Tribunale di Milano

Apple dia i dati del figlio morto ai genitori: gli scenari dopo l’ordinanza milanese

I genitori di uno chef deceduto hanno diritto all’accesso dei suoi dati iPhone. Il Tribunale di Milano lo chiede ad Apple. L’ordinanza crea un nuovo filone giurisprudenziale, in un quadro però frammentato e confuso. Urge intervento del legislatore europeo

Pubblicato il 11 Feb 2021

Massimo Borgobello

Avvocato a Udine, co-founder dello Studio Legale Associato BCBLaw, PHD e DPO Certificato 11697:2017

Apple pay commissione ue

Con ordinanza del 10 febbraio 20201 il Tribunale di Milano, Sezione prima civile, ha ordinato ad Apple Italia S.r.l., a fornire assistenza ai genitori di un giovane chef deceduto in un sinistro stradale nel recupero dei dati dagli account nella procedura denominata “trasferimento” per consentire l’acquisizione delle credenziali d’accesso dell’ID Apple del figlio defunto.

L’ordinanza è motivata in maniera molto specifica in diritto ed è destinata a creare un filone giurisprudenziale sulla cosiddetta eredità digitale.

Eredità digitale, la vicenda e il ricorso d’urgenza 

La triste vicenda da cui origina l’ordinanza del Tribunale di Milano è nota e chiara: un giovane chef viene coinvolto in un sinistro stradale in seguito al quale, purtroppo, perde la vita.

Nel sinistro viene distrutto anche l’IPhone che conteneva le credenziali d’accesso al cloud in cui custodiva foto e video.

I genitori, nella speranza di poter recuperare il materiale salvato in cloud per iniziative future in memoria del figlio (nel ricorso viene prospettato, come esempio, un libro di ricette), si rivolgono ad Apple Italia S.r.l. per ottenere le credenziali di accesso all’I-Cloud.

Eredità digitale e mandato “post mortem”, quali regole e come gestirlo

Apple, per  consentire l’accesso al cloud, chiedeva “un ordine del tribunale che specifichi: 1) Che il defunto era il proprietario di tutti gli account associati all’ID Apple; 2) Che il richiedente è l’amministratore o il rappresentante legale del patrimonio del defunto; 3) Che, in qualità di amministratore o rappresentante legale, il richiedente agisce come “agente” del defunto e la sua autorizzazione costituisce un “consenso legittimo”, secondo le definizioni date nell’Electronic Communications Privacy Act; 4) Che il tribunale ordina a Apple di fornire assistenza nel recupero dei dati personali dagli account del defunto, che potrebbero contenere anche informazioni o dati personali identificabili di terzi” (citato dall’ordinanza del Tribunale di Milano, pag. 6).

Posto quindi che Apple opponeva l’esigenza di un “ordine” del Tribunale e che svariati requisiti indicati sono estranei all’ordinamento italiano, ai genitori non è rimasta altra via che l’azione giudiziaria.

Quest’ultima è stata proposta con ricorso secondo le forme previste degli articoli 669 bis e 700 del Codice di Procedura Civile, in via d’urgenza, per il rischio che, in seguito al passare del tempo, Apple distruggesse i dati del Cloud, come da sue condizioni di contratto.

L’ordinanza per obbligare Apple all’eredità digitale

Il Tribunale di Milano ha accolto le richieste dei genitori del defunto chef, vagliando in modo molto scrupoloso le ragioni di fatto e diritto a sostegno del ricorso.

In primo luogo, ha esaminato i requisiti di legge, ossia il periculum in mora ed il fumus boni iuris.

Il primo è costituito da un pregiudizio grave ed irreparabile che il ricorrente può subire se non vi è un intervento tempestivo del Tribunale: nel caso di specie, è stato individuato nel rischio di cancellazione dei dati in cloud previsto da Apple dopo un certo lasso di tempo.

Il secondo è la correttezza giuridica della richiesta che viene formulata col ricorso: qui si entra, quindi, nel merito della questione in fatto e diritto.

