FREEDOM OF INFORMATION ACT

Trasparenza, nuovi obblighi informativi e sanzioni per i dirigenti

L’ANAC ha pubblicato, in consultazione pubblica, una linea guida effettivamente operativa che, sulla base della norma, chiarisce molto bene l’ambito di applicazione dei soggetti interessati e in particolare delle figure dirigenziali che, con il FOIA, ora sono sottoposti agli stessi obblighi informativi degli organi politici e soggetti analoghi

Pubblicato il 23 Dic 2016

Francesco Addante

consulente in trasparenza PA

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Dopo le linee guida sui dati a pubblicazione obbligatoria e aggiuntivi, il 20 dicembre scorso sono state pubblicate quelli recanti ‘indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 in merito agli «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016’.

Una consultazione che, dovendo terminare il 12 gennaio 2017, diverrà definitiva presumibilmente a marzo, quando, effettivamente i nuovi soggetti interessati dalle nuove disposizioni potranno produrre i dati tenendo conto degli emolumenti effettivamente erogati nell’anno precedente.

Pertanto non si tratta di un ritardo rispetto all’entrata in vigore delle disposizioni del FOIA e alle indicazioni rese note dall’ANAC con il PNA 2016, in merito alla sua attività di vigilanza, valevoli sin dal 23 giugno 2016, in quanto l’Autorità ritiene ragionevole (anche se al momento ancora in versione non definitiva) stabilire che, ad eccezione di coloro che svolgono le funzioni a titolo gratuito (i quali fino al 23 dicembre 2016 dovevano continuare a rendere evidenti le informazione di propria competenza), la pubblicazione dei dati relativi ai titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo, già ricompresi nell’ambito di applicazione dell’art. 14, ai sensi del testo previgente, continui ad essere effettuata secondo le normali scadenze già previste in precedenza. Mentre, invece, saranno interessati dalla nuova disciplina i dirigenti e i titolari di posizioni organizzative con deleghe o funzioni dirigenziali e i titolari di incarichi politici, in carica e cessati, nei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti. Per quest’ultimi, al fine di agevolarli negli oneri di pubblicazione che altrimenti avrebbero un forte impatto organizzativo, si precisa che si terrà conto di quelli in carica o cessati dal 1° gennaio 2017. Ossia, entro il 31 marzo 2017 devono risultare pubblicati tutti i dati di cui all’art. 14, fatta eccezione delle dichiarazioni reddituali previste alla lett. f) e cioè entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche e riferiti all’anno 2016.

Una linee guida molto dettagliata che per agevolare le P.A. nei loro adempimenti fornisce loro indicazioni effettivamente operative riportando gli allegati:

Ma soprattutto si fa chiarezza circa l’applicabilità delle disposizioni che, oltre ad essere vigenti per chi esercita un “indirizzo politico-amministrativo”, sull’organizzazione e sull’attività dell’ente, riguardano anche:

  • i titolari di incarichi politici non di carattere elettivo, come ad esempio gli assessori,
  • gli organi di indirizzo politico, il presidente e i consiglieri di circoscrizione comunale in quanto organi elettivi,
  • i soggetti incaricati della liquidazione, nel caso di liquidazione di enti pubblici, qualora svolgano le funzioni dei titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo,
  • i componenti (tranne quelli gratuiti dal 23 dicembre ma in realtà già dal 23 giugno) degli organi che, pur non espressione di rappresentanza politica, siano titolari di poteri di indirizzo generale con riferimento all’organizzazione e all’attività dell’amministrazione cui sono preposti,
  • i commissari straordinari, ogni qualvolta il decreto di scioglimento attribuisca loro i poteri del sindaco e/o della giunta e del consiglio essendo titolari degli stessi poteri, anche se sostitutivi, ma non i commissari ad acta nominati per il compimento di singoli atti.

Inoltre si precisa che la deroga contemplata nel co. 1-bis dell’art. 14 circa l’attribuzione a titolo gratuito (e solo in modo circoscritto esclusivamente alle ipotesi in cui la gratuità sia prevista da disposizioni normative e statutarie) per gli incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo (ovvero senza la corresponsione di alcuna forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza) non può essere estesa anche agli incarichi espressione di rappresentanza politica.

Se il FOIA estende gli adempimenti informativi circa il patrimonio e reddito anche ai dirigenti, su quest’ultimi è stata introdotta un’ulteriore rilevante misura di trasparenza per l’obbligo di pubblicazione dell’importo complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica al fine di controllare il limite massimo delle retribuzioni fissato per i dipendenti pubblici, mediante la tempestiva disponibilità e conoscibilità del dato aggregato. Si tratta del tetto retributivo di 240.000 euro, quale livello remunerativo massimo onnicomprensivo annuo, al lordo di contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali.Tra gli emolumenti complessivi devono essere compresi gli stipendi e le altre voci di trattamento fondamentale, le indennità e le voci accessorie, nonché le eventuali remunerazioni per consulenze, incarichi aggiuntivi conferiti dalle amministrazioni pubbliche, anche diverse da quelle di appartenenza e dalle società partecipate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni.

