il commento

Semplificare la PA via decreto? Il Governo sta sbagliando tutto

C’è grande contraddizione tra le belle parole del ministro Colao per semplificare le pratiche della PA e la bozza di decreto Semplificazioni. Ecco perché e come rimediare

Pubblicato il 24 Mag 2021

Sergio Sette

consulente informatico e digital trasformation

transizione digitale - PA - Comuni

Il 21 maggio, una lettera del Ministro Colao, in risposta ad un cittadino che sul quotidiano Repubblica, si lamenta di non essere riuscito, in oltre quattro mesi, ad ottenere il cambio di residenza online, cattura la mia attenzione. La risposta del Ministro appare centrata e tocca diversi punti cruciali e fa nascere la speranza che l’azione di Governo possa finalmente produrre quel cambio di paradigma e di passo che da anni ci attendiamo.

Il giorno successivo però, sui quotidiani compaiono le prime indiscrezioni sulle misure contenute nel nuovo DL Semplificazioni in tema di “supporto” alla trasformazione digitale, totalmente, ahimè, in contrasto con quanto contenuto nella lettera del Ministro, a dimostrazione di quanto fra il dire ed il fare, in questo campo, ci sia davvero in mezzo un abisso che, oggi come oggi, appare davvero incolmabile.

Di seguito cercherò di spiegarne i motivi.

La fantomatica semplificazione evocata da Colao

Nel rispondere al cittadino, giustamente indignato per il non essere riuscito a cambiare residenza nonostante i mesi dall’invio dell’istanza, il Ministro evidenzia alcuni aspetti, che potrebbero apparire quasi scontati e banali ma in realtà, nel contesto attuale, non lo sono affatto, anzi, sono davvero centrali.

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Innanzi tutto, viene messo in evidenza cosa si debba intendere realmente per “servizio on-line”. Il Ministro confronta la sua esperienza, avvenuta utilizzando un servizio che consentiva la compilazione e l’invio direttamente dal browser, con quella del cittadino, che invece ha inviato l’istanza con una PEC, evidenziando come nel primo caso, oltre alla maggiore semplicità per l’utente, che fa tutto nella pagina web del servizio, presumibilmente anche aiutato nella compilazione, quasi certamente ,a livello del back-office dell’Ente, si innesta un processo automatico che accelera, ottimizzandolo, l’intero iter della pratica, tenendone nel contempo traccia e regalando al cittadino anche un feed-back sullo stato di avanzamento ed incrementando così anche la trasparenza del procedimento sottostante. Insomma, il vero servizio on-line fa tutto ciò che è previsto non solo dall’art. 41 del CAD, uno dei veri pilastri del Codice, ma anche ciò che è previsto dal Dlgs 33/2013 (Trasparenza) all’articolo 35.

È questa una precisazione opportuna ed assai utile perché sul tema c’è estrema confusione. Confusione in questo periodo ulteriormente accresciuta per via dell’effetto distorsivo operato dal Fondo Innovazione che ha spinto moltissimi Enti, specie i più piccoli e meno dotati delle necessarie competenze per correttamente vagliare le proposte relative a soluzioni tecnologiche, ad acquisire in tutta fretta, per via dei tempi strettissimi imposti dalle scadenze stabilite per aderire al Fondo, soluzioni che promettevano di essere servizi on-line, ma che in effetti tali non erano.

Necessità di stampa e firma, che assurdità

Altro aspetto evidenziato nella lettera è come le attuali norme/regole non consentano la realizzazione di servizi on-line nel pieno senso del termine. Il Ministro riporta il suo caso, dove il servizio on-line, nonostante ben congeniato, ad un certo punto richiedesse la stampa, la sottoscrizione autografa e la successiva scansione ed upload del modulo: un vero e proprio assurdo. In effetti quello riportato è un caso davvero emblematico, che da anni cito come esempio delle bizzarrie normative che invece che aiutare mettono in difficoltà chi cerca di portare avanti progetti di digitalizzazione sensati, come quelli appunto auspicati dal Ministro.

Il modulo attualmente utilizzato, infatti, nasce per effetto di una previsione normativa, per la precisione quella contenuta all’articolo 5 del Dlgs 5/2012, quasi profeticamente rubricato “Cambio di residenza in tempo reale” e dalla successiva, dettagliatissima Circolare n. 9/2012 del Ministero degli Interni, che descrive come in pratica potrà essere presentata l’istanza di cambio di residenza con modalità telematica, definendo anche il modulo che, obbligatoriamente, dovrà essere utilizzato. Analizzando il modulo (per chi non lo avesse mai visto, scaricabile qui, assieme alla succitata circolare, anch’essa degna di lettura, e allegati) la prima cosa che colpisce è la quantità di dati richiesti, alcuni fogli A4, fitti fitti, mentre da un servizio del genere ci si aspetterebbe che ci venisse semplicemente richiesta dove sarà la nuova residenza.

