Il recente provvedimento n. 30304 pubblicato dall’AGCM il 3 ottobre 2022 riguarda le sanzioni di talune pratiche commerciali scorrette commesse da un fotografo e dalla società detentrice dei diritti d’autore sulle immagini da lui scattate, in quanto esse sono state attuate attraverso pressanti richieste formulate nei confronti di alcune microimprese che le avevano utilizzate abusivamente.
Foto che violano il copyright, illegittime le richieste massive di risarcimento
Diritto d’autore nella fotografia, il provvedimento dell’AGCM
La rivendicazione economica del fotografo e della società che ne gestisce i diritti è stata infatti fatta valere nei confronti degli utilizzatori abusivi forzando il significato e la stessa portata delle norme vigenti in materia di diritto d’autore, così da potersi dire che l’intervento di AGCM nel settore delle pratiche commerciali scorrette segna un importante precedente verso la limitazione delle pretese di chi agisca nei confronti di violazioni che non siano massive e, soprattutto, che non giustifichino spropositate richieste risarcitorie facendo leva sulla debolezza della controparte.
L’Authority, nel censurare l’operato di entrambi i soggetti che pretendevano somme rilevanti a titolo di risarcimento del danno per le violazioni dei loro diritti, minacciando il ricorso all’autorità giudiziaria tedesca, ha statuito che tale prassi “predatoria” costituisce violazione del Codice del Consumo e, segnatamente, dei suoi artt. 20, comma 2, nonché dei successivi articoli 24 e 25, tanto da imporre una pesante sanzione economica ai soggetti che la hanno strumentalizzata ai fini di un ingiusto profitto[1].
Il precedente del caso Peppermint
I fatti sopra descritti, che ci portano alla memoria le diffide sistematiche che furono utilizzate dagli avvocati della casa discografica tedesca Peppermint Jam Records GmbH nei confronti degli utenti abusivi dei brani musicali scambiati attraverso le piattaforme di file-sharing[2], non distano da quelli che connotano una causa che sta interessando in questi giorni il tribunale di New York.[3]
I giudici newyorkesi sono chiamati a decidere sulle domande di risarcimento dei danni e di rifusione delle spese legali formulate il 4 ottobre 2022 dalla Shutterstock Inc.[4] nei confronti del fotografo George Steinmetz, il quale l’aveva in precedenza convenuta in giudizio lamentando la violazione dei diritti d’autore da parte della piattaforma di distribuzione di contenuti on-line, per avere essa pubblicato e messo in vendita un’immagine fotografica da lui scattata.
Il braccio di ferro tra il fotografo e Shutterstock
I fatti narrati dai legali di Shutterstock sono i seguenti. Il noto fotografo George Steinmetz[5] aveva convenuto in giudizio l’impresa che gestisce la già ricordata piattaforma digitale in quanto essa si era resa responsabile di avere pubblicato sul proprio sito web una fotografia creata da Steinmetz e di averla offerta in licenza al pubblico. La stessa immagine è stata poi identificata nella provenienza dei diritti con il watermark della Shutterstock.
A seguito dell’invio da parte dei legali di George Steinmetz di una diffida (cease & desist letter) per violazione del copyright sull’immagine fotografica di proprietà dell’autore, la piattaforma aveva provveduto a rimuoverla, disabilitando l’accesso al suo URL e informando di ciò la controparte, con la precisazione che la foto in questione era stata vista un totale di quattro volte da due utenti e che non era mai stata fatta richiesta da alcuno di acquisirla in licenza.
Trascorsi circa tre mesi da tali fatti, il noto fotografo ha avviato un’azione legale nei confronti di Shutterstock per violazione dei diritti d’autore, per responsabilità derivante da omessa vigilanza sul fatto del terzo e per falsificazione delle informazioni elettroniche sulla titolarità dei diritti, precisando in atti che la stessa immagine sarebbe stata pubblicata anche su altri tre siti web per la licenza di contenuti digitali on-line controllati dalla medesima convenuta.
Anche le immagini presenti su tali siti web e i file con la riproduzione cache della fotografia che erano state successivamente rinvenute sui server della Shutterstock sono state da questa rimosse dandone evidenza alla controparte.
“Sfruttamento inesistente dell’immagine e maxi risarcimento “
Nel corso del giudizio – narrano i legali della piattaforma di distribuzione dei contenuti protetti – è emerso che il fotografo non solo avrebbe contestato uno sfruttamento inesistente della propria opera, ma avrebbe altresì infondatamente chiesto un risarcimento dei danni nell’ordine di 150.000 dollari, per un’immagine il cui costo di licenza non avrebbe superato i 75 dollari.
