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Chat preside-studente, il Garante Privacy blocca i giornali: giusto, ecco perché

Il Garante per la protezione dei dati personali ha disposto il “blocco” provvisorio ed urgente della diffusione delle chat (e delle relative trascrizioni) tra lo studente e la preside dell’Istituto di un liceo di Roma. Ecco i motivi, condivisibili, e le implicazioni del provvedimento

 

Pubblicato il 01 Apr 2022

Massimo Borgobello

Avvocato a Udine, co-founder dello Studio Legale Associato BCBLaw, PHD e DPO Certificato 11697:2017

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Il Garante Privacy ha reso noto ieri sera, tramite comunicato stampa, di aver bloccato in via d’urgenza – e provvisoriamente – ogni ulteriore diffusone dei contenuti delle chat pubblicati dal quotidiano “la Repubblica” in alcuni articoli, riguardanti la relazione sentimentale asseritamente intercorrente tra uno studente di un liceo di Roma e la dirigente di un liceo di Roma.

Il garante rende noto che “gli stralci dei messaggi riportano dettagli relativi ai rapporti personali, anche attinenti alla sfera sessuale, tra la preside (identificata con il nome e cognome e con alcune sue fotografie) e lo studente del liceo, maggiorenne, di cui viene pubblicato il (presunto) nome, indugiando sulle frasi che si sono scambiati e sulle circostanze dei loro incontri, che nulla aggiungono alla necessità di fare chiarezza sulla vicenda”.

Roma, presunta relazione tra preside e alunno: spuntano le chat? - Ore 14 del 31/03/2022

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Le ragioni del provvedimento del Garante privacy su chat preside-studente

A quanto è dato sapere, il Garante è partito dal presupposto che nel trattamento dei dati per finalità giornalistiche i limiti della tutela della dignità, della riservatezza e dell’identità personale non vanno mai valicati.

Il limite dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico è stato, poi, particolarmente valorizzato nel comunicato del Garante.

Il “blocco” provvisorio del trattamento dei dati disposto nei confronti del Gruppo Gedi sarà oggetto di istruttoria da parte e Garante, che si riserva ogni altra decisione sul punto, così come di agire analogamente nei confronti di altre testate.

La decisione appare coerente con le risposte fornite dal garante nel 2004 ad alcuni quesiti posti dall’Ordine dei giornalisti (doc. web n. 1007634 del sito del Garante).

In quel contesto, il Garante aveva chiarito che “le informazioni relative alla sfera sessuale delle persone godono di una particolare protezione, analogamente a quelle relative allo stato di salute.

Al di fuori di tali ipotesi o di altre analoghe, il giornalista è chiamato ad effettuare un vaglio particolarmente attento sull´essenzialità di tale tipo di informazione nel contesto della notizia riportata, allo scopo di tutelare la dignità degli interessati ed evitare ingiustificate spettacolarizzazioni o strumentalizzazioni di scelte personali. Ciò, anche quando la notizia riguardi personaggi pubblici (appartenenti, ad es., al mondo dello spettacolo o dello sport).

Fermo restando quanto sopra, nel riferire fatti di cronaca collegati ad abitudini o orientamenti sessuali di una persona si rivelerà in certi casi opportuno tutelare l´interessato, non solamente mediante l´omissione delle sue generalità, ma anche evitando di divulgare elementi che consentono una sua identificazione anche solo nella cerchia ristretta di familiari e conoscenti. Ciò, in ragione del fatto che le informazioni diffuse possono rivelare aspetti della vita dell´interessato medesimo, eventualmente non noti alla suddetta cerchia di persone”.

I referenti normativi erano (e sono) gli articoli da 137 a 139 del Codice privacy (decreto legislativo 196 del 2003).

L’articolo 58, lettera f), del regolamento UE 16/679, ossia il GDPR, prevede che in caso di violazioni le autorità garanti possano “imporre una limitazione provvisoria o definitiva al trattamento, incluso il divieto di trattamento”.

Da qui il potere che ha determinato il “blocco” provvisorio del trattamento dei dati imposto a “la Repubblica”.

Liceo, chat bloccate: quali implicazioni 

Il provvedimento odierno del Garante si innesta in una più ampia azione di limitazione della circolazione delle informazioni che riguardano la sfera sessuale di persone non note.

La diffusione su testate nazionali e online di chat private tra soggetti maggiorenni è un fatto molto impattante sulla vita privata degli interessati, a prescindere dalla loro estrazione sociale.

Se, da un lato, una persona nota (perché appartenente, ad esempio, al mondo dello spettacolo) può aspettarsi che vi sia un interesse del pubblico (anche del “suo” pubblico) alla divulgazione di messaggi privati, altrettanto non può dirsi del privato cittadino sconosciuto alle cronache.

Se poi la questione attiene ad un affaire tra un soggetto adulto e professionalmente inquadrato ed un maggiorenne giovanissimi è chiaro come l’impatto sulla sfera intima degli interessati possa essere elevatissimo.

Ovviamente tale impatto va bilanciato con l’interesse pubblico all’informazione: è però vero che, nel caso di specie, tale interesse è francamente relativo (a tutto voler concedere).

In attesa di conoscere il provvedimento e l’esito dell’istruttoria che il Garante aprirà, è comunque chiaro il messaggio: meno gossip sui privati nelle testate nazionali e divieto di diffusione online senza il consenso degli interessati.

Il provvedimento va salutato con favore e deve essere un disincentivo agli articoli clickbait ed alla pubblicazione di notizie irrilevanti ma idonee a suscitare la curiosità morbosa dei lettori.

Si tratterà do comprendere se il Garante potrà mantenere questa linea “dura” e se la stessa terrà in giudizio in caso di contenzioso.

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