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Responsabile per la Transizione Digitale: la guida definitiva



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Il Responsabile della Transizione al Digitale (RTD) è la figura dirigenziale all’interno della PA che ha tra le sue principali funzioni quella di garantire operativamente la trasformazione digitale dell’amministrazione, coordinandola nello sviluppo dei servizi pubblici digitali e nell’adozione di nuovi modelli di relazione trasparenti e aperti con i cittadini. Tutto quello che c’è da sapere

Pubblicato il 26 mag 2023

Andrea Marella

Consulente trasformazione digitale pa



italia digitale

Il Responsabile per la Transizione Digitale è una figura dirigenziale, interna a tutte le PA prevista dal CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale, D.lgs. 82/2005).

È stata ufficialmente introdotta per le PA locali con i DL 179/2016 e 217/2017 di modifica al CAD, ed è disciplinata dall’art. 17 del CAD stesso.

Nel DL 179/2016 si estende a tutte le amministrazioni (non solo centrali) l’individuazione di un ufficio dirigenziale a cui affidare la transizione alla modalità operativa digitale.

Con il DL 217/2017 nasce il concetto di Responsabile per la Transizione Digitale, integrando i suoi compiti con il coordinamento e la diffusione dei sistemi di identità e domicilio digitale, integrazione e interoperabilità tra i sistemi della PA e acquisti di soluzioni e sistemi informatici.

È un’evoluzione da “centro di competenza” a cui affidare la strategia organizzativa (art. 17 del CAD), a vero e proprio “ufficio per la Transizione digitale” (DL 179/2016).

Fino ad ottobre 2018, rimane per lo più una figura sconosciuta o comunque poco conosciuta a livello di amministrazioni locali poi, la prima svolta.

La Circolare n. 3/2018, adottata dal ministro per la Pubblica Amministrazione, sollecita tutte le amministrazioni pubbliche a individuare un Responsabile per la transizione al digitale. In altre parole, la Circolare invita le PA a definire, con atto organizzativo interno e nell’ambito della dotazione organica complessiva delle posizioni di funzione dirigenziale, l’ufficio dirigenziale, di livello generale ove previsto nel relativo ordinamento, cui attribuire i compiti per la transizione digitale declinati dal comma 1 dell’art. 17 CAD.

Con l’avvento del nuovo Art. 18bis del CAD, contenente la definizione del sistema di monitoraggio e sanzioni per la mancata digitalizzazione, questo ruolo diventa ancora più importante: vediamo insieme perchè.

Piano Triennale ICT, dove si parla di RTD?

Sebbene sia la persona che deve stendere il piano stesso (in concerto con le altre figure interne all’ente, che analizzeremo più avanti), a dimostrazione della ancora scarsa sensibilità degli Enti, all’interno degli ultimi piani triennali pubblicati si fa riferimento spesso alla figura del Responsabile per la Transizione Digitale.

Piano 2017-2019

Capitolo 10 – Gestione del cambiamento: accelerare il processo di nomina dei RTD da parte delle PA.

10.2 – Promuovere l’adempimento da parte delle amministrazioni dell’obbligo di identificazione dell’ufficio responsabile della transizione al digitale di cui all’articolo 17 del CAD.

Piano 2019-2021

Capitolo 11 – Governare la Trasformazione Digitale: Rafforzamento del ruolo del RTD nella PA, individuando come linea d’azione la costruzione di una rete di RTD e strutturando iniziative a loro dedicate.

Piano 2020-2022

Capitolo 8 – Governare la Trasformazione Digitale: Consolidamento del ruolo del RTD.

Rafforzare la rete attraverso una community, potenziare le competenze attraverso specifici corsi di formazione, accelerare le nomine dei RTD.

Piano 2021-2023

Capitolo 8 – Governare la Trasformazione Digitale.

