la disciplina

Registro operatori criptovalute: chi sono gli iscritti, controlli e sanzioni

Sono 29 i soggetti che finora si sono iscritti al registro ufficiale degli operatori di criptovaluta. I motivi alla base dell’istituzione dello strumento, chi si è registrato e perché, le ragioni di favorevoli e contrari

Pubblicato il 08 Lug 2022

Niccolò Lasorsa Borgomaneri

Avvocato presso studio legale Marsaglia

Marco Signorelli

Director of Strategy & Operations di DCP

cryptocurrencies

Dal 18 maggio di quest’anno è operante presso l’Organismo degli Agenti e dei Mediatori (OAM) il registro ufficiale degli operatori di criptovaluta[1] .

Al momento troviamo 29 soggetti iscritti. Di questi 14 risultano iscritti dal giorno 27 maggio, ossia soli 9 giorni dall’entrata in vigore del Registro. Ciò in pieno adempimento rispetto alle tempistiche indicate dall’OAM che prevede che l’organismo entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta di iscrizione disponga o neghi l’iscrizione.

Partendo da questi dati di fatto cerchiamo di analizzare le caratteristiche e gli aspetti emersi dai soggetti che, ad oggi, risultano formalmente iscritti nel Registro Operatori Valute Virtuali dell’OAM[2].

Registro operatori criptovalute: ecco cosa c’è che non va

Le caratteristiche del Registro

Il vademecum pubblicato dalla OAM stessa sul proprio portale[3] definisce, tra le altre caratteristiche del Registro:

  1. Chi è obbligato ad iscriversi nella Sezione Speciale del registro dei cambiavalute;
  2. La tempistica di iscrizione
  3. Il procedimento di iscrizione ed i requisiti necessari
  4. Il contributo per l’iscrizione
  5. L’obbligo della comunicazione trimestrale sull’operatività dei propri clienti
  6. I poteri sanzionatori dell’OAM

Evidenziando i soggetti obbligati alla registrazione, ossia:

  1. I prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale, e;
  2. I prestatori di servizi di portafoglio digitale

La disciplina, pertanto, riguarda sia le persone fisiche che i soggetti giuridici che offrono a terzi, a titolo professionale, servizi aventi ad oggetto criptovalute, ad eccezione dell’attività di mera emissione in proprio di valute virtuali, che se non è svolta a titolo professionale e per conto della clientela, non è di per sé sufficiente a qualificare gli operatori come prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale.

L’Organismo riprende la definizione che il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) del 13 gennaio 2022 (con il quale appunto è stato istituito il registro Ufficiale degli operatori del settore delle criptovalute prevede per la valuta virtuale, ossia: “la rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente”.

Binance Italy

Binance rappresenta uno dei maggiori exchange di criptovalute al mondo ed ha rafforzato la sua presenza in Europa ottenendo la registrazione e l’approvazione normativa in Italia. Binance si era precedentemente registrata per operare in Francia all’inizio di maggio.

Da notare che lo scorso luglio, l’Italia aveva bloccato Binance stessa dall’offrire servizi agli utenti del nostro Paese, affermando che la società non era “autorizzata a fornire servizi e attività di investimento”. La dichiarazione vietava inoltre a Binance di mettere il proprio sito web a disposizione dei cittadini italiani.

La nuova registrazione consentirà alla società di riprendere a offrire prodotti di criptovaluta ai clienti nel Paese e di aprire uffici, ha dichiarato Binance.

“Una regolamentazione chiara ed efficace è essenziale per l’adozione mainstream delle criptovalute”, ha dichiarato in un comunicato Changpeng Zhao, CEO di Binance. “Ringraziamo il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’OAM per i loro sforzi nel definire e controllare i requisiti necessari per operare in Italia in piena trasparenza”.

Binance CEO Changpeng Zhao Is Worth Over $100 Billion

Binance CEO Changpeng Zhao Is Worth Over $100 Billion

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È evidente quindi che per Binance questa possibilità sia vista in modo molto positivo dato che la società può ora offrire servizi di criptovaluta in Italia meno di un anno dopo essere stata etichettata come “non autorizzata/” dall’autorità di regolamentazione finanziaria CONSOB lo scorso luglio.

Tra l’altro la comunicazione della registrazione arriva settimane dopo che Binance, continuando la sua espansione globale, si è assicurata l’approvazione dell’AMF in Francia e le licenze in Bahrain e Dubai.

