Il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo sono fenomeni transnazionali che non possono essere combattuti con successo solo su base nazionale. Questo diventa particolarmente vero dal momento che il riciclaggio utilizza sempre di più le valute virtuali (bitcoin soprattutto).
La reazione ai fenomeni richiede perciò uniformità di comportamenti da parte delle autorità governative nell’adozione delle misure da introdurre nei rispettivi ordinamenti, sulla base delle prescrizioni e delle linee di intervento desumibili dalla normativa comunitaria (direttamente applicabile in Italia), dalle raccomandazioni Gafi e dalle convenzioni e risoluzioni delle Nazioni Unite.
Il Gruppo d’azione finanziaria
In tale attività, il Dipartimento del Tesoro coordina la delegazione italiana all’interno del Gruppo d’azione finanziaria (Gafi) – Financial action task force (Fatf) (Gafi-Fatf).
Il Gruppo è stato costituito nel 1989 in occasione del vertice dei capi di Stato e di Governo del G7 tenutosi a Parigi.
Il Gafi-Fatf è un organismo intergovernativo con lo scopo di ideare e promuovere strategie di contrasto al riciclaggio dei capitali di origine illecita e, dal 2001, anche di prevenzione del finanziamento al terrorismo. Nel 2008, il mandato del Gafi è stato esteso anche al contrasto del finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa.
Il Gruppo di Lavoro internazionale elabora Raccomandazioni riconosciute a livello internazionale per il contrasto delle attività finanziarie illecite, analizza le tecniche e l’evoluzione di questi fenomeni, valuta e monitora i sistemi nazionali. Individua inoltre i paesi con lacune strategiche nei loro sistemi di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, così da fornire al settore finanziario elementi utili per le analisi del rischio da esso condotte.
Del Gafi fanno parte 37 membri in rappresentanza di stati e organizzazioni regionali, nonché, come osservatori, rilevanti organismi finanziari internazionali e del settore (tra i quali Nazioni unite, Fondo monetario internazionale, Banca mondiale, Banca centrale europea, Europol, Egmont).
Stablecoin -valute virtuali – e pericolo riciclaggio
Nell’ultimo periodo l’attenzione dell’organo internazionale è in particolare concentrata sulle attività emergenti come le cosiddette “stablecoin” globali (valute virtuali) e le loro reti e piattaforme globali proposte le quali potrebbero potenzialmente causare uno spostamento nell’ecosistema di risorse virtuali e avere implicazioni per il riciclaggio di denaro e i rischi del finanziamento del terrorismo.
Il Faft in merito evidenzia il pericolo possibile derivante dall’adozione da parte del mercato di massa di beni virtuali e trasferimenti da persona a persona, senza la necessità di un intermediario regolamentato. Insieme, questi cambiamenti potrebbero avere gravi conseguenze per la nostra capacità di rilevare e prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
In termini generali, sia le “stablecoin” globali sia i loro fornitori di servizi sarebbero soggetti agli standard FATF-GAFI come beni virtuali e fornitori di servizi di beni virtuali o come beni finanziari tradizionali e loro fornitori di servizi. Non dovrebbero mai essere al di fuori dell’ambito dei controlli antiriciclaggio.
In particolare nelle Raccomandazioni FATF-GAFI 2012 – modificate a giugno 2019, viene espressa la necessità che le Politiche e coordinamento AML / CFT, consentano la “Valutazione dei rischi e applicazione di un approccio basato sul rischio” nel particolare mercato virtuale.
Le misure da adottare contro il riciclaggio via valute virtuali
E’ scritto che i paesi dovrebbero identificare, valutare e comprendere i rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo per il paese e dovrebbero agire, anche designando un’autorità o un meccanismo che coordini le azioni per valutare i rischi e applicare le risorse, volte a garantire che i rischi siano mitigati efficacemente. Sulla base di tale valutazione, i paesi dovrebbero applicare un approccio basato sul rischio (RBA) per garantire che le misure per prevenire o mitigare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo siano commisurate ai rischi identificati. Questo approccio dovrebbe costituire una base essenziale per un’allocazione efficiente delle risorse nell’ambito del riciclaggio e del contrasto del finanziamento del terrorismo (AML / CFT) e dell’attuazione di misure basate sul rischio in tutte le raccomandazioni del GAFI.