Per le ragioni sopra esposte, il tribunale di New York il 19 settembre 2022 ha dichiarato che Shutterstock può avvalersi del safe harbor previsto dal DMCA, cioè dell’esenzione dalla responsabilità per l’illecito commesso da terzi, scriminante che compete ai fornitori di servizi della società dell’informazione i quali rimuovano immediatamente i contenuti abusivi loro segnalati.
Sulla base di questo giudizio favorevole, la Shutterstock ha ora chiesto al fotografo, che – a suo dire – avrebbe agito e proseguito in malafede nella propria azione legale, la liquidazione delle spese legali dalla prima sostenute per l’ammontare di 200.852 dollari.
Fino a che punto è lecito utilizzare la leva del copyright per soldi?
Fermo restando che su questa vicenda deve pronunciarsi il tribunale newyorkese adito, va detto che essa è contraddistinta da un minimo comune denominatore che può tradursi in questa domanda: fino a che punto è lecito utilizzare la leva del diritto di proprietà intellettuale per ottenere un ritorno economico, talvolta non proporzionato, dai soggetti che hanno commesso o contribuito a commettere violazioni dei diritti altrui?
A questo quesito una prima risposta può trarsi nell’ambito del diritto comunitario europeo dai principi derivanti dalla Direttiva EU/790/2019 (c.d. “Digital Single Market”) e, in particolare dal concetto di “scopo di profitto”[6] che costituisce un importante elemento per la verifica della sussistenza o meno di violazioni giuridicamente rilevanti in ambito digitale, soprattutto con riferimento ai servizi di condivisione dei contenuti; ciò fermo restando sempre e comunque il diritto dei right-holder di vedere cessate le violazioni rilevate e contestate.
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È altresì interessante osservare che nell’ambito del diritto d’autore la tutela delle fotografie appare particolarmente complessa. Infatti, esse possono, in taluni casi, rappresentare un atto creativo di capacità evocativa straordinaria e, in altri, un gesto meccanico privo di valenza sia creativa che economica, un prodotto che l’evoluzione tecnologica ha consentito a chiunque di compiere generando immagini a volte stupefacenti con l’uso di una macchina fotografica o di un apparato analogo come il c.d. smartphone[7].
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La legge italiana
Di conseguenza, nell’ambito delle disposizioni sul diritto d’autore che riguardano le fotografie, il sistema giuridico italiano[8] ha operato una distinzione netta fra le fotografie considerate quali opere dell’ingegno di carattere creativo (Art. 1 e Art. 2 n. 7 della L. 633/1941) e le fotografie c.d. “semplici” che sono tutelate come “diritto connesso” in base agli Artt. 87 – 92 della stessa legge, rientrando in queste ultime “le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell’arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche”[9].
I nodi interpretativi
Questa distinzione, se da un lato ha reso più chiara la linea di demarcazione fra opera fotografica creativa e semplice fotografia, dall’altro ha generato notevoli problemi interpretativi nel differenziare le opere dell’ingegno da quelle meramente riproduttive di realtà esterne[10].
Infatti, l’oggettiva difficoltà di stabilire un confine netto fra le due categorie di immagini fotografiche è stata superata dai giudici attraverso un’analisi ermeneutica che ha condotto a fissare alcuni criteri atti all’accertamento della sussistenza o meno di determinati requisiti che devono essere presenti nella fotografia autorale e che sono legati alla capacità dell’immagine creata di assumere una valenza estetica avulsa dal soggetto rappresentato[11].
Tale linea interpretativa è stata accompagnata da alcune decisioni che hanno escluso la rilevanza e la sufficienza dell’uso di procedimenti tecnici sofisticati nel realizzare le fotografie ai fini dell’insorgenza dei requisiti di creatività dell’opera, in quanto a tale fine è sempre necessario che le immagini trasmettano a chi le esamina le emozioni, la sensibilità e la fantasia dell’autore[12].
