Tra pochi giorni, il 20 e il 21 settembre, siamo chiamati ad esprimerci[1] con referendum costituzionale (il quarto nella storia della Repubblica italiana) per approvare o respingere la legge di revisione costituzionale “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”.
La legge si compone di quattro articoli:
- il primo riduce il numero dei deputati da 630 a 400, 8 dei quali (attualmente 12) eletti nella circoscrizione Estero (art. 56 della Costituzione);
- il secondo riduce il numero dei senatori elettivi da 315 a 200, di cui 4 (attualmente 6) eletti nella circoscrizione Estero (art. 57 della Costituzione).
- il terzo chiarisce che il numero massimo di Senatori a vita di nomina del Presidente della Repubblica non possa, in alcun caso, essere superiore a 5 (art. 59 della Costituzione);
- il quarto, infine, disciplina l’entrata in vigore delle nuove disposizioni di legge stabilendo che “[…] si applicano a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore”.
Pochi giorni addietro, la Commissione Affari costituzionali della Camera ha dato il primo via libera alla riforma della legge elettorale: un sistema proporzionale, con soglia di sbarramento al 5% e il cosiddetto “diritto di tribuna” per i piccoli partiti.
Nel seguito si propongono possibili elementi di riflessione volti a evidenziare l’importante ruolo dei soggetti intermedi e i limiti delle nuove forme di comunicazione digitale, anche in ragione dell’imminente referendum e dell’avvio della riforma elettorale. A tal fine si ritengono opportuni brevi cenni sui sistemi elettorali succedutisi negli ultimi anni.
Il referendum del 20 e 21 settembre e le modifiche del sistema elettorale
Dopo oltre 4 decenni di elezioni con metodo proporzionale dei componenti del Parlamento, con le leggi 4 agosto 1993, n. 276 e 277, è stato introdotto un sistema elettorale maggioritario, corretto da una sensibile quota proporzionale. Queste leggi hanno favorito il bipolarismo e l’alternanza, non penalizzando i partiti dalla scelta di collegi uninominali, e hanno dato avvio alla cosiddetta seconda Repubblica.
Al predetto sistema elettorale, attuato a seguito dell’indicazione referendaria del 18 e 19 aprile 1993, ha fatto seguito la legge elettorale 21 dicembre 2005, n. 270, battezzata Calderoli o Porcellum, che è stata dichiarata parzialmente illegittima dalla sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014.
Il sistema elettorale risultante dalla predetta sentenza è stata soprannominato Consultellum; quest’ultimo è rimasto in vigore, senza peraltro essere stato effettivamente utilizzato, fino all’emanazione, relativamente alla Camera dei Deputati, della legge elettorale 6 maggio 2015, n. 52, il cosiddetto Italicum, che, dopo poco meno di due anni, è stata dichiarata, in alcune sue parti, costituzionalmente illegittima dalla sentenza della Corte costituzionale n. 35 del 2017. Nelle more, con il referendum del 4 dicembre 2016, quasi il 60% dei votanti non ha approvato la proposta di riforma del Senato, la cui principale funzione sarebbe diventata quella di rappresentanza delle Istituzioni territoriali.
Successivamente è stata emanata la legge elettorale 3 novembre 2017, n. 165, il cosiddetto Rosatellum, con la quale sono stati eletti il 4 marzo 2018 i componenti dell’attuale Parlamento.
Dal 2005 il sistema elettorale è stato soggetto a modifiche, anche a seguito di sentenze della Corte costituzionale. Il percorso non è ancora terminato, alla luce delle proposte di legge sull’argomento, dell’attività parlamentare e dell’attuale dibattito politico; inoltre, dovrà tener conto degli esiti dell’imminente referendum sulla riduzione dei componenti del Parlamento.
La rappresentanza politica
Sembrerebbe assistersi a una narrazione secondo cui la rappresentanza politica si possa realizzare anche bypassando il rapporto tra gli elettori e una pluralità di possibili eletti da scegliere.
Si potrebbe infatti ritenere ammissibile affermare che, in molti Paesi, a un sistema elettorale che consenta la scelta tra una pluralità di candidati, si è sostituito un sistema finalizzato a consentire, con differenti possibilità di successo stabilite anche fuori dall’arena elettorale, l’elezione di designati a componenti dei Parlamenti nazionali.
