni riferite alla data contabile del 30 settembre 2019);
- Aggiornamento n. 70 del 23 luglio 2019 della Circolare Banca d’Italia 22 novembre 1991 n. 154, diffuso il 24 luglio 2019 in materia di Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l’inoltro dei flussi informativi.
Area Sorveglianza sui mercati e sul sistema dei pagamenti
Le seguenti consultazioni si sono concluse il 12 marzo 2018 e, come vedremo successivamente, è stata emanata normativa di rango secondario, nei termini di provvedimenti attuativi:
- IMPIEGO DEL CREDITO TELEFONICO COME MEZZO DI PAGAMENTO
- STRUMENTI DI PAGAMENTO PRIVATIVI
- CAP ALLE COMMISSIONI INTERBANCARIE PER PAGAMENTI CON CARTE – Opzioni per transazioni nazionali
I provvedimenti Banca d’Italia di attuazione emanati l’11 ottobre 2018 (area Sorveglianza)
L’abrogazione del provvedimento Banca d’Italia di attuazione del Titolo II del Decreto di recepimento della PSD1 relativo ai diritti e gli obblighi delle parti contraenti un servizio di pagamento
In merito alle consultazioni pubbliche conclusesi in area Sorveglianza, il Direttorio della Banca d’Italia ha dovuto compiere preliminarmente un passo fondamentale del percorso attuativo della nuova direttiva sui servizi di pagamento, promulgando, in data 11 ottobre 2018 e con vigenza dal 30 ottobre, il provvedimento di “Abrogazione del provvedimento 5 luglio 2011, recante: «Attuazione del Titolo II del decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 relativo ai servizi di pagamento (Diritti ed obblighi delle parti)»”, mediante cui è stato soppresso il precedente provvedimento di attuazione del 2011 relativo al recepimento della PSD1.
Il dispositivo abrogato ha (rectius aveva) fornito alcune tra le più importanti indicazioni concernenti – almeno – i seguenti ambiti:
- applicazione della disciplina sui servizi di pagamento (ambiti di applicazione oggettivo e soggettivo)
- definizione più precisa dei cc.dd. “Negative Scope” e “Positive scope”,
- precisazione dell’ambito soggettivo, in particolare per quanto attiene le categorie degli utilizzatori “non consumatori”;
- spese applicabili alla clientela;
- modalità per la corretta esecuzione degli ordini di pagamento e le responsabilità che gravano sulle parti coinvolte;
- micropagamenti;
- profili di sicurezza dei pagamenti elettronici.
A seguito dell’abrogazione del provvedimento in parola, con l’obiettivo di contribuire a ridefinire uno spazio competitivo nel solco di un processo di armonizzazione del level playing field avviato con la PSD2, sono stati emanati, nella stessa data dell’11 ottobre 2018 (tutti cogenti dal 30 ottobre 2018), due provvedimenti che ineriscono la riperimetrazione di alcune deroghe, i micropagamenti effettuati con carte e l’impatto sui costi transazionali domestici dei pagamenti con carte di debito e di credito.
Nel dettaglio, con il provvedimento di “Attuazione dell’articolo 2, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 relativo ai servizi di pagamento”, viene ridefinito il perimetro di dispensa:
- per i soggetti che consentono l’impiego del credito telefonico come mezzo di pagamento;
- per i prestatori di servizi di pagamento quelli che gestiscono strumenti a spendibilità limitata;
mentre con il provvedimento di “Attuazione del Titolo IV-bis, Capo I, del decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 relativo ai servizi di pagamento” vengono incluse le disposizioni in adeguamento al regolamento (UE) n. 751/2015 – c.d. IFR Interchange Fee Regulation – relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta, nell’esercizio dell’opzione concessa agli Stati membri per le sole transazioni nazionali effettuate con tali strumenti, che prevede:
- l’obbligo di applicazione di commissioni inferiori per i micropagamenti;
- l’opportunità di definizione di una diversa struttura tariffaria relativa all’applicazione delle commissioni interbancarie, per le sole operazioni nazionali con carte di debito e prepagate;
- un periodo di transizione per l’applicazione dei limiti alle commissioni interbancarie per le sole operazioni nazionali con carte di debito e prepagate.