CAP8.PA.LA07 – Le PA che hanno nominato il RTD aderiscono alla piattaforma di community

CAP8.PA.LA11 – Le PAL, in base alle proprie esigenze, procedono – in forma aggregata – alla nomina formale di RTD

CAP8.PA.LA10 – Le PA, attraverso i propri RTD, partecipano alle survey periodiche sui fabbisogni di formazione del personale, in tema di trasformazione digitale

CAP8.PA.LA32 – Le PA in base alle proprie esigenze, partecipano alle iniziative di formazione per RTD e loro uffici proposte da AGID

CAP8.PA.LA33 – Le PA, in base alle proprie esigenze, partecipano alle iniziative di formazione per RTD e loro uffici proposte da AGID e contribuiscono alla definizione di moduli formativi avanzati da mettere a disposizione di tutti i dipendenti della PA

Piano 2022-2024

Capitolo 8 – Governare la Trasformazione Digitale.

CAP8.PA.LA07 – Le PA che hanno nominato il RTD possono aderire alla piattaforma di community al fine di partecipare attivamente ai lavori

CAP8.PA.LA32 – Le PA in base alle proprie esigenze, partecipano alle iniziative di formazione per RTD e loro uffici proposte da AGID

CAP8.PA.LA34 – Le PA aderenti alla community degli RTD possono proporre ad AGID

l’attivazione di comunità digitali territoriali/tematiche all’interno di ReteDigitale.gov.it

CAP8.PA.LA10 – Le PA, attraverso i propri RTD, partecipano alle survey periodiche sui fabbisogni di formazione del personale, in tema di trasformazione digitale

CAP8.PA.LA37 – Le PA partecipanti al Laboratorio che hanno nominato RTD in forma associata condividono le esperienze, gli strumenti sviluppati e i processi implementati

A questo indirizzo è disponibile un approfondimento sulle novità del nuovo piano triennale ICT

Quali pubbliche amministrazioni sono tenute a nominare il RTD?

Per rispondere a questa domanda, occorre andare a ritroso nel tempo, partendo dalla nascita del RTD, ovvero l’art. 17 del CAD (DL 82/2005).

Il CAD stesso, all’art. 2 comma 2, espone chiaramente a quali enti si applica l’intero codice (e, quindi, anche la nomina del RTD):

Art. 2. Finalità e ambito di applicazione

comma 2. Le disposizioni del presente Codice si applicano:

a) alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all’articolo 117 della Costituzione, ivi comprese le autorità di sistema portuale, nonché alle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione;

b) ai gestori di servizi pubblici, ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse;

c) alle società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, escluse le società quotate di cui all’articolo 2, comma 1, lettera p), del medesimo decreto che non rientrino nella categoria di cui alla lettera b).

DL 165/2001 art. 1 comma 2

2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti i del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.

DL 175/2016

p) «societa’ quotate»: le societa’ a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le societa’ che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati ((…)).

Il ruolo del Responsabile per la Transizione Digitale

Il Responsabile della Transizione al Digitale (RTD) è la figura dirigenziale all’interno della PA che ha tra le sue principali funzioni quella di garantire operativamente la trasformazione digitale dell’amministrazione, coordinandola nello sviluppo dei servizi pubblici digitali e nell’adozione di nuovi modelli di relazione trasparenti e aperti con i cittadini.

Il Responsabile per la Transizione Digitale può essere preposto a un ufficio dirigenziale di livello generale (amministrazioni dello Stato) o non generale (altre amministrazioni).

La Circolare n. 3/2018 ha integrato la previsione del CAD, stabilendo che, laddove non siano previste posizioni dirigenziali, le funzioni per la transizione al digitale elencate dall’articolo 17 possano essere affidate a un dipendente in posizione apicale, o in alternativa, a un titolare di posizione organizzativa.

Il Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD) ha tra le principali funzioni quella di garantire operativamente la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione, coordinandola nello sviluppo dei servizi pubblici digitali e nell’adozione di modelli di relazione trasparenti e aperti con i cittadini.

Quali competenze deve avere il Responsabile per la Transizione Digitale?

Al Responsabile per la Transizione Digitale vengono richieste alte competenze in ambito tecnologico, manageriale e di informatica giuridica.

