L’intelligenza artificiale e il diritto d’autore rappresentano due mondi destinati a intersecarsi sempre più spesso.
Mentre l’IA continua a ridefinire i confini dell’innovazione tecnologica, sorge inevitabilmente la questione di come proteggere le opere creative in un contesto dove i dati sono il fulcro dell’apprendimento automatico.
Le aziende leader del settore, come Google e OpenAI, cercano di imporre il loro potere sul legislatore americano, col rischio di un forte indebolimento del sistema giuridico posto a difesa del diritto d’autore, qualora le loro richieste venissero accolte.
Vediamo perché.
Con due distinti documenti, entrambi in data 13 marzo 2025, i delegati delle società Google e Open AI hanno fornito le loro risposte alla richiesta di informazioni ricevuta dalla “National Science Foundation” e dall’”Ufficio per le Policy della Scienza e della Tecnologia” statunitensi, in merito allo sviluppo di un piano di azione governativo in materia di intelligenza artificiale[1].
Indice degli argomenti
La posizione di OpenAI sulle normative cinesi
OpenAI[2] – impresa con quartier generale a San Francisco, diretta da Sam Altman e appartenente per il 49% delle azioni al Gruppo Microsoft – ha espresso una posizione molto critica nei confronti dei modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina.
Essa contesta il fatto che “Deepseek”, il principale competitor cinese nel settore, sia un soggetto i cui modelli di intelligenza artificiale, facenti capo a una realtà controllata e sovvenzionata dal governo di Pechino, mettano a repentaglio la sicurezza degli utenti e lo stesso equilibrio politico e sociale a livello internazionale.
Tanto sarebbe ascrivibile al fatto che le leggi in vigore in tale paese, irrispettose della tutela dei dati utilizzati per allenare e fare funzionare i modelli di IA, potrebbero imporre alle imprese del settore la condivisione delle informazioni raccolte sul web con gli enti governativi dello stato, così violando la segretezza di dati sensibili fondamentali per l’ordinamento statuale americano.
Le richieste di OpenAI al Governo Usa: bando per l’AI cinese
Per tali ragioni, OpenAI chiede al proprio governo che venga ordinato il bando dei modelli di IA cinesi dal mondo occidentale, garantendo al contempo la libera esportazione da parte delle imprese statunitensi produttrici di chip per i servizi di IA in tutti i paesi “che si impegnano a rispettare i principi democratici dell’IA” e non solamente nei 18 paesi contemplati dal provvedimento emesso nel corso della presidenza Biden, situati per lo più nell’Europa occidentale, oltre che in Canada, Australia e Giappone.
L‘approccio di Google alla regolamentazione dell’AI
Concetti analoghi a quelli ora enunciati animano il position paper di Google[3] che, con toni meno animosi della sua concorrente Open AI, avuto riguardo alle problematiche da quest’ultima evidenziate, ha sottolineato la necessità di adottare politiche economiche volte a sviluppare nuove forme di energia, atte a soddisfare il fabbisogno crescente del settore degli apparati di intelligenza artificiale, come pure di incrementare l’ambito della ricerca e dello sviluppo nel settore, attraverso collaborazioni sinergiche fra il settore privato e quello pubblico.
Nello stigmatizzare l’adozione di norme a livello statale che creino un impaccio allo sviluppo delle nuove frontiere dell’intelligenza artificiale, le due imprese auspicano che si operi attraverso una regolamentazione federale che fornisca linee direttive omogenee sulla materia.
Responsabilità degli sviluppatori e distribuzione dei modelli di IA
Inoltre, Google e Open AI rigettano l’ipotesi dell’adozione di norme volte ad attribuire criteri di responsabilità facenti capo agli sviluppatori degli apparati di IA, ritenendo più idoneo a tale riguardo assegnare tali oneri ai distributori dei programmi, i quali si troverebbero – in base a quanto dichiarato dai proponenti – nella posizione migliore per valutare i rischi derivanti dall’utilizzo dei modelli di intelligenza artificiale sviluppati dall’industria tecnologica[4].
