Il regolamento in gu

AI Act, da oggi è “ufficiale”: come cambiano le regole per l’IA



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L’AI Act, in vigore dal 13 luglio, sarà applicabile dal 2 agosto 2026. Questo regolamento definisce per la prima volta cosa sia un sistema di IA e introduce un approccio basato sul rischio, vietando pratiche come il social scoring e le tecniche manipolatorie occulte

Pubblicato il 12 lug 2024

Massimo Borgobello

Avvocato a Udine, co-founder dello Studio Legale Associato BCBLaw, PHD e DPO Certificato 11697:2017



openai dev day api

Il Regolamento europeo 2024/1689 – noto come AI Act – è stato pubblicato oggi, 12 luglio 2024, ed entrerà in vigore da domani, 13 luglio. Si applicherà in via definitiva, però, dal 2 agosto 2026. Da oggi, però, nessuno al mondo potrà ignorare la legislazione europea sull’intelligenza artificiale.

Una data storica per le leggi della robotica

Per quanto la piena entrata in vigore sia differita al 2 agosto 2026, non c’è dubbio che ci ricorderemo il 12 luglio 2024, perché le leggi della robotica sono diventate realtà.

Vero che molti software di IA venivano già “bloccati” o da interventi del Garante privacy o da temporanei blocchi normativi (in Italia, almeno fino al dicembre 2023), ma oggi è “ufficiale” ciò che si può fare e ciò che invece, è vietato.

Niente più fughe in avanti di Comuni o di Uffici di polizia locale, iniziative ministeriali e simili: nei settori ad alto rischio si dovrà provvedere con norma primaria e sotto la sorveglianza dell’autorità giudiziaria o di altra autorità amministrativa.

Che succede ora

Non si può dire che la pubblicazione in Gazzetta ufficiale determini effetti pratici diversi dall’approvazione definitiva: il testo era già consolidato e la pubblicazione è solo un passaggio necessitato di un iter legislativo sostanzialmente concluso e definito ma non ancora formalmente archiviato.

La differenza concreta più apprezzabile, tuttavia, si manifesterà nella pratica perché anche chi non ha seguito il dibattito – peraltro notevole – sul testo normativo ora ha l’obbligo giuridico di conoscerlo e, se non di applicarlo direttamente, quantomeno di non violarlo.

Vediamo, quindi, quantomeno per i ritardatari, quali sono le principali novità introdotte dal Regolamento UE 24/1689 – finalmente ha un “numero” –, per tutti AI Act.

Prima definizione legislativa al mondo di sistema di IA

Per quanto possa non apparire così rilevante, in realtà aver definito in via normativa cosa sia un sistema di IA è un fatto “legislativamente” storico.

L’articolo 3, numero 2 dell’AI Act definisce il sistema di intelligenza artificiale come “un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall’input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali”.

La novità consiste nell’aver individuato nel grado variabile di autonomia e nell’adattabilità le caratteristiche peculiari della capacità del software di generare output a partire da input dati.

Approccio basato sul rischio (risk based thinking)

L’approccio basato sul rischio è determinato sia dalla scelta di operare secondo i sistemi più avanzati degli standard normativi volontari ISO, sia dal più generale principio di precauzione, caposaldo della normativa europea e della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione.

I rischi connessi all’impiego dell’IA sono classificati come inaccettabili – con conseguente divieto di determinate pratiche – alti, bassi e trascurabili.

Per le pratiche ad alto rischio sono previste limitazioni sia di modalità utilizzo che di procedura per l’impiego, mentre per gli altri sistemi è prevista “solo” – e ragionevolmente – la compliance ordinaria.

Pratiche vietate per rischio inaccettabile

L’elenco è contenuto all’articolo 5 ed è molto lungo – per fortuna.

Dovendo individuare – per dovere di sintesi – le più rilevanti in assoluto, si può dire che spicchino il divieto di social scoring e di impiego di tecniche manipolatorie.

Il social scoring

Il social scoring – detto anche, con locuzione orrenda, “cittadinanza a punti”- è una pratica che lega le prestazioni assistenziali di Stato ed enti locali alla condotta del cittadino.

Se entro limiti minimali può essere tollerata – ad esempio legando uno sconto sulle tasse sui rifiuti in caso di oculatissima differenziazione della raccolta differenziata – questa pratica può arrivare ad escludere un soggetto dall’accesso alle abitazioni popolari o, addirittura, dal diritto di voto (quantomeno in linea teorica).

La scelta del legislatore europeo è per il ban assoluto; perché l’ipersorveglianza necessariamente legata a queto sistema è – correttamente – considerata intollerabile.

Le tecniche di manipolazione occulta

Le tecniche di manipolazione occulta sono, invece, legate al contesto pubblicitario o, più in generale, propagandistico.

Si tratta di sistemi di IA che, attraverso micromanipolazioni di video e audio inviano messaggi direttamente al subconscio dello spettatore o ascoltatore, bypassando completamente il lato conscio del destinatario “dell’ordine”.

Anche in questo caso la pratica è totalmente vietata.

Pratiche ad alto rischio

Sono riconosciute come tali, ad esempio, il riconoscimento facciale in real time in luoghi pubblici ed il riconoscimento delle emozioni.

Il primo potrà essere impiegato solo per il perseguimento di gravi reati (tassativamente elencati) e per la ricerca di persone scomparse.

Il legislatore europeo ha posto dei limiti generali e spetterà ai singoli Stati membri decidere se e come impiegare questi sistemi, che dovranno comunque sottostare al vaglio dell’Autorità giudiziaria.

Si prospetta, quindi, una modalità di approvazione di impiego simile a quella delle intercettazioni telefoniche ed ambientali.

Il sistema di riconoscimento delle emozioni, invece, soggiace a limiti meno severi, rimanendo vietato solo nel contesto lavorativo e scolastico.

Chi scrive avrebbe preferito un ban assoluto.

Conclusioni

Se nella prima metà del 2024 qualcuno ha potuto ignorare l’AI Act, a partire dal 12/13 luglio 2024 ciò non sarà più possibile o, quantomeno, ammissibile per gli operatori del settore dell’IA.

Va detto che moltissime questioni sono ancora aperte e che molti settori – quello militare su tutti – sono espressamente esclusi dall’ambito applicativo dell’AI Act.

L’intento del legislatore europeo è creare uno spazio di mercato dell’Unione con una corretta regolamentazione e con un sistema di tutela dei cittadini: vedremo sul campo se queste leggi della robotica funzionano.

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