Le misure di distanziamento sociale applicate sull’intero territorio nazionale in relazione all’emergenza sanitaria Covid-19 hanno creato, tra le altre, serie problematiche in relazione allo svolgimento delle riunioni degli organi sociali di società ed enti.
Nel Decreto Cura Italia (DL 18/2020) l’articolo 106 ha previsto, in relazione allo svolgimento delle assemblee di società, anche in deroga alle disposizioni statutarie, la possibilità di:
- intervenire all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (video / audio conferenze)
- esprimere in assemblea il voto in via elettronica (o per corrispondenza)
- bypassare la presenza fisica di Presidente e Segretario (e/o Notaio) nello stesso luogo
Tali possibilità erano però state esplicitamente previste solo per le Società, ma non per gli Enti del Terzo Settore.
Estensione delle norme del Cura Italia anche al terzo settore
Nel provvedimento di conversione in Legge del DL 18/2020 (approvato in via definitiva il 24/04/2020) in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, viene inserito il comma 8-bis che estende espressamente l’applicazione delle predette norme agli Enti del Terzo Settore.
Parliamo di una platea di soggetti interessati incredibilmente vasta che comprende tra gli altri, senza pretesa di esaustività, Associazioni riconosciute o non riconosciute, Fondazioni, Comitati, Club, Organizzazioni di volontariato, Associazioni di Promozione Sociale, Pro-loco, Associazioni sportive dilettantistiche, ONLUS, Circoli Ricreativi (aziendali e non), casse di assistenza sanitaria, fondi sanitari integrativi, fondi pensione ed altri enti di carattere privato diversi dalle società, costituiti per il perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.
L’inserimento degli Enti del Terzo Settore quali beneficiari delle disposizioni dell’articolo 106 era stato richiesto a gran voce nel corso degli ultimi due mesi dalle associazioni di categoria e dagli Enti stessi.
Rimane però aperta la problematica relativa allo svolgimento delle altre riunioni degli organi sociali, così come per le società.
Parliamo ad esempio delle riunioni di:Consigli di Amministrazione
- Comitati Esecutivi
- Comitati Scientifici
- Collegi Sindacali
- Collegi dei Revisori
per lo svolgimento delle quali nulla viene disposto.
Le conseguenze
Atti formali importanti della vita degli Enti del Terzo Settore, penso in primis al bilancio dell’esercizio (e bilancio sociale per gli Enti obbligati), ma non solo, prima di essere sottoposti all’approvazione dell’assemblea, richiedono necessariamente la predisposizione e approvazione degli organi esecutivi dell’ente (Consigli direttivi o Consigli di Amministrazione) e in alcuni casi, la predisposizione di una Relazione da parte degli Organi di Controllo (Collegio Sindacale e/o Collegio dei Revisori).
Serve a poco il rinvio (facoltativo) al 31 ottobre 2020 del termine per l’approvazione del bilancio che è stato esteso a tutti gli Enti del Terzo Settore dall’articolo 35 della Legge di Conversione del DL 18/2020, anche in deroga alle previsioni di legge o dello Statuto, se nulla viene disposto per lo svolgimento “virtuale” delle altre riunioni degli organi associativi che dovrebbero precedere lo svolgimento delle assemblee.
Perché non estendere espressamente la validità delle riunioni virtuali e la possibilità di esprimere il voto in via elettronica per tutte le riunioni degli organi associativi, anche in deroga alle disposizioni di legge e/o di Statuto, almeno per il periodo in cui saranno obbligatorie e/o consigliate le misure di distanziamento sociale?
Se lo deve essere chiesto anche l’Assonime (Associazione fra le Società italiane per azioni) che, in una Circolare inviata ai propri associati alla fine del mese di marzo, ha espresso una interpretazione estensiva delle previsioni dell’articolo 106, che si dovrebbero per analogia applicare anche alle riunioni dei Consigli di Amministrazione e del Collegio Sindacale.
È sufficiente? Anche gli Enti del Terzo Settore possono seguire l’orientamento dell’Assonime, anche in assenza di espresse previsioni di legge?
A mio avviso la risposta deve essere affermativa, e deve valere il principio di prevalenza della sostanza sulla forma e questo per evitare l’ingessamento delle procedure burocratiche da applicare agli organi esecutivi e di controllo degli Enti del Terzo Settore, soprattutto in un contesto storico unico quale quello che stiamo vivendo.