Tutela del diritto d’autore e pratiche di fair use
L’argomento che in questo contesto più ci interessa, costringendoci a una sommaria ed incompleta enunciazione dei molti temi sottoposti al governo U.S.A. dai due colossi tecnologici in considerazione, è quello del rapporto fra tutela del diritto d’autore e intelligenza artificiale, argomento che rappresenta un nodo centrale nella crescita e nello stesso funzionamento ai livelli più elevati dei modelli di IA.
La posizione di OpenAI: escludere limitazioni all’acquisizione dei dati necessari all’addestramento degli apparati di IA
Le posizioni delle due imprese di cui abbiamo esaminato le istanze rivolte all’amministrazione centrale del Governo Trump per la crescita di una nuova economia basata sull’IA, sul punto collimano: alla stregua delle loro valutazioni è indispensabile escludere limitazioni all’acquisizione dei dati necessari all’addestramento degli apparati di IA che – secondo quanto afferma OpenAI – “sono istruiti a non replicare (i.e. “riprodurre”) le opere tutelate per lo sfruttamento da parte del pubblico” in quanto essi estrarrebbero da esse solamente gli schemi, le strutture linguistiche e i fattori che influenzano il comportamento dei programmi sviluppati dall’azienda.
Per tali ragioni, il comportamento degli sviluppatori dei modelli di intelligenza artificiale dovrebbe essere considerato, avuto riguardo all’acquisizione e al trattamento dei dati non di pubblico dominio (i quali ultimi sono di per sé stessi di libera utilizzazione), quale esercizio della dottrina del “fair use”[5].
Si tratterebbe, secondo le tesi di OpenAI, di garantire agli sviluppatori degli algoritmi di IA, il libero accesso al materiale che risulti disponibile al pubblico sulle reti telematiche, in particolare ai contenuti scientifici e sociali, anche ove essi riguardino opere tutelate dal diritto d’autore. Ciò eviterebbe ai detentori dei sistemi di intelligenza artificiale di dovere intraprendere lunghe trattative sulla cessione dei diritti (pag. 5, ultimo paragrafo, del documento di OpenAI).
Il medesimo criterio sopra descritto, in base al documento di OpenAI, dovrebbe sostenere l’accesso degli sviluppatori di sistemi di IA a talune categorie di dati personali degli utenti, facendo leva sia su apposite disposizioni da emanare, che sulle eccezioni già previste dalla legge le quali permettono il trattamento dei dati personali accessibili al pubblico[6], evitando in tal modo conflitti involontari fra i diritti rivendicati dagli utenti con i sistemi di IA.
In questa maniera si eviterebbero anche le possibili frizioni fra l’implementazione di nuove tecnologie e i principi di tutela del diritto d’autore ovvero la creazione di altri impedimenti che si possano frapporre allo sviluppo dei modelli di intelligenza artificiale. Analogamente, sostiene Open AI,si dovrebbe operare nei confronti di quei brevetti che sono stati concessi per errore nell’ambito del settore della tutela degli algoritmi e degli apparati di IA e che pertanto andrebbero revocati.
La posizione di Google: riconoscere le eccezioni del “Text & Data Mining”
La posizione di Google, più stringata e meno dettagliata rispetto a quelle di Open AI nelle pretese verso misure che vadano a incidere sugli assetti normativi esistenti, oltre che appoggiarsi al principio della legittimità dell’uso trasformativo delle opere dell’ingegno già tracciato dalla sentenza della Corte Suprema U.S.A. nel caso “Warhol”, chiede il riconoscimento, anche nell’ordinamento giuridico statunitense, dell’applicazione nei confronti dei modelli di IA delle eccezioni del “Text & Data Mining[7]“.
Come noto, tale eccezione – elaborata in seno alla dottrina comunitaria europea[8] – è stata di recente applicata in alcuni giudizi svoltisi di fronte ai tribunali dell’Unione Europea, la cui estensione alla normativa degli U.S.A., sulla scorta dei suggerimenti delle imprese compulsate, dovrebbe consentire alle aziende del settore dell’intelligenza artificiale di addestrarsi più liberamente su contenuti protetti dal diritto d’autore, estraendoli dai “big data” pubblicamente accessibili.
AI e diritto d’autore: eccezioni normative e casi giuridici
La suddetta eccezione, nel testo della disposizione introdotto dalla Direttiva 790/2019/EU[9], sensibilmente modificato rispetto a quello della Direttiva Infosoc del 2001, è stata oggetto di interpretazione da parte dei tribunali tedeschi[10], segnatamente dalla Corte di Amburgo (Landgericht Hamburg – R.G. 310 O 227/23).
