CAD 2005

Cloud PA, ecco quando l’Italia ha tradito l’innovazione

Il rispetto del codice dell’amministrazione digitale del 2005 ci avrebbe reso pronti alla rivoluzione innescata dal cloud computing e avrebbe reso la PA italiana molto più efficace ed efficiente, rendendo maggiormente incisiva la lotta al fenomeno corruttivo. Invece non è andata così, ecco cosa abbiamo perso

Pubblicato il 05 Apr 2018

Luca Attias

Commissario Straordinario per l'attuazione dell'Agenda Digitale

Michele Melchionda

Corte dei Conti

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Forse in pochi ricorderete che, mentre Elisa piazzava al primo posto delle hit parade “Una poesia anche per te” e “Million Dollar Baby” vinceva meritatamente ben quattro premi Oscar, nel 2005 accaddero diversi eventi che cambiarono in modo significativo il corso della storia e, in alcuni casi, il nostro quotidiano. Ne voglio ricordare alcuni insieme a voi: in Italia la leva diventava volontaria; New Orleans veniva devastata dall’uragano Katrina; Londra veniva colpita da un attentato terroristico alla metropolitana; entrava in vigore il Protocollo di Kyoto; ai Mondiali di nuoto di Montreal, Filippo Magnini fu il primo italiano a vincere i 100 metri stile libero; il 2 aprile scompariva Papa Giovanni Paolo II. Digitalmente parlando, invece, nel 2005 Google acquisiva Android e, soprattutto, nasceva una piattaforma per consentire la condivisione dei video su web: YouTube.

Impossibile non riflettere sul fatto che negli ultimi 25 anni molti degli eventi che abbiano maggiormente inciso sul quotidiano delle nostre vite sono quelli che, per un verso o per l’altro, sono strettamente associabili alla sfera digitale.

Codice amministrazione digitale e cloud PA

Proprio nel 2005 accadeva anche un altro evento straordinario, e questa è una nostra personale opinione di cui ci assumiamo paternità e responsabilità. Evento che, per la verità, è passato un po’ in sordina. Veniva difatti emanato un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ci avrebbe potuto consentire di dare finalmente una svolta al settore digitale della Pubblica Amministrazione italiana e probabilmente, in prospettiva, di farci posizionare nei primi posti di quello che, di lì a pochi anni, verrà poi chiamato “Digital Economy and Society Index” (DESI).

Sebbene all’epoca quasi non si parlasse ancora di cloud computing, al suo interno questa legge già individuava un numero molto consistente di applicazioni informatiche che, essendo relative a processi comuni e normativamente già ben definiti, tutti gli Enti della Pubblica Amministrazione avrebbero potuto facilmente condividere. Secondo tale decreto, la condivisione avrebbe dovuto estendersi anche ai servizi di gestione e conduzione tecnico-operativa dei sistemi informatici e delle infrastrutture network. A proposito, a questo punto ci sembra opportuno riportare integralmente il decreto di cui vi stiamo parlando:

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 2005

Art. 1 (Finalità)

1. Il presente decreto individua le applicazioni informatiche ed i servizi per i quali si rendono necessarie razionalizzazioni ed eliminazioni di duplicazioni e sovrapposizioni, nonché gli interventi di razionalizzazione delle infrastrutture di calcolo, telematiche e di comunicazione delle amministrazioni di cui all’articolo 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, al fine di migliorare l’efficienza operativa della pubblica amministrazione e per il contenimento della spesa pubblica.

Art. 2 (Individuazione di applicazioni informatiche e di servizi di competenza statale)

1. Obiettivi di miglioramento dell’efficienza operativa della pubblica amministrazione e di contenimento della spesa pubblica da conseguire attraverso le razionalizzazioni e l’eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni, relativamente al funzionamento degli uffici, sono perseguiti mediante:

a) la realizzazione di nuove applicazioni informatiche idonee a soddisfare le esigenze di più amministrazioni; b) il riuso, previo adattamento ed estensione alle esigenze di più amministrazioni, di applicazioni informatiche esistenti di proprietà di pubbliche amministrazioni;

c) l’utilizzo di servizi applicativi distribuiti in modalità ASP (Application Service Provider) da rendere disponibili a più amministrazioni; i servizi sono erogati anche attraverso l’impiego delle applicazioni informatiche di cui alle lettere a) e b).

2. Le applicazioni informatiche e i servizi applicativi da realizzare nelle modalità di cui al comma 1 sono le seguenti:

a) protocollo informatico e gestione documentale, inclusa la trasformazione della documentazione cartacea in digitale;

b) contabilità finanziaria per tutti i soggetti contabili in Italia (amministrazioni in regime ordinario, funzionari delegati e contabilità speciali), con l’adozione della firma digitale e la conseguente dematerializzazione di tutti i titoli di spesa;

c) contabilità economico-patrimoniale e controllo di gestione con sistemi omogenei di classificazione delle spese e dei costi;

d) controllo strategico e monitoraggio dell’attuazione del programma di Governo;

e) gestione giuridica e amministrativa del personale in servizio in Italia;

f) gestione delle competenze fisse e accessorie del personale, da integrarsi in un unico sistema retributivo e con la distribuzione in rete delle distinte delle competenze mensili del personale;

g) informatizzazione dell’attività degli uffici legislativi.