Ma sebbene già questo aspetto contribuisca alla difficoltà nel realizzare un servizio di semplice utilizzo, la vera “mazzata” per chi volesse implementarlo sotto forma di servizio on-line è data dal fatto che il modulo non debba essere sottoscritto dal solo istante, ma anche da tutti i maggiorenni appartenenti al nucleo famigliare. È proprio per effetto di ciò che il Ministro si è ritrovato nella necessità di stampare, sottoscrivere, fare scansione ed upload del modulo, inficiando in tal modo buona parte dell’efficacia del servizio. Se l’istanza non avesse questa necessità di raccolta di tutte le firme, si potrebbe presentare semplicemente attraverso il servizio, autenticati con SPID o CIE (ai sensi dell’art. 65, comma 1, lettera b) del CAD) senza necessità di sottoscrizione. L’introduzione della firma multipla invece rappresenta un ostacolo di fatto insormontabile, perché, sebbene la cosiddetta “firma SPID” teoricamente supporti questo caso d’uso, è, ad oggi, di fatto impraticabile.

Insomma, da una buona intenzione (“Cambio di residenza in tempo reale”) ne scaturisce, grazie ad una burocrazia cieca e scollegata dalla realtà, un sistema che di fatto produce gli effetti opposti da quelli attesi. E stiamo parlando di un cambio di residenza, pensate cosa succede quando i procedimenti sono più complessi (in ambito urbanistico, ad esempio, ci sono moduli di 30 pagine A4, che, stando alle ultime norme, dovrebbero essere informatizzati seguendo il paradigma del “mobile first”, auguri…)

Tutto ciò fa dire al Ministro, cito testualmente, “[…] conferma l’urgenza nel sostenere tutti i comuni nella digitalizzazione delle piattaforme e soprattutto di rivedere requisiti non più attuali, come firme, notifiche e certificazioni […]”.

Che dire, musica per le orecchie di molti, specie di coloro i quali avevano (o, come nel mio caso hanno avuto) responsabilità nella realizzazione dei sistemi informativi degli Enti e dei servizi on-line. L’affermazione è in realtà fin troppo netta, ma conferma che si è capito quali sono gli aspetti che frenano il processo di trasformazione digitale della PA e del Paese in generale: norme troppo complesse, fra loro scoordinate, decreti attuativi (e Linee Guida) che non vedono mai la luce, politiche solo orientate ai font-end, che ignorano i back-end e che non tengono conto delle specificità dei comuni (specie quelli piccoli, privi di ogni sostegno) che rappresentano la vera frontiera fra PA e cittadini ed imprese.

Un piccolo appunto: nelle prime bozze del PNRR risultava che per il sistema delle notifiche con valore legale, si sarebbero stanziati ben 500 milioni di euro (una cifra spropositata, fortuna che dovrebbe essere fra le cose non più attuali e da rivedere), mentre nulla (letteralmente) per il Domicilio Digitale, elemento essenziale di cui tutti sembrano essersi dimenticati.

Le misure del DL Semplificazioni

Purtroppo, non c’è stato nemmeno il tempo per gioire per queste dichiarazioni, perché il giorno successivo sono state rese note dalla stampa le prime anticipazioni sui contenuti del nuovo DL Semplificazioni, che, duole dirlo, non vanno affatto nella direzione di quanto affermato dal Ministro. Da quello che viene riportato dai giornali le misure principali in ambito del digitale sarebbero:

  • sanzioni da 10.000 a 100.000 euro per i Dirigenti che pongono ostacolo alla digitalizzazione della PA laddove non trasmettano ad Agid i dati necessari per monitorare lo stato di avanzamento dell’Agenda Digitale;
  • potere per l’Agenzia di sostituire i Dirigenti renitenti con appositi commissari ad acta;
  • le ormai “solite” sanzioni pecuniarie per i Dirigenti inadempienti

Premesso che sono assolutamente favorevole a prendere provvedimenti nei confronti dei dirigenti che ostacolano il processo di trasformazione digitale, che indubitabilmente esistono, non serve a nulla un inasprimento delle sanzioni, basterebbe applicare davvero le Leggi attuali, mai attuate, che da anni, anzi, lustri, prevedono sanzioni di diversa natura, anche a livello disciplinare e pecuniario.