In questo caso, come è stato evidenziato nel nostro sopra ricordato contributo pubblicato su questa testata, le attività svolte dall’apparato di intelligenza artificiale sono state dichiarate lecite in quanto aventi finalità di natura scientifica, nell’ambito di un caso di acquisizione di un contenuto protetto (una fotografia d’autore), estratto da una banca di dati aperta al pubblico, in assenza dello “scopo di lucro” da parte del gestore dell’apparato di intelligenza artificiale.
La circostanza della presenza di un uso commerciale dei contenuti protetti oggetto di libera acquisizione dalla rete attraverso atti di estrazione TDM appare di importanza centrale nella lettura e nell’interpretazione delle norme vigenti nell’Unione Europea.
Il medesimo criterio dovrebbe essere quindi preso in considerazione negli Stati Uniti ove tale eccezione trovasse applicazione, al fine di evitare scontri giudiziari sistematici e massivi con i titolari dei diritti di proprietà intellettuale, quali quelli che sono stati richiamati in nota nel corso di questo lavoro.
Sul versante che riguarda il nostro paese, giunge utile per meglio comprendere il tema della tutela del diritto d’autore nel contesto dei sistemi di intelligenza artificiale, quanto è stato previsto dal nostro legislatore nel DDL di iniziativa governativa recante: “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale” approvato dal Senato della Repubblica il 20 marzo 2025[11].
Tale provvedimento, nel fare riferimento e lasciando impregiudicato quanto stabilito dal Regolamento dell’Unione Europea 2024/1689 in materia di IA[12], modifica la vigente legge italiana sul diritto d’autore, prevedendo, attraverso la modifica del suo art. 1, che la tutela esclusiva spettante agli autori concerne le opere creative dell’ingegno “umano,” precisando che dette opere sono da considerare tutelate “anche laddove create con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché costituenti risultato del lavoro intellettuale dell’autore”.
Questa integrazione delle norme regolatrici del diritto d’autore risulta pienamente in linea con la recente linea giurisprudenziale della nostra Corte di legittimità[13] la quale ha appunto statuito che il riconoscimento della tutela giuridica di un’opera creativa realizzata con il supporto di un sistema algoritmico, quale quello dell’intelligenza artificiale, non è precluso qualora l’apporto umano risulti prevalente rispetto a quello del modello impiegato[14].
AI e diritto d’autore nel DDL italiano
Per quanto concerne il ricorso all’estrazione di testo e di dati effettuato ai fini dell’addestramento dei sistemi di intelligenza artificiale, il disegno di legge del nostro Governo mira ad introdurre un Art. 70-septies nella Legge sul diritto d’Autore. Il DDL, nel fare salva l’applicazione delle norme della C.U.B.,[15] prevede che “(…) le riproduzioni e le estrazioni da opere o da altri materiali contenuti in rete o in banche di dati a cui si ha legittimamente accesso, ai fini dell’estrazione di testo o di dati attraverso modelli e sistemi di intelligenza artificiale, anche generativa, sono consentite in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 70-ter e 70-quater”.
Condizioni per l’uso dei dati nella ricerca
Sulla scorta del confronto e dell’interpretazione sistematica di tali norme interne, appare evidente che il nostro legislatore voglia prescrivere che l’accesso ai dati debba avvenire da parte degli organismi di ricerca e degli istituti di tutela del patrimonio culturale – come definiti precisamente dalla legge – a condizione che essi, alternativamente:
a) operino senza scopo di lucro o reinvestano gli utili in attività di ricerca scientifica;
b) ovvero perseguano finalità di interesse pubblico riconosciuta da uno Stato dell’Unione Europea.
In ogni caso, stabilisce l’art. 70-quater LDA, l’estrazione di testo e di dati è subordinato al fatto che i titolari dei diritti non se ne siano riservati l’utilizzo esclusivo e a condizione che le riproduzioni possano essere conservate da chi si avvale dell’eccezione per il tempo necessario alla loro estrazione.