3. Ulteriore strumento di razionalizzazione e di contenimento della spesa è costituito dall’utilizzazione comune da parte delle amministrazioni dei seguenti servizi:

a) servizi di formazione del personale erogati con metodologie e tecnologie di e-learning, su una piattaforma tecnologica unitaria fruibile in ASP sulla quale progettare e sviluppare contenuti formativi di interesse specifico delle singole amministrazioni e di interesse comune a più amministrazioni, che le stesse utilizzano coerentemente con i piani di formazione di cui all’articolo 7-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) servizi di gestione e conduzione tecnica e operativa dei sistemi informatici e delle reti, servizi di help desk, servizi di messaggistica, servizi di hosting e servizi redazionali dei siti web;

c) servizi di supporto ai “Call center” che rendano disponibili in ASP piattaforme unitarie per la gestione dei contenuti e dei contatti con gli utenti.

4. Per le applicazioni informatiche e per i servizi di cui al presente articolo il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (di seguito: CNIPA) stipula i contratti quadro di cui all’articolo 1, comma 192, della legge n. 311 del 2004.

Art. 3 (Individuazione di infrastrutture di competenza statale)

1. Gli obiettivi di miglioramento dell’efficienza operativa della pubblica amministrazione e di contenimento della spesa pubblica sono conseguiti mediante interventi di razionalizzazione di infrastrutture di calcolo, telematiche e di comunicazioni delle amministrazioni di cui all’art. 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, anche con l’introduzione di nuove tecnologie e servizi. Gli interventi riguardano:

a) centri elaborazione dati (CED) di cui razionalizzare, ottimizzare e riallocare sul territorio le strutture esistenti, eliminando duplicazioni derivanti anche da intervenuti accorpamenti di Ministeri;

b) infrastrutture, sistemi e servizi di comunicazione, da migliorare e razionalizzare mediante interventi che favoriscano l’utilizzo delle nuove tecnologie fra cui la telefonia VoIP (Voice over Internet Protocol), le tecnologie senza fili «wireless» e i servizi pubblici su reti mobili;

c) centri per garantire la salvaguardia dei dati e delle applicazioni informatiche e la continuità operativa dei servizi informatici e telematici, anche in caso di disastri e di situazioni di emergenza, attraverso la definizione di infrastrutture, sistemi e servizi comuni a più amministrazioni, anche utilizzando CED già esistenti;

2. Il CNIPA, ai fini di cui al comma 1, svolge funzioni di impulso e coordinamento, anche attraverso l’indizione di conferenze di servizi.

Art. 4 (Attuazione e monitoraggio)

1. Il CNIPA, per il perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, tenendo presenti anche le proposte delle amministrazioni formulate ai fini della predisposizione del piano triennale di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e sentita la Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 giugno di ciascun anno propone al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie un programma di interventi.

2. Il programma di cui al comma 1, dopo l’approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie, è inviato alle amministrazioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, ed è recepito nelle direttive annuali per l’azione amministrativa di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Il CNIPA assiste le amministrazioni nella realizzazione degli stessi, monitorandone, in collaborazione con le amministrazioni interessate, l’attuazione ed i risultati; sui medesimi risultati riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per l’innovazione e le tecnologie con rapporti periodici e con una relazione annuale da predisporsi entro il 31 gennaio dell’anno successivo.

4. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il CNIPA invia, per il tramite della Presidenza della Consiglio dei Ministri, al Ministro dell’economia e delle finanze un rapporto sui risparmi di spesa ottenuti nell’anno precedente e sui risparmi previsti nell’anno in corso.

5. Le pubbliche amministrazioni interessate adottano i provvedimenti necessari per dare attuazione al presente decreto.

Perché è stata occasione mancata

Questo decreto, di cui immaginiamo che solo un’infima porzione della popolazione italiana conosca l’esistenza, qualora implementato correttamente, avrebbe potuto mettere a disposizione delle grandi, medie e piccole imprese d’informatica un budget stabile e decisamente consistente, che, forse per la prima volta, sarebbe stato speso in modo congruo e la sua applicazione avrebbe generato un’occupazione altrettanto sana ed appropriata. Avrebbe cioè potuto far sviluppare professionalità (e-skill) al passo con i tempi, ci avrebbe reso pronti alla rivoluzione innescata dal cloud computing e avrebbe reso la PA italiana molto più efficace ed efficiente, rendendo maggiormente incisiva la lotta al fenomeno corruttivo.

Il 2005, insomma, poteva essere l’anno della svolta, ma sappiamo tutti fin troppo bene com’è andata a finire; l’ennesima occasione sprecata! Oggi, parlando in termini di parametrizzazioni DESI, invece di confrontarci e competere con Estonia e Danimarca, cerchiamo con difficoltà di rintuzzare gli attacchi di Romania e Bulgaria, e chissà per quanto ancora saremo in grado di farlo!

Sinceramente non sappiamo se questo decreto abbia ancora valore, forse avremmo dovuto informarci meglio e ricorrere ad una consulenza legale al fine di verificarne la validità, ovvero per sapere se nel corso degli anni è stato abrogato oppure se fa invece parte delle decine di migliaia di leggi attualmente in vigore. Si, avremmo potuto informarci meglio; ma nella sostanza cosa sarebbe cambiato?

Noi preferiamo essere propositivo e ricordare il 2005 per quella lontana notte del 2 luglio, quando a Londra si tenne uno dei più importanti concerti del Live 8, dove, grazie alla fama dei tanti musicisti presenti, intervennero oltre 200.000 persone. Tra gli altri, suonarono anche i Pink Floyd e lo fecero con Roger Waters; un evento davvero sensazionale se consideriamo che l’ultimo concerto fatto assieme risaliva al 1981.

Bene, non ci rimane che salutarvi e ringraziarvi per l’attenzione prestata, ma vogliamo farlo a modo nostro; sulla scia delle nostre nostalgie, sulla base delle nostre attuali frustrazioni di professionisti del settore IT e ricordando, infine, che il 2005 fu anche l’anno della nascita di YouTube.

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