Operatività in deroga
Con il provvedimento di “Attuazione dell’articolo 2, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 relativo ai servizi di pagamento” viene definito l’obbligo di notifica alle autorità competenti da parte dei prestatori di servizi che ritengono di operare in deroga alla nuova direttiva sui servizi di pagamento, ossia:
- coloro che svolgono attività di pagamento con strumenti a spendibilità limitata (ad esempio alcune carte in uso presso la Grande Distribuzione o le fuel card) a condizione che il volume di operazioni trattate superi il milione di euro nell’arco dell’anno solare;
- i fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica che offrono servizi di pagamento a determinate condizioni, al riguardo dell’impiego del credito telefonico come mezzo di pagamento.
Il provvedimento attuativo, in coerenza con quanto disposto a livello di norme sovranazionali e primarie, riformula il perimetro delle esenzioni previste dalla precedente direttiva sui servizi di pagamento:
- Revisione delle regole e dei presupposti che determinano le deroghe per gli strumenti a spendibilità limitata, in particolare vengono meglio precisati i casi di esclusione dall’ambito di applicazione delle norme sui servizi di pagamento anche per gli strumenti cc.dd. a “spendibilità limitata”:
- importo massimo del transato annuale superato il quale è necessario notificare alle Autorità competenti l’esercizio del servizio in deroga;
- effettiva limitatezza delle reti commerciali in cui sono utilizzabili;
- rimodulazione della gamma limitata di beni e servizi acquistabili;
- impiego dello strumento per specifici scopi sociali;
- Revisione delle regole che determinano le deroghe per l’impiego del credito telefonico ai fini dell’intermediazione del pagamento (contenuti digitali, offerta di contenuti da terze parti, limiti e soglie); viene indicata in modo più chiaro ed esaustivo la possibilità che un operatore di rete possa consentire, in deroga alle norme sui servizi di pagamento, l’impiego del credito telefonico (prepagato o con addebito in bolletta) anche per operazioni di pagamento effettuate nel quadro di un’attività di beneficenza, oppure per l’acquisto di biglietti relativi al trasporto pubblico locale, purché siano rispettati specifici massimali d’importo per singola transazione o mensilmente.
In attuazione dell’art. 2, comma 4-bis del d.lgs. n. 11/2010 (come modificato dal D.lgs n. 218/2017) la Banca d’Italia, mediante detto provvedimento, ha disposto gli obblighi di notifica in carico ai soggetti più sopra elencati, laddove prestino (o intendano prestare) i servizi suddetti.
Il nuovo provvedimento interviene su questo punto prevedendo che sia fornita una descrizione dell’attività svolta dal soggetto in questione alle autorità competenti, affinché queste ultime possano valutare se siano soddisfatti i requisiti prescritti dalla normativa per operare in regime di esclusione. Nel dettaglio, tale obbligo è previsto:
- per i soggetti che prestano servizi basati su strumenti che possono essere utilizzati:
- per acquistare beni o servizi soltanto nei locali dell’emittente o all’interno di una rete limitata di prestatori di servizi vincolati da un accordo commerciale con l’emittente o
- unicamente per l’acquisto di una gamma molto limitata di beni o servizi;
- per i fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica che, in aggiunta a servizi di comunicazione elettronica, consentono a un utente della rete o del servizio di effettuare operazioni di pagamento addebitandone il costo nella relativa fattura (o precaricando il proprio conto), a patto che il valore di ciascuna operazione non superi i 50 Euro e il valore complessivo delle operazioni stesse non ecceda, per singola utenza, 300 Euro mensili e che l’operazione di pagamento stessa sia posta in essere:
- per l’acquisto di contenuti digitali e servizi a tecnologia vocale;
- nel quadro di un’attività di beneficenza, per effettuare erogazioni liberali destinate a organizzazioni senza scopo di lucro;
- per l’acquisto di biglietti relativi esclusivamente alla prestazione di servizi.
Le commissioni applicabili alle transazioni di pagamento nazionali con carte
Con il provvedimento emanato da Banca d’Italia l’11 ottobre 2018, relativo all’attuazione del Titolo IV-bis, Capo I del decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010, come novellato dal già menzionato decreto di recepimento della PSD2 in Italia, sono incluse le disposizioni in adeguamento al regolamento (UE) n. 751/2015 – c.d. IFR Interchange Fee Regulation – relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta, il quale dispone in via generale che per le operazioni tramite carte di debito e prepagate ad uso dei consumatori i prestatori di servizi di pagamento debbano applicare una commissione interbancaria per ogni operazione non superiore allo 0,2% del valore dell’operazione; tale percentuale può aumentare sino allo 0,3% del valore dell’operazione per le sole carte di credito ad uso dei consumatori (anche in questo le carte aziendali sono escluse).