Bitpanda

Anche in questo caso si tratta di una delle piattaforme europee di maggiore successo che basa la sua fortuna sulla flessibilità offerta ai propri utenti di investire in quasi 2000 asset digitali.

Anche in questo caso la registrazione sul Registro Italiano arriva dopo la registrazione all’AMF francese e presso le Autorità Svedesi e Cecoslovacche.

Dalle dichiarazioni del Country Manager, Orlando Merone, si comprende come anche per Bitpanda la regolamentazione del mercato delle criptovalute sia basilare per la crescita della propria società. Si legge infatti nelle dichiarazioni ufficiali che: “Regole chiare e maggiore trasparenza sono elementi assolutamente necessari per far compiere al settore delle criptovalute e, più in generale, degli asset digitali, un ulteriore salto di qualità, per essere sempre meglio integrato nel più ampio comparto finanziario. La storia di Bitpanda dimostra il nostro approccio di assoluto rispetto delle regole e di supporto a tutte le iniziative in questo ambito.”

Anubi Digital Srl

Anubi rappresenta una delle prime società al mondo che fornisce l’accesso alla DeFi istituzionale ossia la possibilità per chi detiene bitcoin o altre valute digitali di farle “lavorare” in modo praticamente automatico in maniera decentralizzata e disintermediata, tramite gli strumenti di finanza decentralizzata (appunto definiti DeFi). Evidente quindi che per Anubi la creazione del registro non sia che un ulteriore passo verso l’affidabilità e la sicurezza del mercato delle criptovalute.

Ancora una volta le dichiarazioni a seguito della registrazione sono molto chiare in tal senso.

“L’ottenimento dell’iscrizione al registro speciale OAM – sostiene Diego D’Aquilio, Co-Founder e Amministratore Delegato di Anubi Digital – è un nuovo importante tassello nella nostra strategia operativa che da sempre ha come obiettivo quello di operare nel pieno rispetto dei migliori standard di mercato, a partire dall’utilizzo di KYC e della policy AML (antiriciclaggio). Il registro speciale OAM è il primo passo verso l’auspicata regolamentazione del mercato che ci attendiamo dal prossimo arrivo del regolamento europeo MiCA”

CryptoLocalATM

In questo caso si tratta del più grande provider di Bitcoin ATM che opera nel mercato europeo per il cambio di criptovalute.

In relazione a questo soggetto erano state numerose le critiche in relazione alla possibilità di effettuare operazioni contro le normative di antiriciclaggio semplicemente cambiando in uno dei terminali ATM il denaro contante in criptovalute.

La società aveva sempre smentito la possibilità di effettuare questo tipo di operazioni tramite i propri terminali a fronte di misure di tutela dei propri clienti e di rispetto della normativa antiriciclaggio italiana ma l’iscrizione al registro “permetterà all’azienda di offrire nuovi servizi ai propri clienti nel pieno rispetto delle normative vigenti a testimonianza dell’impegno CryptoLocalATM per l’adeguamento alle normative locali in materia di criptovalute.

L’iscrizione prevede la trasmissione all’OAM dei dati relativi alle operazioni effettuate sul territorio della Repubblica italiana con cadenza trimestrale” (dal sito cryptolocalatm[4]).

Young Platform

Young Platform è un exchange italiano che permette di effettuare le usuali operazioni economiche con criptovalute utilizzando però la valuta “tradizionale”, quindi anche gli euro.

Questa piattaforma è la prima società italiana ad essersi iscritta nel Registro OAM e come per le precedenti società iscritte anche loro hanno pubblicato un comunicato stampa sul proprio sito evidenziando come: “Essere iscritti al registro per gli operatori in valuta virtuale è la condizione essenziale per poter fornire legalmente servizi crypto in Italia. Infatti, l’esercizio sul territorio italiano dei servizi relativi all’utilizzo di criptovalute e alla fornitura di portafogli digitali (wallet) è riservato esclusivamente ai soggetti iscritti. Con la sua iscrizione al registro OAM, Young Platform è in linea con il decreto legislativo e sarà sottoposta in piena trasparenza ai controlli necessari per assicurare un’esperienza positiva agli utenti.”

Sottolineando una volta ancora come l’iscrizione garantisca gli utenti in tema di trasparenza delle transazioni effettuate sui diversi portali.