Secondo la Commissione parlamentare d’inchiesta sulla digitalizzazione, nella sezione 4.1 dedicata al Responsabile per la Transizione Digitale, vengono fissati i requisiti che deve possedere in dicando 4 criteri indicativi per valutare il livello di adempimento dell’art. 17 comma 1-ter:

  • iscrizione all’ordine degli ingegneri informatici;
  • laurea in informatica o equivalenti;
  • esperienza almeno quinquennale nel settore privato nel campo dell’ICT;
  • esperienza almeno quinquennale nel settore pubblico nel campo dell’ICT.

È chiaro che nei comuni più piccoli, quelli sotto i 25.000 abitanti, è raro o comunque difficile trovare una figura che abbia queste caratteristiche.

Se andiamo ad analizzare meglio il ruolo che deve avere (lo vediamo nella sezione “Quali sono i compiti dell’ufficio per la Transizione Digitale”), è chiaro che, soprattutto, occorre che sia lo stratega dell’Ente.

Essendo una figura trasversale a tutti gli uffici (e dovendo prendere decisioni strategiche) occorre che sia soprattutto una figura carismatica e che riesca a mantenere il controllo gestendo anche i colleghi più restii.

Molti Enti hanno nominato Responsabile per la Transizione Digitale il Segretario Comunale: non sono sempre d’accordo con questa scelta, soprattutto se il Segretario gestisce più di una manciata di Enti contemporaneamente.

L’idea migliore è quella di creare il gruppo di lavoro (l’Ufficio per la Transizione Digitale) inserendo più figure a supporto delle competenze richieste e, per i comuni più piccoli, scegliere una figura/azienda che li affianchi durante il percorso di trasformazione digitale con l’obiettivo di passare il maggior know-how possibile all’interno dell’Ente nel minor tempo possibile.

Quali poteri ha il Responsabile per la Transizione Digitale

Ha un ruolo gerarchicamente superiore a ogni altro dirigente nell’attuazione di tutte le iniziative dell’amministrazione legate al digitale, anche per quanto riguarda pareri e verifiche.

Ha poteri di impulso e coordinamento nei confronti di tutti gli altri dirigenti nella realizzazione degli atti preparatori e di attuazione delle pianificazioni e programmazioni previste dal Piano Triennale.

Quali sono gli interlocutori interni ed esterni del Responsabile per la Transizione Digitale?

La Circolare n. 3/2018 ha messo in evidenza l’importanza di adottare opportuni strumenti di raccordo e consultazione tra il RTD e soggetti interni all’amministrazione, citando in particolare tre figure espressamente previste dalla legge:

  • il Responsabile della gestione documentale (DPR 28 dicembre 2000, n. 445 art. 61 co. 2; DPCM 3 dicembre 2013, art. 4): figura chiave per la dematerializzazione dei processi, cui spetta, tra le altre cose, predisporre lo schema del manuale di gestione documentale, che deve essere coerente con il piano di digitalizzazione dell’ente. Lo stesso CAD richiama espressamente la necessità che il responsabile del sistema di gestione dei documenti informatici operi d’intesa con il dirigente dell’ufficio per la transizione al digitale (art. 44, co. 1-bis).
  • Il Responsabile per la protezione dei dati personali (art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679): figura chiamata ad assolvere funzioni di supporto e controllo, consultive, formative e informative relativamente all’applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali. Il coordinamento con il RTD è fondamentale per lo sviluppo di sistemi informativi e servizi online conformi ai principi data protection by default e by design.
  • Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (legge 190/2012, art. 1, co. 7 come modificato dal d.lgs. 97/2016): la collaborazione tra le due figure è in questo caso essenziale per garantire che l’applicazione delle tecnologie ai processi di riorganizzazione dell’ente rispondano a adeguate caratteristiche di trasparenza e ai principi dell’amministrazione aperta.

In molti casi (Enti di piccole dimensioni) il RTD può coincidere con una o più di queste figure.