Le misure da adottare sono le seguenti:
- Identificare il cliente e verificare l’identità del cliente utilizzando documenti, dati o informazioni affidabili e indipendenti.
- Identificare il beneficiario effettivo e adottare misure ragionevoli per verificare lo stesso beneficiario, in modo tale che l’ente finanziario sia certo di conoscere chi è il beneficiario effettivo. Per le persone giuridiche e le sue articolazioni, il titolare effettivo è da individuarsi nella proprietà e la struttura di controllo e amministrazione del cliente.
- Comprendere e, se del caso, ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto d’affari.
- Condurre due diligence in corso sulle relazioni d’affari e controllo delle transazioni effettuate nel corso di tale relazione per garantire che le transazioni in corso siano coerenti con la conoscenza dell’istituto del cliente, della sua attività.
Lo stesso GAFI sta monitorando attivamente le attività emergenti, comprese le “stablecoin” globali. Continuerà a esaminarne le caratteristiche e i rischi in modo da prendere in considerazione ulteriori chiarimenti su come gli standard GAFI si applicano alle “stablecoin” globali e ai loro fornitori di servizi, nonché sulla necessità di ulteriori aggiornamenti.
Le autorità nazionali sono responsabili dell’attuazione delle norme AML / CFT nella loro giurisdizione, attraverso leggi e regolamenti nazionali. Il GAFI lavorerà per promuovere un’attuazione globale efficace dei suoi standard quando si applicano alle risorse virtuali e ad altre risorse emergenti.
Il GAFI continuerà a garantire che i suoi standard rimangano pertinenti e reattivi e riferirà ai ministri delle finanze del G20 e ai governatori delle banche centrali nel 2020 sui rischi delle “stablecoin” globali e di altre attività emergenti.
Aspetti della normativa nazionale
A tal proposito, ricordiamo che l’Italia a seguito del recepimento della V Direttiva antiriciclaggio dell’Unione Europea con il Decreto Legislativo del 3 ottobre 2019, entrato in vigore il 10 novembre dell’anno scorso, ha introdotto delle importanti novità per le valute virtuali e per i sempre più numerosi prestatori di servizi.
Le nuove norme impongono agli operatori del settore che dovranno svolgere nuovi adempimenti. Inoltre, nasce la distinzione tra le “valute virtuali” e le “valute locali”. Infine, per meglio contrastare i fenomeni del riciclaggio il Governo ha potenziato la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo che può disporre del Nucleo speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, nonché ha ampliato le sanzioni e modificato le relative procedure di irrogazione in caso di violazione delle norme.
Il legislatore ha stabilito che con il termine di “valute virtuali” si debba intendere “una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è necessariamente legata a una valuta legalmente istituita, non possiede lo status giuridico di valuta o moneta, ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio e può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente”.
Quindi il “prestatore di servizi di portafoglio digitale” è un soggetto che fornisce servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali.
Pertanto, le valute virtuali non devono essere confuse con la moneta elettronica (articolo 2, punto 2, della Direttiva 2009/110/CE), con il più ampio concetto di «fondi» (articolo 4, punto 25, della Direttiva 2015/2366/UE) con il valore monetario utilizzato per eseguire operazioni di pagamento (articolo 3, lettere k) e l), della Direttiva 2015/2366/UE), né con le valute di gioco che possono essere utilizzate esclusivamente all’interno di un determinato ambiente di gioco.