Per i dirigenti valgono le stesse indicazioni degli Organi politici ma con degli adeguamenti. L’atto di nomina o di proclamazione è sostituito, ad esempio, dal provvedimento di incarico, né i dirigenti devono rendere le dichiarazioni concernenti le spese relative alla campagna elettorale, mentre, invece, occorre dare evidenza delle eventuali componenti variabili e di quelle legate alla valutazione di risultato per i compensi di qualsiasi natura legati all’assunzione dell’incarico. L’obbligo di pubblicazione è da intendersi riferito agli incarichi amministrativi di vertice, di funzione dirigenziale, sia interni che esterni, compresi quelli nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni, ai dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali ma che svolgono funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall’ordinamento. Per coloro che si trovano in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, i dati previsti dall’art. 14 sono pubblicati dall’amministrazione in cui il dirigente presta servizio.

Tra gli incarichi conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, sono riconducibili anche i titolari di incarichi fiduciari presso gli uffici di diretta collaborazione, quali, ad esempio, capi di gabinetto, capi delle segreterie particolari e tecniche, capi degli uffici legislativi.

Per i dirigenti sanitari, come già acclarato dalle linee guida sui dati a pubblicazione obbligatoria, tutti i soggetti appartenenti alla dirigenza sanitaria (specificati all’art. 41, co. 2 e quindi anche il direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo, i responsabili di dipartimento e di strutture semplici e complesse) debbano assolvere agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 14, al fine di non creare situazioni di disparita di trattamento fra comparti e all’interno di enti. Inoltre e’ da ritenersi assimilata a tali posizioni (ivi compresi i dirigenti amministrativi e i titolari di posizioni organizzative con funzioni dirigenziali) la figura del direttore dei servizi socio sanitari, laddove prevista dalla legislazione regionale, e quindi sottoposta agli obblighi di trasparenza dell’art. 14. Sono, invece, esclusi i dirigenti medici e i dirigenti professionali e tecnici che non svolgono un incarico gestionale in senso proprio di direzione di strutture. Inoltre, superando il consueto difetto di coordinamento normativo, si ritiene che l’attività professionale intra moenia sia da valutare ai fini della pubblicazione dei compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica, previsti all’art. 14, co. 1, lett. c).

Si estendono gli obblighi dei dirigenti anche ai titolari di posizione organizzativa delegati, entro un periodo determinato, di alcune competenze per specifiche e comprovate ragioni di servizio con particolare riferimento ai funzionari che, per esigenze di funzionalità operativa, hanno ricevuto la delega a funzioni relative agli uffici di cui hanno assunto la direzione interinale e i connessi poteri di adozione di atti e in particolare nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le cui funzioni possano essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi. Disposizioni che valgono anche negli enti locali con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.

Per i soggetti cessati dall’incarico si precisa che tutti i soggetti destinatari dell’art. 14 sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l’ultima attestazione che sarà pubblicata tempestivamente dal sito dal quale occorrerà, invece, rimuovere la prima dichiarazione patrimoniale e le successive variazioni rese da parte dell’interessato nel corso dell’incarico. Inoltre tali soggetti sono tenuti a trasmettere all’amministrazione, ai fini della pubblicazione, copia della dichiarazione riferita ai redditi dell’anno di cessazione (es. nel caso di cessazione a febbraio 2017 è depositata sia la dichiarazione dei redditi 2016, da presentarsi nel 2017, sia la dichiarazione dei redditi 2017 da presentarsi nel 2018).

Differentemente da quanto accade per le dichiarazioni patrimoniali e reddituali rese dal coniuge non separato e dai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi abbiano acconsentito alla pubblicazione, decorsi i tre anni successivi alla cessazione dell’incarico, i dati e i documenti di organi politici e dirigenti sono accessibili ai sensi dell’art.5 del d.lgs. 33/2013, ovvero mediante istanza di accesso civico (definito impropriamente) generalizzato. I dati concernenti la “situazione patrimoniale complessiva” si intendono, oltre alla dichiarazione dei redditi, anche quelle concernenti i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, la titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società ma esclusi i titoli obbligazionari, i titoli di Stato, o altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, sicav o intestazioni fiduciarie.

La sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro, applicabile anche in caso di omessa comunicazione delle variazioni e della omessa trasmissione annuale della dichiarazione dei redditi prevede (una sorta di gogna pubblica) che il relativo provvedimento venga pubblicato sul sito internet dell’amministrazione. Essa riguarda non solo i diretti interessati ma anche i responsabili della mancata o incompleta comunicazione dei dati e delle informazioni che per questo motivo dovranno essere individuati all’interno della sezione dedicata alla trasparenza nei PTPC. Nessuna sanzione è applicabile, invece, nei confronti del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado.

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