Sotto il profilo normativo, il Giudice milanese ha individuato negli articoli 2 terdecies del Decreto legislativo 101/2018 e 6, paragrafo 1, lettera f), del G.D.P.R.

l’articolo 2 terdecies del Decreto legislativo 101/2018 – rubricato “Diritti riguardanti le persone decedute” – dispone che: “-1. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione.2. L’esercizio dei diritti di cui al comma 1 non è ammesso nei casi previsti dalla legge o quando, limitatamente all’offerta diretta di servizi della società dell’informazione, l’interessato lo ha espressamente vietato con dichiarazione scritta presentata al titolare del trattamento o a quest’ultimo comunicata.3. La volontà dell’interessato di vietare l’esercizio dei diritti di cui al comma 1 deve risultare in modo non equivoco e deve essere specifica, libera e informata; il divieto può riguardare l’esercizio soltanto di alcuni dei diritti di cui al predetto comma.4. L’interessato ha in ogni momento il diritto di revocare o modificare il divieto di cui ai commi 2 e 3. 5. In ogni caso, il divieto non può produrre effetti pregiudizievoli per l’esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell’interessato nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessi”.

Sulla base di questa norma, visto che Apple non aveva rinvenuto alcun documento, scritto o digitale, in cui il giovane chef defunto avesse opposto divieto all’esercizio dei diritti riferiti ai dati personali, il Tribunale di Milano ha ritenuto legittima la richiesta.

L’esigenza di accedere al cloud per recuperare foto e video per iniziative in memoria del figlio, peraltro, è stato ritenuto fatto integrante un interesse meritevole di tutela per ragioni familiari dal Giudice.

Il passaggio più debole dell’ordinanza, tuttavia, è quello immediatamente successivo in cui si afferma che l’interesse familiare meritevole di tutela così individuato integra anche il perseguimento di un legittimo interesse ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f) del G.D.P.R.

Quest’ultima norma, infatti, è stata richiamata per “forzare” l’argomento più solido opposto da Apple: ossia il potenziale pregiudizio dei dati di terzi inseriti nel cluod e l’equivalenza indicata dal Giudice milanese non è motivata in maniera così stringente.

In altre parole, in futuro, sul punto, si potrà discutere molto.

Le conseguenze dell’ordinanza su eredità digitale

Apple non si è costituita, ma è stata comunque condannata alla rifusione delle spese di giudizio.

La scelta di non costituirsi in giudizio è coerente alla richiesta di un ordine del Tribunale inviata in risposta alle richieste dei genitori.

Apple, a questo punto, può proporre reclamo contro l’ordinanza, con una scelta forse poco coerente con la mancata costituzione.

Nel caso in cui non ottemperi all’ordine del Giudice- rimanga cioè inerte, senza impugnare o collaborare-, il legale rappresentante di Apple Italia S.r.l. potrebbe essere querelato per il reato previsto dall’articolo 388 del Codice penale, che punisce, per l’appunto, l’inottemperanza ad un rodine del Giudice.

Ma la questione di fondo è: Apple deciderà di adeguarsi alla normativa italiana in tema di diritto degli eredi all’eredità digitale dei defunti, cambiano policy, o proseguirà sulla linea tenuta, ossia richiedere di essere evocata in giudizio per acconsentire?

Conclusioni: l’eredità digitale, frammentata e sconosciuta

Il nostro ordinamento ha inserito la norma cardine richiamata nell’ordinanza del tribunale di Milano, ossia l’articolo 2 terdecies del Decreto legislativo 101/2018.

Resta però il fatto che, per esempio, che l’esercizio di questi diritti nei confronti di Google richieda espressamente di ricorrere alla giurisdizione statunitense e che Facebook, ad esempio, proceda con policies molto semplificate.

Il moltiplicarsi delle piattaforme a livello mondiale, però non può che determinare una complessità che solo il legislatore europeo può gestire richiedendo specifiche modalità operative ed uniformità di policy sul territorio dell’Unione.

E’ chiaro a tutti che non stiamo parlando di un percorso semplice.

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