Controlli e sanzioni

Sicuramente la ratio dell’istituzione del Registro OAM è quella di avere, da parte dello Stato italiano, un maggior controllo sui movimenti delle valute virtuali con il dichiarato scopo di arginare l’utilizzo per trasferimenti illeciti e frodi.

Per rendere realmente concreto questo controllo ovviamente dobbiamo considerare le sanzioni che sono state previste dal Decreto del MEF che ha istituito il registro.

Ve n’è una preventiva che prevede in caso di esercizio abusivo della loro attività (ex art. 17-bis, comma 5, decreto legislativo 141/2010), una sanzione amministrativa irrogata dal Ministero dell’economia e delle finanze da 2.065 a 10.329 euro e può arrivare al sequestro mediante l’oscuramento e inibizione ad accedere al sito o alla app in caso di mancata iscrizione al Registro OAM.

Ma la maggior novità è nella necessità di fornire trimestralmente al MEF la comunicazione delle operazioni compiute tramite il portale con l’indicazione dei clienti.

È evidente che un esame incrociato delle operazioni abbinate ai singoli utenti possa permettere un reale controllo sulle operazioni di riciclaggio. I servizi iscritti al registro OAM dovranno adottare tutte le procedure necessarie per il riconoscimento della propria clientela (KYC – Know Your Customer) ed assicurarsi che entrare in affari con loro non presenti profili di rischio. L’obbiettivo primario è quello di prevenire che soggetti con attività criminali, utilizzino servizi di valuta digitale per attività configurabili come riciclaggio di denaro sporco. In questo modo le forze di Polizia come il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza, nell’esercizio delle proprie funzioni nell’ambito dei rispettivi comparti di specialità, possono richiedere all’OAM i dati e le informazioni inerenti ai prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e ai prestatori di servizi di portafoglio digitale.

Dobbiamo ricordare che anche prima dell’introduzione del Registro vi era l’obbligo per le società operanti nel mercato finanziario (e quindi anche cripto) di attenersi alla normativa italiana sull’antiriciclaggio ma, come abbiamo visto supra, era il controllo che rappresentava la parte più difficile per l’Ordinamento Italiano. Ed infatti solo nel 2021 sono state 3.500 le segnalazioni legate alle criptovalute arrivate all’Uif, l’Ufficio di informazione finanziaria di Banca d’Italia. Di queste 326 sono state inoltre da operatori specializzati del comparto.

Le reazioni al registro

Ora è chiaro che la creazione del “catasto” delle criptovalute ha provocato reazioni che sono agli antipodi.

  • Da una parte troviamo il mondo digitale[5] che evidenzia come lo stesso testo del Decreto che ha istituito il Registro abbia un’impostazione ancorata ai vecchi dogmi dell’economia tradizionale ed abbia unicamente cercato di assimilare le criptovalute alla moneta classica non tanto per aumentare il controllo sui movimenti sospetti ma quanto per poter riuscire a tassare le plusvalenze (di grande valore) sulle transazioni digitali ad oggi ancora nel limbo fiscale.
  • Dall’altra il mondo delle istituzioni[6] che vuole invece sottolineare come il Registro sia stato instaurato anche in altri Stati e che sia il primo passo necessario per poter permettere alle criptovalute di diffondersi senza incontrare quei limiti, anche solo culturali, che l’incertezza di regolamentazione non ha fatto altro che aumentare soprattutto nei vecchi investitori.

Se da una parte non sta certo a noi prendere posizione su chi abbia ragione dobbiamo anche sottolineare come, ad ora, sia ancora troppo presto per poter dare un reale giudizio sull’impatto del Registro.

Note

  1. “Registro operatori criptovalute: procedure e consigli pratici per l’iscrizione” a cura di A. Luciano e A. Scioli https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/pagamenti-digitali/registro-operatori-criptovalute-procedure-e-consigli-pratici-per-liscrizione/  
  2. https://www.organismo-am.it/elenchi-registri/operatori_valute_virtuali/
  3. https://www.organismo-am.it/vademecum-vasp
  4. https://cryptolocalatm.com/it/cryptolocalatm-il-primo-provider-di-bitcoin-atm-ad-ottenere-la-registrazione-oam/
  5. Tra le altre https://www.criptovaluta.it/30196/nuovo-decreto-criptovalute-parola-allesperto-ce-da-preoccuparsi
  6. Tra le altre https://www.milanofinanza.it/news/registro-cripto-a-prova-di-fuga-2562023

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