Il RTD rappresenta, anche in virtù della sua presenza sull’IPA, il punto di contatto dell’amministrazione verso l’esterno per le questioni legate alla digitalizzazione. Dunque, non si relaziona solo con i dirigenti interni alla propria amministrazione ma anche con interlocutori quali:

  • il Governo, delle quali direttive deve promuovere l’attuazione;
  • le altre pubbliche amministrazioni, specialmente con riferimento all’interoperabilità;
  • l’Agenzia per l’Italia Digitale, specialmente per le attività di attuazione del Piano Triennale;
  • il Difensore civico per il digitale relativamente alle segnalazioni di cui sarà destinataria l’amministrazione;
  • i cittadini e imprese, per i quali rappresenta un punto di riferimento rispetto ai servizi online e ai diritti digitali.

Come avviene la nomina del Responsabile per la Transizione Digitale

Il Responsabile per la Transizione Digitale può essere nominato in due modi: determina del Sindaco o delibera di Giunta.

Formalmente, deve prima essere nominato l’Ufficio a cui poi viene affidato il Responsabile.

Questo è di competenza della Giunta che deve individuare l’Ufficio con apposito atto amministrativo, trattandosi di organizzazione interna.

Il Sindaco sceglie poi il Responsabile che da quel momento deve rendere conto del suo operato solo alla figura che lo ha nominato.

A questo indirizzo, c’è un modello gratuito utilizzabile per deliberare la nomina del Responsabile della Transizione Digitale e l’Ufficio Transizione Digitale.

Si può utilizzare interamente o solo nelle parti che ti interessano.

Come per ogni altra delibera il documento è stato suddiviso in tre parti:

  • Oggetto
  • Parte narrativa: premessa e motivazione
  • Parte dispositiva

A questo indirizzo sono disponibili materiali gratuiti per la nomina del RTD.

Cosa fare dopo la nomina del Responsabile per la Transizione Digitale

Appena approvata la delibera di nomina, occorre completare su IndicePA i dati relativi alla persona nominata.

Per ciascun Ente delle tipologie “Pubbliche Amministrazioni”, a meno degli Istituti Scolastici, è presente nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) un unico ufficio denominato “Ufficio per la transizione al digitale” il cui responsabile coincide con il “Responsabile per la Transizione al Digitale”.

Tale ufficio è inserito automaticamente in fase di accreditamento di ciascun Ente e non può essere eliminato.

Il Referente IPA dell’Ente è tenuto a inserire il nominativo del Responsabile per la Transizione al Digitale e gli ulteriori dati utilizzando la funzione gestione unità organizzative e selezionando l’Ufficio per la transizione al digitale.

Perché la pubblicazione dei dati su IndicePA è importante?

Oltre all’obiettivo primario (la piena trasparenza e fruibilità dei dati pubblici), pubblicare i dati del Responsabile per la Transizione Digitale è fondamentale per la tua PA per poter accedere ad alcuni servizi (ed obblighi) messi a disposizione da AGID.

Basti pensare alla dichiarazione di accessibilità, scadenza obbligatoria ogni anno entro il 23 di settembre, o gli obiettivi di accessibilità, anch’essi obbligatori (nella loro scelta) entro il 31 marzo di ogni anno.

L’ufficio per la transizione digitale

L’articolo 17 stabilisce che, al fine di garantire l’attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell’amministrazione definite dal Governo, tutte le amministrazioni pubbliche affidano a un unico ufficio dirigenziale, fermo restando il numero complessivo degli uffici, “la transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un’amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità”.

Per le amministrazioni diverse da quelle dello Stato è semplicemente previsto che l’ufficio venga individuato tra quelli di livello dirigenziale, o in assenza di questi, tra le posizioni apicali dell’ente (comma 1-sexies).

A queste amministrazioni è inoltre riconosciuta la possibilità di esercitare le funzioni dell’ufficio per la transizione al digitale in forma associata (art. 17 CAD, comma 1-septies).