Se manca il valore artistico
Senza il requisito del valore artistico dato dalla sussistenza di un’impronta personale del fotografo e “dalla scelta e disposizione degli oggetti da riprodurre, il loro accostamento, la selezione delle luci e delle fonti di luce, il dosaggio dei toni chiari e dei toni scuri”, non vi è opera creativa.[13]
In una direzione più concreta si è osservato da parte dei giudici che “il fatto che l’ordinamento preveda (…) una tutela diversificata in due categorie, ed invero anche una categoria di fotografie prive di alcuna tutela giuridica, fa ritenere necessario per accordare la protezione più elevata, richiedere un livello di creatività c.d. “qualificata”, che integri un quid pluris rispetto a una semplice fotografia di buona fattura che si presenti bella o gradevole”.[14]
Il tratto autorale è necessario
In linea con il necessario elemento della creatività per il riconoscimento dell’autorialità si è espressa una recente decisione del Tribunale di Firenze la quale ha escluso la tutela del diritto d’autore ad alcune immagini “che non presentano alcun carattere ulteriore rispetto a quello di semplici fotografie che ritraggono personaggi o eventi le quali, per quanto ben riuscite per la competenza di fotografi professionisti adeguatamente equipaggiati, non posseggono nessun carattere proprio di una rappresentazione originale e creativa del fotografo volta a esprimere qualcosa di ulteriore e diverso rispetto allo scopo di riprodurre la realtà ritratta”.[15]
L’evoluzione tecnologica e l’enorme facilità per chiunque di scattare fotografie, a volte memorabili, ha spinto i giudici a delimitare in un ambito ristretto anche le fotografie “semplici” essendosi stabilito che esse, se esse riproducono oggetti materiali beneficiano della tutela dei diritti connessi solamente “quando assieme alla funzione documentale (di tale oggetto) abbiano anche funzioni aggiuntive, quali quella editoriale e commerciale”[16], in tal modo escludendo per tali immagini qualsivoglia tutela, anche quella di durata ventennale stabilita per le fotografie semplici.
Conta la “carta d’identità” di una fotografia
L’esistenza del diritto connesso sulle fotografie “semplici” risulta peraltro condizionata dalla presenza sul supporto fotografico (una volta cartaceo) delle indicazioni di cui all’art. 90 Legge 633/1941. Tale norma prescrive per la tutela giuridica del diritto connesso sulle fotografie che esse riportino: il nome del fotografo; la data dell’anno di produzione della fotografia; il nome dell’autore. In assenza di queste indicazioni, la riproduzione delle fotografie non è considerata abusiva a meno che il fotografo non provi la mala fede del riproduttore.
Sull’opportunità di mantenere tuttora valide e vincolanti queste prescrizioni in un mondo in cui la componente meccanica è stata da tempo superata da forme più evolute dettate dalle tecnologie digitali, quali il watermarking o, più in generale, dalle informazioni elettroniche sul regime dei diritti[17] si possono lecitamente nutrire dubbi. Anche se la giurisprudenza pare non volere mutare opinione circa l’essenzialità di tali adempimenti,[18] che sono considerati obbligatori dalle sopra citate disposizioni di legge ai fini della tutela dei diritti connessi alle fotografie[19].
Un utilizzo più libero delle immagini
Nell’alveo di tali regole merita peraltro attenzione la lettura evolutiva data ad esse dal Tribunale di Roma, il quale, avuto riguardo alle fotografie pubblicate da un utente su una pagina personale di un social network, ha stabilito che, pur non costituendo tale pubblicazione la prova della titolarità dei diritti su una determinata immagine, in assenza di prova contraria, questo atto può determinare una presunzione semplice (Art. 2729 c.c.) della titolarità dei diritti in capo all’utente che possiede la pagina web in questione[20].
Constatiamo quindi che il progresso sta orientando il diritto d’autore sulle fotografie verso una scelta di maggiore liberalizzazione del loro utilizzo, soprattutto per le immagini che riproducano contenuti privi di reale creatività e che non siano dotati di potenzialità commerciali rilevanti.
Vedremo, quindi, come si concluderà la vicenda Shutterstock di fronte ai giudici statunitensi per comprendere quale sia il rilievo dato alla fotografia d’autore oggi, oltre a stabilirsi nel caso di specie se abuso del diritto e protezione dei diritti esclusivi possano avere una pacifica convivenza, oppure no.
