Il 16 giugno scorso ho consegnato a Bruxelles alla Vicepresidente della Commissione europea Vera Jourova il nuovo Codice di condotta europeo contro la disinformazione. Il mio ruolo non è stato, e non poteva essere trattandosi di una fonte ancora, almeno formalmente, per molti versi di auto-regolamentazione, quello di scrivere materialmente il testo.
Ho consegnato il Codice a nome dei 34 firmatari il cui lavoro di scrittura ho coordinato a partire da novembre del 2021, cercando di favorire gli accordi sulle singole disposizioni del Codice e proporre soluzioni alternative in caso in cui tale accordo, ed è capitato molte volte, mancasse.
Il codice di condotta europeo contro la disinformazione
La difficoltà di trovare un consenso ha rappresentato anche una delle ragioni del valore aggiunto di questo Codice rispetto a quello adottato nel 2018. Ovvero la grande varietà dei firmatari, operanti in settori assai diversi da loro: dalla società civile, alle grandi piattaforme, dai fact cheker alle imprese operanti nel settore pubblicitario. Tale varietà ha rappresentato un humus ideale per un pluralismo di voci, di argomenti e di posizioni, a volte in conflitto, all’interno del gruppo di lavoro che ha portato alla sottoscrizione del nuovo Codice, o meglio del “Codice rafforzato”, come ha deciso di definirlo la Commissione europea. Nel 2018 a firmare il Codice erano state di fatto soltanto le grandi piattaforme presenti all’epoca, e dunque mancava del tutto quella varietà e quella sana eterogeneità di cui si è detto a proposito del Codice appena pubblicato
Oltre a quello relativo alla varietà dei firmatati, vi erano anche altri tre importanti punti di partenza differenti rispetto al Codice del 2018 che, pur rappresentando un unicum a livello mondiale quale modello di impegno volontario, da parte delle piattaforme, ad adottare tutta una serie di misure che contenessero il fenomeno, era stato deludente quanto a vaghezza degli obblighi assunti da parte delle stesse piattaforme ed a causa dell’assenza quasi completa di criteri per la verificabilità e la misurabilità degli impegni.
Il secondo punto di partenza differente consisteva essenzialmente in una lezione da cogliere da una ingenuità del passato. Si fa in particolare riferimento all’ingenuità che ha caratterizzato la prima strategia contro la disinformazione dell’Unione europea di prendere in prestito la metafora del libero mercato delle idee, che appartiene prettamente al costituzionalismo americano, e farla propria per impostare detta strategia come puro esercizio di autoregolamentazione. La metafora in questione era stata usata per la prima volta nel 1919 in una dissenting opinion del giudice Oliver Wendell Holmes ad una decisione della Corte Suprema che riguardava l’espressione di idee anti-militariste e sottintendeva il fatto che, nella competizione in un libero mercato delle idee, anche le peggiori (e quindi anche quelle false) potessero avere cittadinanza, nella certezza che le migliori (e in fondo, la verità) avrebbero comunque prevalso.
Fin dal 1997 (sentenza Reno vs. American Civil Liberties Union), la Corte Suprema ha utilizzato la metafora del libero mercato delle idee per definire Internet, tematizzando così la regolamentazione della rete come una questione di libertà di espressione Quindi una fiducia cieca nella capacità autocorrettiva del “mercato” a fare emergere, attraverso una free competition di idee e opinioni (anche quelle false), la verità, o comunque ad isolare la disinformazione senza la necessità di alcun intervento che prevedesse il coinvolgimento di istituzioni pubbliche.
L’ingenuità cui si faceva riferimento sta nel fatto di aver creduto che potesse funzionare l’idea di forzare l’applicazione della metafora in questione ed il significato che gli sta dietro nel contesto di un ordinamento, come quello europeo, che ha un sistema di valori non del tutto coincidente (eufemismo) con quello da cui la metafora è importata. La conseguenza di tale ingenuità è stata la crisi di rigetto che è seguita al tentativo di importare in Europa, nella prima strategia contro la disinformazione, l’elaborazione giurisprudenziale e dottrinale statunitense, dove la libertà di espressione ha un valore quasi sacrale, all’interno del tessuto normativo europeo in cui vi è tutta una costellazione di diritti da prendere in considerazione, che si giocano la partita alla pari e dove, specialmente il profilo passivo del diritto ad essere informato, se non in modo veritiero, quantomeno verificabile, è molto più presente e rilevante.
Il terzo punto di partenza differente consisteva nella possibilità di poter contare sulle linee guida che la Commissione aveva adottato sul tema a maggio del 2021 che fissavano la linea rossa al sotto alla quale, in termine di protezione dei diritti, non si doveva andare.