Le elezioni di rappresentanze a livello sub-nazionale si basa, in molte Nazioni, sull’elezione diretta del Capo dell’esecutivo e su premi di maggioranza che, nel consentire governabilità, finiscono con il dare peso differente ai voti espressi dai singoli elettori, e far valere maggiormente quelli espressi a favore dei candidati dei partiti della coalizione del Capo dell’esecutivo risultato vincitore.
A livello sovranazionale, gli Esecutivi sono soventemente costituti da soggetti nominati/designati dai Governi nazionali pertanto, per parte dell’opinione pubblica, sono avvertiti come “distanti” dal punto di vista elettorale.
Il Parlamento europeo, eletto con il sistema delle preferenze che permette la scelta tra una pluralità di candidati, non è tuttavia espressione di forze politiche di dimensioni pari all’ambito territoriale di propria competenza, ossia l’UE; i Parlamentari europei trovano collocazione in gruppi dove, comunque, convivono forti le istanze del territorio di propria appartenenza, veicolate tramite forze politiche che hanno dimensione nazionale. Tutto ciò potrebbe limitare l’incisività dei gruppi parlamentari e dell’intero Parlamento europeo rispetto all’Esecutivo.
Quanto prima esposto, che peraltro accomuna la gran parte delle nazioni UE, si accompagna a sopravvenuti elementi di debolezza dei cosiddetti soggetti (corpi) intermedi che sono stati determinanti, fino a pochi anni addietro, nell’aggregazione di energie civili e nel promuovere le istanze di fasce della popolazione caratterizzate da situazioni di disagio socio-economico.
Gli elementi di debolezza dei soggetti intermedi potrebbero essere ricondotti anche alla loro non significativa capacità di riformarsi per comprendere e venire incontro a nuove istanze di inclusione:
- i sindacati, in talune circostanze, hanno preso alla lettera la missione di tutelare i lavoratori e i pensionati.
- Le organizzazioni sindacali, conseguentemente, hanno sottopesato le esigenze di coloro che, senza occupazione o con lavori precari, non potevano aderirvi o erano ritenuti non utili alla causa degli occupati “tradizionali” e dei sempre più numerosi pensionati;
- il mondo mutualistico e della cooperazione ha talvolta ceduto alle lusinghe del matrimonio con forze economiche di mercato;
- i partiti, qualche volta, hanno ritenuto che la rilevazione delle esigenze dei meno fortunati e il rapporto con i propri iscritti potessero essere sostituiti dall’interpretazione delle istanze sociali, senza che occorresse una loro materiale raccolta, nonché dalle nuove forme di comunicazione digitale consentite dalla rete.
L’inclusione realizzata dai soggetti intermedi e la loro capacità di realizzare selezione basata sul merito sembrano mostrare possibili elementi di fragilità.
Tutto ciò potrebbe avere comportato l’allontanamento dei cittadini dai soggetti intermedi, talvolta avvertiti come autoreferenziali e poco inclusivi, e una maggiore distanza tra i cittadini e i loro rappresentanti, anche per la prima descritta modalità di scelta dei componenti delle Assemblee elettive e degli Esecutivi.
All’impoverimento del ruolo dei soggetti intermedi, alla riduzione dell’utilità percepita di aggregazione in luoghi “tradizionali”, spesso sostituiti da monitor e tastiere per cercare di non rimanere lontani da tutto e tutti, potrebbe essersi accompagnata la nascita di ristrette comunità, aggregate sotto l’ombrello di qualche associazione, al fine di occupare quegli spazi ormai non più pienamente presidiati dai partiti tradizionali e dal loro legame con gli altri soggetti intermedi; queste ristrette comunità potrebbero avere avuto rilievo nella scelta dei designati a cariche elettive che, a loro volta, hanno provveduto a successive nomine/designazioni.
La disintermediazione della società, dovuta anche al minor ruolo dei soggetti intermedi e alla comunicazione digitale (V. oltre), potrebbe aver consentito la nascita di nodi di iper-intermediazione elettorale, immedesimati in comunità dotate di relazioni forti al proprio interno.