Disposizioni penali e deepfake
Alle norme sopra esaminate, il DDL governativo aggiunge alcune disposizioni penali – fra le quali segnaliamo quelle previste per contrastare “l‘illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale” – fattispecie riguardante principalmente i cosiddetti deepfake, che viene fatta ricadere nel novero dell’art. 171 (e non dell’art. 171-ter) LDA, norma penale che prevede sanzioni meramente pecuniarie, tanto da potere essere considerate inadeguate per il contrasto alle violazioni poste in essere con grave danno per i titolari dei diritti d’autore.
Sulla scorta di queste brevi notazioni circa le aspettative dei giganti del web che dominano il settore dell’intelligenza artificiale, da una parte, e le misure che il nostro paese intende adottare per prevenire il rastrellamento sul web dei contenuti protetti dal diritto d’autore, dall’altra, appare difficile prevedere se sarà possibile giungere a una posizione di bilanciamento degli interessi e prevenire un forte indebolimento del sistema giuridico posto a difesa del diritto d’autore, qualora le richieste delle imprese sviluppatrici dei sistemi di IA statunitensi venissero accolte dal loro legislatore.
AI e diritto d’autore: sfide giuridiche globali
Vi è, infatti, in questo tempo di contrasti fra il mondo occidentale e l’espansionismo economico orientale, la sensazione che più che il rispetto delle norme e dei trattati internazionali stia trovando spazio il cosiddetto “realismo giuridico”, nel significato a tale termine attribuito dal prof. Rolando Quadri[16], il quale sosteneva che il diritto internazionale non si basasse sulle regole scritte ma sul “criterio dell’effettività”, in cui il principio, consolidatosi nel tempo, del “pacta sunt servanda”, viene sostituito dal potere reale di chi è effettivamente in grado di esercitarlo.
Note
[1] La consultazione pubblica deriva da un Executive Order del Presidente Donald J. Trump e si può trovare qui: https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/2025/02/public-comment-invited-on-artificial-intelligence-action-plan/
[2] Il file depositato da Open AI nel termine stabilito del 15 marzo 2025 dal Governo U.S.A. si può leggere in questa pagina web: https://cdn.openai.com/global-affairs/ostp-rfi/ec680b75-d539-4653-b297-8bcf6e5f7686/openai-response-ostp-nsf-rfi-notice-request-for-information-on-the-development-of-an-artificial-intelligence-ai-action-plan.pdf
[3] La presa di posizione di Google sulle questioni relative al piano di azione americano per lo sviluppo dell’IA è raggiungibile a questo collegamento ipertestuale: https://static.googleusercontent.com/media/publicpolicy.google/en//resources/response_us_ai_action_plan.pdf
[4] Si ricorda in proposito quanto scritto sulla normativa in tema di responsabilità per gli sviluppatori di sistemi di IA nello Stato della California. Ricordiamo che l’Assemblea dello Stato aveva approvato una rigorosa legge in materia, la cui promulgazione era stata rifiutata il 29 settembre 2024 dal Governatore Gavin Newsom. Qui si trova un approfondimento sul tema: https://www.agendadigitale.eu/mercati-digitali/leggi-sullia-il-veto-della-california-e-le-nuove-norme-italiane-che-inquietano-i-doppiatori/
[5] I punti salienti della dottrina del fair-use e delle implicazioni giuridiche dell’eccezione negli Stati Uniti d’America sono stati affrontati nei seguenti brani:
[6] In Italia, sul punto si è pronunciata la Corte di cassazione con l’ordinanza della Sez. I Civile del 25 maggio 2021, n. 14381, in un caso sottoposto alla Corte da parte del Garante per la Protezione dei Dati Personali e afferente alla necessità o meno del consenso dell’utente circa lo schema esecutivo di un algoritmo adottato da un’impresa tecnologica che impiegava un sistema automatizzato per l’elaborazione dei profili reputazionali degli utenti. Nel caso, molto complesso, portato all’esame del giudice di legittimità, quest’ultimo ha statuito che la finalità del trattamento deve essere precisamente conosciuta dall’utente i cui dati personali vengono trattati e non può essere sufficiente una generica adesione da parte di quello, qualora la medesima non sia corroborata da una scelta fatta in maniera ponderata, informata, libera, consapevole, come prescritto dal GDPR.