Note
- Si legga in proposito il pezzo dell’avv. Fulvio Sarzana di Sant’Ippolito, rinvenibile qui: agendadigitale.eu/mercati-digitali/foto-che-violano-il-copyright-illegittime-le-richieste-massive-di-risarcimento/ ↑
- La notizia fece all’epoca scalpore e venne ripresa ripetutamente dalla stampa: https://www.repubblica.it/2005/i/sezioni/scienza_e_tecnologia/software/caso-peppermint/caso-peppermint.html ↑
- La District Court degli Stati Uniti d’America, Distretto Sud di New York. ↑
- Qui il sito web italiano dell’impresa statunitense: https://www.shutterstock.com/it/ ↑
- Questo il suo sito web: https://www.georgesteinmetz.com/index ↑
- Sul punto si legga “Diritto d’autore, le nuove regole per le piattaforme di file-sharing” qui: https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/diritto-d-autore-le-nuove-regole-file-sharing/ ↑
- Qualche anno fa la scimmia Naruto ha sollevato intricate questioni legali per alcune fotografie scattate senza progettualità. Si veda l’articolo inerente https://www.agendadigitale.eu/mercati-digitali/diritto-dautore-e-opere-create-dallai-prove-tecniche-di-tutela-le-questioni-aperte/ ↑
- La differenziazione delle fotografie in opere dell’arte e in prodotti rientranti fra i diritti connessi non era presente nella Convenzione dell’Unione di Berna al tempo del varo della Legge Autore italiana, la CUB stabiliva infatti che gli Sati aderenti dovessero riconoscere tutela alle “opere fotografiche, alle quali sono assimilate le opere espresse mediante un procedimento analogo alla fotografia”. ↑
- E’ esclusa dalla legge (Art. 87, ultimo capoverso LDA) qualsiasi tutela per le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili. ↑
- Il Tribunale di Trieste, Sezioni Specializzate Impresa, ha svolto un’analisi su una raccolta di immagini scattate da un noto fotografo, stabilendo attraverso l’esame di ciascuna di esse quale rientrasse fra le opere creative e quali no. Cfr. Tribunale di Trieste, Sent. 978/2011 R.G. 1310/2008 del 10 agosto 2011. ↑
- La Corte d’Appello di Milano nella sentenza del 10 ottobre 2003 in Foro Padano 2005 I pag. 130 (Nota di De Marco) aveva enucleato il principio secondo cui “l’opera fotografica richiede l’apporto di una creatività particolare, connotata da un’impronta personale e da una valenza estetica che possa essere apprezzata di per sé prescindendo dal soggetto rappresentato” … “in modo che il ritratto di un soggetto comune o il ritratto di un personaggio possono assurgere alla dignità di opere d’arte ove risultino compiute con un’interpretazione del tutto personale, fuori dall’ordinario, finalizzata ad offrire un prodotto unico, frutto dell’ingegno del suo autore e purché dette immagini si differenziano notevolmente da quelle che altri avrebbero potuto realizzare in situazioni analoghe”. ↑
- Tribunale di Milano, Sent. 28 giugno 1993 in Rep. Foro Italiano, 1994) e Sent. 24 settembre 2015 – Sez. Spec. Impresa (in AIDA 2015, II, 111/2) ↑
- Sul punto cfr. Cass. Civ. Sent. 4 luglio 1992 n. 8186, in AIDA 1992, pagg. 24 e 561 e paragrafi 35 e 37 della Sent. C-5/08 della ECJ in data 16 luglio 2009 fra International A/S vs. Danske Dagblades Forening. I requisiti delle fotografie opere dell’arte sono stati meglio precisati nella sentenza della ECJ resa nel caso C-145/10 del 1° dicembre 2010, ove ai paragrafi da 87 a 91 della decisione vengono precisati i criteri di valutazione di una fotografia “creativa” e, pertanto, protetta dal DA. ↑
- Vedasi la decisione in nota 10. ↑
- Tribunale di Firenze, Sez. V Specializzata Impresa, Sent. 1123/2022 del 15 aprile 2022. ↑
- Cassazione Civile Sez. I, Sent. 8425/2000 del 21 giugno 2000 (in Foro Italiano, 2001, I, 2631)↑
- Si tratta delle indicazioni elettroniche previste dall’art. 102-quinquies della Legge Autore, introdotto dal D. Lgs. 68/2003 ↑
- Il Tribunale di Milano, con sentenza del 7 novembre 2016 n. 12188 ha statuito che non solo l’utilizzazione delle fotografie da parte di terzi risulta legittimo, ma anche che non vi è lesione del diritto morale d’autore in quanto non viene contestata la paternità dello scatto fotografico. ↑
- La sentenza del Tribunale di Milano in data 13 dicembre 2018 (N. 8025/2019) ha statuto che il preciso adempimento della norma di cui all’art. 90 LDA è condizione imprescindibile per la rivendicazione dei diritti connessi sulle fotografie semplici. ↑
- Tribunale di Roma, Sezioni Spec. Impresa, Sent. 1° giugno 2015 n. 12176/2015 in AIDA 2015, II, 96/2. In questo caso le immagini realizzate dal titolare della pagina web sono state scaricate e appropriate da terzi che le hanno utilizzate per fini commerciali propri. Tale azione è stata giudicata illegittima potendosi stabilire, anche in assenza del rispetto delle precise indicazioni di cui all’Art. 90 della Legge Autore, che esse provenivano dal titolare della pagina web. ↑