Commissione ridotte per le transazioni nazionali di micropagamento con carte di debito, credito o prepagate
Per le operazioni nazionali tramite carta di debito, credito o prepagata ad uso dei consumatori di importo inferiore a 5 euro, i prestatori di servizi di pagamento sono obbligati ad applicare una commissione interbancaria di importo ridotto rispetto a quelle applicate alle operazioni di importo pari o superiore a 5 euro.
Definizione di una diversa struttura tariffaria per le commissioni applicate alle sole operazioni nazionali con carte di debito e prepagate
Nell’esercizio dell’opzione lasciata agli Stati membri, la Banca d’Italia, con questo provvedimento, ha previsto che per le operazioni nazionali tramite carte di debito o prepagate i prestatori di servizi di pagamento possano applicare una commissione interbancaria non superiore a 0,05 euro per transazione. Tale commissione, ove applicata, può essere anche combinata con una percentuale massima non superiore allo 0,2% del valore di ciascuna operazione, ma a patto che la somma delle commissioni interbancarie dello schema di carte di pagamento non superi mai lo 0,2 % del valore totale annuo delle operazioni nazionali effettuate tramite detti prodotti all’interno di ciascuno schema di carte di pagamento.
Con lo stesso provvedimento in parola, Banca d’Italia ha definito le modalità e i termini per l’invio da parte degli schemi di carte di pagamento delle informazioni necessarie alla verifica del rispetto di tali obblighi.
Periodo di transizione per l’applicazione dei limiti alle commissioni interbancarie per le sole operazioni nazionali con carte di debito e prepagate
In considerazione del fatto che il regolamento (UE) 751/2015 intraprende per la prima volta l’armonizzazione delle commissioni interbancarie in un contesto in cui gli schemi di carte di debito e le commissioni interbancarie presentano notevoli differenze, si è reso necessario prevedere una ragionevole flessibilità per i mercati nazionali delle carte di pagamento. A tal fine, il decreto di recepimento ha previsto che fino al 9 dicembre 2020, i prestatori di servizi di pagamento possano applicare una commissione interbancaria media ponderata non superiore all’equivalente dello 0,2 % del valore medio annuo di tutte le operazioni nazionali effettuate tramite tali strumenti all’interno dello stesso schema di carte di pagamento.
Pertanto, la previsione che il decreto di recepimento dispone – in accordo con quanto espressamente consentito dal regolamento europeo sulle interchange fee – ed il provvedimento di attuazione testé emanata, abilitano un percorso di migrazione rivolto unicamente ai prestatori di servizi di pagamento che emettono carte di debito e prepagate entro i confini nazionali che terminerà a dicembre 2020, a conclusione del quale si applicherà comunque il regime di commissione per transazione (0,05 euro di soglia massima) eventualmente combinato con una fee in percentuale dell’importo transato (in ogni caso non superiore allo 0,2%) come previsto a regime dal regolamento stesso.
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[1] Per un ulteriore approfondimento si veda anche il rapporto “L’EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA IN AMBITO PAGAMENTI DIGITALI E L’IMPATTO DELLA BREXIT SUL MERCATO EUROPEO DEI SERVIZI DI PAGAMENTO” – R. Garavaglia – Osservatori Digital Innovation della School of Management del Politecnico di Milano – 2 agosto 2016
[2] Legge 12 agosto 2016, n. 170
[3]Per un ulteriore approfondimento si veda anche il rapporto “LE NUOVE NORME PER LE COMMISSIONI DEI PAGAMENTI CON CARTA: QUALI IMPATTI SUL MERCATO DEI PAGAMENTI DIGITALI?” – R. Garavaglia – Osservatori Digital Innovation della School of Management del Politecnico di Milano – 17 luglio 2015
[4] Provvedimento della Banca d’Italia di attuazione del titolo IV bis, capo I, del d.lgs. n. 11/2010 in materia di servizi di pagamento.
[5] Si veda la precedente nota n°5.
[6] Si veda a tal proposito il succitato provvedimento della Banca d’Italia di attuazione del titolo IV bis, capo I, del d.lgs. n. 11/2010 in materia di servizi di pagamento, posto in consultazione pubblica sino al 12 marzo 2018