[7] Su questo tema, agenda Digitale ne ha proposto una chiara illustrazione in questo articolo: https://www.agendadigitale.eu/mercati-digitali/il-text-and-data-mining-nella-direttiva-ue-copyright-i-nodi-tecnici-giuridici-e-linguistici/
[8] Questo articolo illustra egregiamente i termini della questione: https://www.agendadigitale.eu/mercati-digitali/diritto-dautore-leccezione-di-text-and-data-mining-nella-direttiva-copyright/
[9] La Direttiva DSM ha ripreso tale eccezione – originariamente concepita dai Recital 8 e 9 e dagli artt. 2 e 3 della direttiva INFOSOC (2001/29/CE) – che all’art. 4 stabilisce la liceità delle “riproduzioni e le estrazioni effettuate da opere o altri materiali cui si abbia legalmente accesso ai fini dell’estrazione di testo e di dati, di opere o altri materiali”. Tale norma, così come è stata formulata, crea potenziali conflitti con le disposizioni a tutela del diritto d’autore quando venga applicata ad estratti di contenuti protetti dal D.A. Infatti, seppure l’articolo 3 della Direttiva DSM consenta il “Text and Data Mining” solo per le opere o gli altri materiali (come le banche di dati) ai quali le organizzazioni beneficiarie dell’eccezione “hanno accesso legale”, in base al Recital 14, (ultima parte) della Direttiva DSM, per “accesso lecito” si intende l’accesso ai contenuti in base ad accordi contrattuali, ma anche ai “contenuti liberamente disponibili online”. Questa interpretazione autentica della Direttiva può essere letta nel senso indicato dagli sviluppatori di sistemi di intelligenza artificiale di cui ci stiamo occupando, aprendo le porte ad un uso indiscriminato dell’eccezione stessa.
[10] Una prima decisione ha riguardato l’utilizzo di immagini fotografiche ed è stato trattato qui: https://www.agendadigitale.eu/mercati-digitali/foto-digitali-non-tutte-meritano-la-tutela-del-diritto-dautore-nellera-dellia/
[11] Questo DDL si pone in linea di continuità con il disegno di legge di iniziativa dei senatori Basso, Nicita, Misiani e Meloni, comunicato alla Presidenza del Consiglio in data 12 marzo 2024, con il titolo: “Norme per lo sviluppo e l’adozione di tecnologie di intelligenza artificiale”, attualmente all’esame delle Commissioni incaricate.
[12] La normativa dell’Unione Europea contenente regole armonizzate sull’intelligenza artificiale, è in vigore dal 1° agosto 2024 e si trova qui: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj?locale=it
[13] La decisione in questione è la seguente: Ordinanza N. 1107 della Cassazione civile pubblicata in data 16 gennaio 2023
[14] Negli Stati Uniti l’U.S.C.O. (lo United States Copyright Office) è pervenuto alla conclusione, con la pubblicazione della Terza Parte del suo report dal titolo: “Copyright e Intelligenza Artificiale” pubblicato il 29 gennaio 2025, che l’impiego dell’intelligenza artificiale non può dare luogo da sé stessa a opere protette dal diritto d’autore, ma può fungere da strumento atto a dare una forma diversa, a trasformare o adattare l’opera creativa di un essere umano.
Sulla medesima lunghezza d’onda si è pronunciata la Corte del Distretto della Columbia con sentenza del 18 marzo 2025 fra Stephen Thaler e l’U.S.C.O. di cui demmo notizia: https://www.agendadigitale.eu/mercati-digitali/copyright-negato-alle-opere-dellia-ma-la-sentenza-della-corte-usa-non-chiude-la-questione/
Anche in questo caso, la Corte di appello ha rigettato le istanze del Thaler, stabilendo che la legge protegge solo le opere create dagli esseri umani. Qui la sentenza: https://media.cadc.uscourts.gov/opinions/docs/2025/03/23-5233.pdf
[15] Qui il testo della “Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche riveduta a Bruxelles il 26 giugno 1948”: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1955/1092_1114_1122/it
[16] Per una breve lettura sull’argomento si può leggere questo brano di grande levatura giuridica: https://www.cannizzaro-sapienza.eu/sites/default/files/pubblicazione_allegato/cannizzaro.pdf