In base alla circolare n. 3/2018, questa particolare opzione organizzativa, raccomandata specialmente per gli enti di piccole dimensioni, può essere realizzata sia mediante l’Unione di Comuni, sia attraverso il ricorso a convenzioni, che dovranno anche disciplinare le modalità di raccordo tra l’ufficio unico e il vertice delle singole amministrazioni.

Quali sono i compiti dell’ufficio per la Transizione Digitale

All’ufficio del RTD sono attribuiti i compiti di:

  • coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia;
  • indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni sia esterni, forniti dai sistemi informativi di telecomunicazione e fonia dell’amministrazione;
  • indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione al sistema pubblico di connettività;
  • accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell’accessibilità;
  • analisi periodica della coerenza tra l’organizzazione dell’amministrazione e l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell’utenza e la qualità dei servizi nonché di ridurre i tempi e i costi dell’azione amministrativa;
  • cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell’amministrazione;
  • indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia;
  • progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una più efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, inclusa la predisposizione e l’attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi;
  • promozione delle iniziative attinenti all’attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie;
  • pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all’interno dell’amministrazione, dei sistemi di identità e domicilio digitale, posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale o firma elettronica qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia di accessibilità e fruibilità nonché del processo di integrazione e interoperabilità tra i sistemi e servizi dell’amministrazione;
  • pianificazione e coordinamento degli acquisti di soluzioni e sistemi informatici, telematici e di telecomunicazione, al fine di garantirne la compatibilità con gli obiettivi di attuazione dell’agenda digitale e, in particolare, con quelli stabiliti nel piano triennale.

Come si costituisce l’ufficio per la Transizione Digitale

Laddove possibile, l’Ufficio responsabile delle Transizione Digitale può essere costituito ex-novo.

All’interno di questo nuovo ufficio verrà riunito il personale con competenze in materia:

  • informatica, per assolvere gli obblighi relativi alla sicurezza informatica, ai pagamenti elettronici, all’identità digitale, alla presentazione digitale delle istanze, al domicilio digitale e alla comunicazione digitale;
  • giuridica, per assolvere gli obblighi previsti dal nuovo Regolamento Europeo (GDPR) e dal CAD;
  • manageriale, per poter coordinare nel modo migliore tutti i settori dell’Ente

Individuazione di un ufficio già esistente

Nel caso in cui, invece, non sia possibile creare ex-novo questo ufficio si potrà far coincidere l’Ufficio responsabile della Transizione Digitale con un ufficio già esistente, come potrebbero essere ad esempio la Segreteria o il CED.

L’importante è che il Responsabile della Transizione Digitale corrisponda al Responsabile dell’ufficio prescelto.

Creazione di un ufficio “virtuale”

Nel caso in cui non si riesca ad individuare questo ufficio sarà possibile creare un Ufficio responsabile alla Transizione Digitale “virtuale”.

Si selezionerà il personale più idoneo tra i vari settori (come ad esempio: il Responsabile del CED, un membro dell’ufficio Segreteria ed uno dell’ufficio Ragioneria) che, unendosi, sia in grado di assolvere tutte le competenze necessarie.

Queste persone faranno parte del “gruppo di lavoro digitale” dell’Ente e, uno di loro, verrà nominato Responsabile.

C’è anche un’ultima possibilità e che riguarda le realtà molto piccole, come ad esempio un Comune con meno di 10 dipendenti: l’Ufficio responsabile della Transizione Digitale corrisponderà direttamente con il Responsabile stesso.

Nuovo art. 18 bis del CAD: violazione degli obblighi di transizione digitale

Difensore Civico Digitale

Con l’avvento dell’art. 17 del CAD (anno 2017) avviene una centralizzazione della funzione del Difensore Civico Digitale (fino a quel momento nominato internamente ad ogni ente).

  • Chiunque può presentare al difensore civico per il digitale, attraverso apposita area presente sul sito istituzionale dell’AgID, segnalazioni relative a presunte violazioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione da parte dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2
  • Il difensore civico, se ritiene fondata la segnalazione:
    • invita il soggetto responsabile della violazione a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni
    • Pubblica le segnalazioni in un’apposita area del sito Internet istituzionale
    • segnala le inadempienze all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione

Nel 2021, l’art. 41 del Decreto Semplificazioni Bis (DL 77/2021) ha novellato il CAD introducendo l’art. 18 bis rubricato “violazione degli obblighi di transizione digitale”, rafforzando così il ruolo del Difensore Civico Digitale.