Qualora si ritenesse in parte verosimile la ricostruzione appena proposta, ne conseguirebbe l’opportunità di rafforzare, in primis, il ruolo dei soggetti intermedi.
La comunicazione digitale
Si assiste al diffuso ricorso, per catalizzare consenso politico, alle nuove forme di comunicazione consentite dalla rete (Facebook, Instagram, Twitter etc.) che sono spesso sincopate e incapaci di spiegare progetti politici e favorire il confronto de visu.
L’informazione politica attuata tramite la rete è diretta, bypassa tutta la catena che va dalla selezione dei candidati, prima operata in buona parte dai soggetti intermedi, alla diffusione di informazioni e proposte, prima rispettivamente vagliate dagli editori e giornalisti o valutate in comizi, perché le nuove forme di comunicazione digitale provocano “una sorta di ipnosi sociale […] in un dibattito continuo, diretto, agile e semplicistico” (Francesco Occhetta, Ricostruiamo la politica. Orientarsi nel tempo dei populisti, Edizioni San Paolo, 2019, pag. 40).
Gli “umori” elettorali rilevati in rete (i cuoricini, i like etc. postati su messaggi, foto etc.) potrebbero consentire sia di comprendere il profilo degli elettori, sia di misurare il grado di accettazione dell’offerta politica. Il rischio è che le proposte politiche possano adeguarsi agli umori elettorali o, addirittura, anticiparli.
A ciò si aggiunge che i mezzi di comunicazione classici, quali i quotidiani e la televisione, sono regolati con il timer durante le campagne elettorali e referendarie per garantire pluralismo e parità di accesso, mentre le comunicazioni digitali, con capacità d’immediata e capillare penetrazione, non sono destinatarie di pari attenzione.
La coesistenza di mezzi di comunicazione soggetti al rispetto della garanzia dell’equilibrio e del pluralismo con mezzi di comunicazione privi di altrettanta garanzia, potrebbe alterare la concorrenza sul piano delle regole, sicché l’offerta informativa pluralistica potrebbe finire con l’essere interessata da processi di emarginazione dovuti alla profilazione algoritmica, alle camere dell’eco, alla polarizzazione etc. della comunicazione digitale.
“[…] Efficienza economica e pluralismo sembrano allora antitetici per il lavoro delle piattaforme matchmaker: una punta a soddisfare al massimo le nostre preferenze, l’altro punta a fornirci una rappresentazione del mondo plurale e quindi (anche) diversa dalla nostra. […]
Il pluralismo è l’irrompere, nel comodo e tieposo conformismo, dell’indesiderato e dell’inatteso. […]” (Marco Delmastro, Antonio Nicita, Big data. Come stanno cambiando il nostro mondo, Il Mulino, 2019, pag. 116)
Conclusioni
Tra pochissimo saremo chiamati a esprimerci sulla riduzione dei componenti della Camera e del Senato e, poco dopo, i Parlamentari dovranno decidere in merito alla modifica del sistema elettorale che, come prima sintetizzato, è stato interessato negli ultimi decenni da continue rivisitazioni, dettate anche da limiti di costituzionalità.
Il quadro in cui si inserisce il referendum e la modifica del sistema elettorale è caratterizzato da due elementi: la debolezza dei soggetti intermedi e le nuove forme di comunicazione digitale che, tuttavia, non appaiono al centro dell’attuale dibattito politico. In altri termini potrebbe riflettersi sull’eventuale opportunità di interventi, a prescindere dall’esito del referendum e della modifica del sistema elettorale, che valorizzino i soggetti intermedi e depotenzino la comunicazione digitale negli aspetti deteriori “permessi” dalla rete.
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*Quanto riportato è espressione di libera manifestazione del pensiero. Le opinioni espresse non riflettono posizioni, punti di vista etc. dell’Amministrazione pubblica presso la quale lo scrivente presta servizio, né gli argomenti trattati hanno specifica attinenza con i compiti svolti. L’articolo non impegna minimamente le Istituzioni e gli Autori citati.
- Nelle medesime date si procederà a due elezioni suppletive (Senato della Repubblica), 7 elezioni regionali e circa un migliaio di elezioni amministrative. ↑