Il quarto ed ultimo punto di partenza nel segno di discontinuità rispetto all’esercizio di scrittura del 2018 era rappresentato dal fatto che nell’esercizio più recente del 2022, che ho coordinato, a differenza di quello precedente, si poteva contare sulla prossima entrata in vigore del Digital Service Act che farà dei codici di condotta, compreso quello appena presentato sulla disinformazione, strumenti privilegiati di co-regolamentazione. Il che, in soldoni, vuol dire che in caso di inadempimento da parte dei firmatari degli impegni assunti, ci saranno delle sanzioni dalla parte delle istituzioni europee.
Tale serie di circostanze favorevoli ha fatto si che il Codice, di fatto, abbia anticipato il DSA quale primo laboratorio di co-regolamentazione che, in futuro, potrà ben andare a toccare settori differenti rispetto a quello della disinformazione, come per esempio hate speech e disciplina pubblicitaria.
Il vero valore aggiunto del nuovo codice
Rispetto al Codice del 2018 il vero valore aggiunto è costituito da una presenza molto più massiccia e circostanziata degli indicatori delle prestazioni relativi alla effettività (e quindi misurabilità) degli impegni presi. Si fa riferimenti ai cd. KPI – Key Performance Indicators, che nel nuovo codice prendono il nome di QRE(qualitative report elements) e SLI (services level indicators).
Si tratta di un elemento cruciale, perché nessun codice di condotta può essere preso sul serio se non ha criteri, per l’appunto, seri e rigorosi per verificare se e come gli impegni assunti dai firmatari vengano poi tradotti in azioni concrete.
Quanto alle novità sostanziali, partendo dal Preambolo, si può notare come esso faccia riferimento alle tradizioni costituzionali europee ed al ruolo fondamentale della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione.
I capitoli del nuovo codice
- Il primo capitolo, relativo all’integrità dei servizi, ha un focus molto più accentuato rispetto al Codice del 2018 sugli sforzi (che devono essere verificabili) per innalzare il livello di sicurezza contro tattiche, tecniche e procedure anche occulte di disinformazione. Grande risalto ha la lotta senza quartiere contro i professionisti della disinformazione, cercando di valorizzare la demonetizzazione delle risorse necessarie per inquinare il dibattito pubblico.
- Il secondo capitolo, relativo al rafforzamento degli utenti, si concentra molto di più rispetto al passato sulle misure di mitigazione ed attenuazione del rischio e su nuovi strumenti per rafforzare, per l’appunto, la posizione dell’internauta.
- Il terzo capitolo, relativo alla questione cruciale del fact-cheching, si concentra sulla ideostruttivontificazione di una “fair financial contribution” a favore dei fact-ckeckers, per assicurarne indipendenza e dialogo con le piattaforme che, su questo, aspetto hanno avuto un approccio assai più c rispetto al passato.
- Nel quarto capitolo, che è dedicato al rafforzamento della ricerca, si enfatizza la necessità che i ricercatori che studiano i fenomeni di disinformazione debbano avere accesso ai dati necessari per poter portare avanti in modo indipendente ed approfondito i loro studi, ovviamente il tutto in conformità con la disciplina del GDPR.
- Per quanto riguarda il quinto capitolo relativo al cd. Ad placement, uno dei capisaldi fondamentali è quello relativo alla trasparenza nei meccanismi di “content monetisation”.
- Con riferimento al sesto capitolo, relativo al tema caldissimo della political adversting, il Codice si sofferma molto sulla necessità di una chiara identificazione di cosa sia pubblicità politica sul web, con un sistema di labelling che deve essere il più chiaro e trasparente possibile.
- Infine i capitoli sul Trasparency Centre e Task Force sono essenziali perché caratterizzano l’identità inamica ddel codice come working in progress la cui valutazione sulla effettività degli impegni e sulla sua generale implementazione deve essere, per l’appunto, continuativa.
In vista delle nuove elezioni politiche in Italia
Un’ultima nota: l’Italia sarà il primo paese europeo a cui si applicheranno, in vista delle elezioni politiche del 25 settembre, le disposizioni, assai innovative, in tema di political advertising presenti nel Codice. Sarebbe forse il caso di aprire un Osservatorio che possa assicurare un monitoraggio rigoroso e continuativo sul rispetto di tali disposizioni. Ne va del nostro livello di democrazia, che oggi passa proprio da una seria lotta alla disinformazione, specie quella che, come è accaduto molte volte, in altri ordinamenti anche dalle forti tradizioni liberali, ha influito sull’esito del momento fondativo di ciascuna democrazia: quello elettorale.