Il difensore civico, accertata la non manifesta infondatezza della segnalazione, la

trasmette al Direttore generale dell’AgID per l’esercizio dei poteri di cui all’articolo 18-bis (approfondito nel prossimo capitolo).

I diritti di cittadinanza digitale si concretizzano nella possibilità per il cittadino e le imprese di utilizzare l’identità digitale, il domicilio digitale, i pagamenti con le modalità informatiche, la comunicazione e l’interazione mediante le tecnologie dell’informazione.

Il Difensore Civico Digitale diventa un punto di ascolto per i cittadini operando attraverso una valutazione e istruttoria preliminare.

A lato le segnalazioni dal 2018 al 2022 (fonte AGID – formez, Progetto Informazione e formazione per la transizione digitale della PA nell’ambito del progetto «Italia Login – la casa del cittadino»)

I numeri del difensore civico digitale nell’anno 2022:

Potere Sanzionatorio di AGID

L’art. 41 del Decreto Semplificazioni Bis (DL 77/2021) ha novellato il CAD introducendo l’art. 18 bis rubricato “violazione degli obblighi di transizione digitale”.

La norma conferisce all’Agenzia per l’Italia Digitale (“AGID”) il potere di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio sul rispetto non solo delle disposizioni del CAD ma anche “di ogni altra norma in materia innovazione tecnologica e digitalizzazione della pubblica amministrazione, ivi comprese quelle contenute nelle Linee guida e nel Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione”.

Nell’esercizio dei poteri di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio, l’AGID potrà quindi richiedere e acquisire presso i soggetti delle PP AA dati, documenti e ogni altra informazione strumentale e necessaria.

Cosa esattamente valuta il Difensore civico digitale rispetto alle segnalazioni degli utenti?

  • Disposizioni del CAD e ogni altra norma in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione della pubblica amministrazione
  • Linee guida
  • Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione

Ecco quali sono invece i focus del Difensore Civico Digitale durante la fase di valutazione e istruttoria preliminare.

focus: Cittadino e PA:

  • Pagamenti elettronici
  • Procedimento e fascicolo informatico, accesso ai documenti
  • Open data
  • servizi in rete, accesso con identità digitale, uso del domicilio digitale, customer satisfaction
  • Cyber sicurezza
  • Accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili

focus: Agid e PA:

  • mancato riscontro
  • trasmissione dati falsi e incompleti

Le sanzioni amministrative vanno dai 10.000€ ai 100.000€, in caso di mancata ottemperanza alla richiesta di dati, documenti o informazioni di cui al comma 1, ultimo periodo, ovvero di trasmissione di informazioni o dati parziali o non veritieri, nonché di violazione degli obblighi previsti dagli artt. 5, 7, co. 3, 41, co. 2 e 2-bis, 43, co. 1 bis, 50, co. 3 ter, 50 ter, co. 5, 64, co. 3 bis, 64 bis CAD, dall’art. 65, co. 1, d.lgs n. 217/2017 e dall’art. 33 septies, co. 4, d.l. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, l. n. 221/2012, ove il soggetto di cui all’art. 2, co. 2, CAD non ottemperi all’obbligo di conformare la condotta nel termine di cui al co. 3 art. 18 bis CAD.

Si applica, per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, la disciplina della legge 24 novembre 1981, n. 689 (co. 5 art. 18 bis CAD).

I proventi delle sanzioni sono versati in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze a favore per il 50 per cento dell’AGID e per la restante parte al Fondo di cui all’art. 239 d.l. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, l. n. 77/2020 (co. 5 art. 18 bis CAD).

A questo indirizzo è disponibile un video riassuntivo di tutto quanto espresso in questa guida.

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