Inoltre, il decreto attuativo estende la definizione di prestatori di servizi all’utilizzo di valuta virtuale, introducendo la classificazione di prestatori di servizi di portafoglio digitale definiti come la “persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali”.
Per tali prestatori di servizi di portafoglio digitali viene, poi, previsto l’obbligo dell’iscrizione in una sezione speciale del registro gestito dall’Organismo degli Agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (Oam), analogamente a quanto già richiesto per i prestatori di servizi concernenti l’utilizzo di monete virtuali, la cui iscrizione in un’apposita sezione speciale del registro dei cambia valute gestito dall’Oam era già stata richiesta dall’art. 17-bis del D.lgs. n. 141/2010.
In base alle nuove disposizioni, fra i prestatori di servizio sono ricompresi non solo le persone fisiche o giuridiche che forniscono a terzi a titolo professionale anche online servizi funzionali all’utilizzo, allo scambio e alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione in valute aventi corso legale, ma anche “(…) in rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali nonché i servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all’acquisizione, alla negoziazione o all’intermediazione nello scambio delle stesse valute”.
Divieto di anonimato delle valute virtuali per contrastare le azioni criminali
Sia nei principi della Direttiva (UE) 2018/843, sia nel provvedimento del Governo viene affermata l’importante novità sul divieto dell’anonimato per l’emissione e l’utilizzo di prodotti di moneta elettronica, coerentemente con il vigente divieto italiano di aprire conti e libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia.
La Direttiva (UE) 2018/843 dispone che gli Stati europei garantiscano un approccio più efficiente allo scambio di informazioni, in modo che le Unità di Informazione Finanziaria (FIU) nazionali possano meglio cooperare e coordinarsi in merito alle indagini finanziarie sul terrorismo, incluse quelle relative all’uso improprio delle valute virtuali. Infatti, ad oggi mancano specifiche norme internazionali vincolanti ed è per questo che permangono notevoli differenze tra le FIU in termini di funzioni, competenze e poteri.
I dubbi degli addetti al lavoro
In ordine alle suddette regole gli addetti al lavoro hanno espresso varie perplessità.
In particolare si evidenzia che la nuova regola è onerosa perché invita l’industria a costruire un’infrastruttura tecnica completamente nuova per la condivisione delle informazioni. A causa della natura pseudonima della criptovaluta, non è necessariamente ovvio per gli scambi, ad esempio, quando un cliente sta inviando denaro a un altro scambio. Tutto quello che possono vedere è una serie di lettere e numeri, quindi il mittente potrebbe anche trasferire denaro su un altro portafoglio controllato dalla stessa persona. Ora gli scambi dovranno in qualche modo identificarsi. Altri hanno sostenuto che la norma spingerà gli aspiranti riciclatori di denaro a utilizzare servizi e strumenti più difficili per la polizia. Tuttavia, l’industria non ha avuto altra scelta che inventare qualcosa come la rete SWIFT, ma per criptovaluta.
Il tutto deve essere organizzato con una certa fretta visto che lo stesso GAFI prevede di rivedere i suoi progressi a giugno 2020.
Un pasticcio complicato: secondo uno sguardo nuovo e dettagliato all’interno del processo di CoinDesk , rimangono spinose domande su come esattamente gli scambi dovrebbero trasmettere informazioni l’un l’altro. Tale processo dovrebbe utilizzare una blockchain o fare affidamento su un design più tradizionale e centralizzato? Dovrebbe essere un prodotto commerciale o basato su software open source? Gli scambi dovrebbero distribuire più prodotti o dovrebbero tutti cercare di concordarne uno? Secondo CoinDesk, al momento ci sono più di 20 prodotti diversi in fase di sviluppo.
Anche il mal di testa legale: il problema non è puramente tecnologico.
Gli operatori che devono scambiare informazioni che identificano i loro clienti, dovranno farlo anche tenendo conto delle disposizioni delle leggi sulla privacy dei dati come il GDPR dell’Unione Europea.