Una secca bocciatura delle procedure automatizzate dal punto di vista della loro compatibilità ai principi ed ai criteri dettati dalle disposizioni che disciplinano i procedimenti che portano alla formazione dell’atto amministrativo è arrivata dal Tribunale amministrazione Regionale per il Lazio, sezione terza bis, che ha recentemente pronunciato la sentenza n. 10964/2019 con cui conferma l’impostazione già adottata nelle precedenti sentenze n. 9924/2018 e n. 6606/2019.
Ma una precedente decisione del Consiglio di Stato sembra contrastare con quella dei giudici amministrativi.
La pronuncia del TAR Lazio
La vicenda prende le mosse da alcuni ricorsi che sono stati proposti avverso la procedura di assegnazione delle sedi per la mobilità dei docenti nelle scuole.
Ai fini dell’assegnazione nelle varie sedi, infatti, è stato utilizzato dal Ministero un sistema automatizzato, che, utilizzando dei parametri preimpostati (quali le posizioni personali, titoli, punteggi) ha portato alla valutazione delle domande dei singoli partecipanti assegnando in maniera meccanica le sedi di appartenenza.
Con questa nuova pronuncia il TAR Lazio conferma la propria impostazione di non ritenere conforme alla disciplina del procedimento amministrativo decisioni siffatte. In particolare, secondo i giudici, “un algoritmo, quantunque, preimpostato in guisa da tener conto di posizioni personali, di titoli e punteggi, giammai può assicurare la salvaguardia delle guarentigie procedimentali che gli artt. 2, 6,7,8,9,10 della legge 7.8.1990 n. 241 hanno apprestato”.
La decisione amministrativa adottata attraverso l’uso di algoritmi, pertanto, non sarebbe conforme alle fasi del procedimento amministrativo, come previste dalla l. n. 241/1990, e porterebbe all’adozione di un atto amministrativo contrastante con i principi di cui agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione e con l’art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo.
Tutto in quanto la procedura automatizzata non prevederebbe la motivazione dei provvedimenti adottati e non garantirebbe la partecipazione del cittadino al procedimento amministrativo. Ciò nella convinzione del TAR che “le procedure informatiche, finanche ove pervengano al loro maggior grado di precisione e addirittura alla perfezione, non possano mai soppiantare, sostituendola davvero appieno, l’attività cognitiva, acquisitiva e di giudizio che solo un’istruttoria affidata ad un funzionario persona fisica è in grado di svolgere”.
Il precedente del Consiglio di Stato
È bene evidenziare che il filone giurisprudenziale adottato dal TAR Lazio sembra in realtà contrastare con quanto deciso dal Consiglio di Stato con sentenza n. 02270/2019 dell’aprile di questo anno.
Ed infatti, in tale pronuncia, i consiglieri, pur accogliendo il ricorso, hanno seguito un percorso logico-giuridico esattamente contrario a quello sopra descritto. L’utilizzo degli algoritmi nell’ambito dell’attività amministrativa è stato ricondotto all’interno dei canoni di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa (art. 1 della l. n. 241/1990) e conforme al principio di buon andamento, ciò proprio con riferimento all’affidamento di attività di classificazione (e decisione) ad algoritmi preimpostati, che consentono di ottenere uno snellimento ed accelerazione dell’iter procedimentale.
Il Consiglio di Stato ha definito l’algoritmo quale un “atto amministrativo informatico” con ciò riconducendolo nell’ambito del procedimento amministrativo e degli atti che esso è idoneo a produrre.
Partendo da tali presupposti la sentenza 2270/2019 detta poi dei principi e dei criteri per garantire la conformità della “decisione algoritmica” ai principi di trasparenza, motivazione e partecipazione del procedimento e dell’atto.
I contrasti nella giurisprudenza
Quanto sopra riportato fa emergere il contrasto attuale nella giurisprudenza dei giudici amministrativi circa la corretta individuazione della natura degli algoritmi, o meglio, delle decisioni automatizzate basate sugli stessi. Da una parte il Consiglio di Stato che li ritiene pienamente adottabili nell’attività della pubblica amministrazione, sancendone la compatibilità con le regole del procedimento amministrativo e definendoli quali “atti amministrativi elettronici”. Dall’altra il tribunale amministrativo del Lazio, che invece esclude qualsiasi ipotesi di compatibilità, almeno per le procedure sottoposte al suo esame, in quanto non idonei a garantire gli istituti di partecipazione, e trasparenza, stabiliti nella normativa.
Queste tensioni non possono che confermare quanto sia sempre più necessaria una stretta collaborazione tra coloro che sviluppano ed implementano i sistemi che si basano su decisioni automatizzate e coloro che studiano ed applicano le disposizioni e regole vigenti.
Un sistema automatizzato per l’adozione di atti aventi valenza ai fini amministrativi, infatti, deve necessariamente essere creato rispettando le fasi e garanzie stabilite dalla normativa sul procedimento amministrativo, assicurando la trasparenza della decisione, richiesta d’altronde anche dal GDPR in relazione ad una spiegazione ex ante della logica utilizzata ai fini della stessa, che nello specifico contesto dell’atto amministrativo si trasforma in un obbligo di motivazione, dovendo renderne possibile la contestazione da parte del destinatario.