Per (dolorosa) esperienza personale (mi trovai in contenzioso con altro Dirigente che si opponeva alla pubblicazione sul sito istituzionale di un modulo per la presentazione di un’istanza, obbligatorio ai sensi dell’art. 35 del Dlgs. 33/2012, con deferimento di ufficio alla Commissione disciplinare dell’Ente in caso di volontaria omissione; andò a finire che invece che applicare la sanzione prevista mi ritrovai io con un lusinghiero giudizio di “incapacità di mantenere i corretti rapporti con gli altri dirigenti dell’Ente” da parte del NUV) so che queste leggi non vengono mai applicate, anzi, il rischio è che colpito sia comunque l’RTD dell’Ente, sebbene vittima, come nel mio caso, dell’ostruzionismo altrui.

Sul fatto che sia poi Agid a governare tutto questo, fino addirittura ad arrivare a sostituirsi, commissariando l’Ente, spero davvero si tratti di una svista, perché si andrebbe contro ogni buon senso ed evidenza.

Questa idea, sempre più imperante a Roma, che le PAL siano inadeguate e gli uffici centrali al contrario inappuntabili ed addirittura capaci, se fosse loro consentito, di sostituirsi alle prime, ottenendo migliori risultati e risolvendo tutti i problemi, è davvero ridicola, fino a diventare imbarazzante, visto che le cronache sono piene di esempi, proprio nel digitale, di istituzioni centrali inadempienti, siti che inanellano costantemente pessime figure e ogni altra sorta di problema. Con tutto il rispetto, prima di proporre certe cose sarebbe utile farsi un serio esame di coscienza.

In ogni caso, se queste sono davvero le misure su cui fare affidamento per il rilancio del Digitale, credo proprio che non potremo essere fiduciosi sul futuro. Al contrario avremmo sempre più burocrazia con il rischio che l’attività dei dirigenti, specie laddove nominati RTD, si limiti a scrivere le relazioni per Agid.

Suggerimenti e segnalazioni

Termino ritornando sulla lettera del Ministro per aderire ad un suo invito. Alla fine della lettera il Ministro scrive: “L’opportunità del PNRR è straordinaria, soprattutto in quest’ultima direzione, per la quale suggerimenti e segnalazioni sono davvero i benvenuti”.

Se davvero le intenzioni sono quelle esplicitate nella lettera e sopra riportate, un elenco di segnalazioni e suggerimenti, molto lontano dall’essere esaustivo, potrebbe comunque essere questo:

  • assegnare ai comuni risorse adeguate, non di certo i 50 milioni del Fondo per l’Innovazione che, come già sopra osservato, hanno prodotto più danni che altro, per contributi a volte inferiori ai mille(!) euro, non vincolandole, come successo per il fondo destinato ai piccoli comuni, ad interventi fatti da enti pubblici più grandi;
  • definire per questi delle politiche ad hoc, che rispettino le loro specificità, smettendola di vederli come dei semplici sportelli dell’Amministrazione centrale; applicare insomma un modello collaborativo e non accentratore, più consono anche con i dettami Costituzionali;
  • stimolare con forza le aggregazioni territoriali (Unioni, Consorzi, Comunità Montane, ecc.) unica chance possibile e praticabile per raggiungere gli obiettivi fissati dall’Agenda Digitale, rendendole effettive e reali espressioni del territorio e contestualmente fornendo loro adeguati fondi e dotazioni organiche in grado di supportare efficacemente i singoli Enti;
  • Fare in modo che lo Stato fornisca tempestivamente i servizi che è tenuto a dare:
    • emanare tempestivamente tutti i decreti attuativi mancanti da anni, in alcuni casi da decenni e che impediscono alle norme di diventare operative (solo per citarne alcuni: le LLGG per il CAD, che attendiamo da 16 anni, costantemente rimandate, il Decreto di cui all’art. 3-bis comma 3-bis del CAD, in grado di rendere operativa la comunicazione telematica fra PA e cittadini – sulla carta obbligatoria dal primo gennaio 2013 – anche per chi è sprovvisto di domicilio digitale)
    • semplificare e coordinare la normativa, rendendola realmente adatta all’uso del digitale, evitando inoltre che interessi di particolari categorie vadano ad intaccarne l’impianto complessivo;
    • realizzare e mettere in esercizio tempestivamente ed efficacemente tutte le piattaforme abilitanti; nonostante l’incessante propaganda mediatica su molte di queste siamo al palo o in grave ritardo (il Domicilio Digitale per le persone fisiche, atteso da 8 anni, ancora risulta disperso, anche nel PNRR, gli stessi SPID, App IO, nonostante i recenti progressi, sono ancora lontani dopo anni, dall’essere strumenti maturi e pienamente funzionali, i sistemi di cui all’art. 50-ter e 40-ter solo abbozzati, lo stesso PagoPa non è immune da problemi)

Sarebbe già un bel passo avanti.

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