L’approvazione della nuova direttiva europea sul copyright, dopo una lunga e complessa gestazione, porta con sé una importante missione: disegnare, in potenza, il sistema digitale, come un ambiente fatto di responsabilità, titolarità e negoziati e svelare il modo in cui l’Europa intende Internet.
Ma il testo suscita anche diverse perplessità.
Il nostro intento in queste righe è quello di declinare la disposizione che, a nostro avviso, custodisce più delle altre gli obiettivi precipui della direttiva in questione e specificatamente l’articolo 17 (nella proposta di direttiva numerato come articolo 13), che concerne l’utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi di condivisione di contenuti online.
La nuova direttiva sul copyright
Il Parlamento Europeo, riunito in plenaria il 26 marzo 2019 ha definitivamente approvato il discusso testo che si propone di aggiornare la regolamentazione sul copyright ferma, prima di ieri, a un testo del 2001[1], quando internet andava a 33k e Mark Zuckerberg – fondatore e Ceo di Facebook – non era ancora entrato ad Harvard.
A ben vedere, privilegiando una lettura sistematica del testo della direttiva, le disposizioni in esso contenute aspirano a definire un quadro giuridico armonizzato in grado di contribuire al buon funzionamento del mercato interno, evitandone la frammentazione e stimolando (a loro dire) al contempo l’innovazione, la creatività, gli investimenti e la produzione di contenuti nuovi, anche in ambiente digitale[2].
Non vi è alcun dubbio, che le dinamiche siano complesse, gli attori che giocano un ruolo importante in questa partita molteplici, e le implicazioni relative all’oggetto di discussione destinate a far riflettere su più fronti, dal copyright alla protezione dei dati, all’intelligenza artificiale, sulla scorta di una visione onnicomprensiva dell’ambiente digitale.
L’articolo 17 e responsabilità dei prestatori di servizi
L’articolo 17, è rivolto ai prestatori di servizi di condivisione di contenuti online i quali secondo la definizione contenuta all’art. 2 della Direttiva hanno come scopo principale quello di memorizzare e dare accesso al pubblico a grandi quantità di opere protette dal diritto d’autore o altri materiali protetti caricati dai propri utenti, che il servizio organizza e promuove a scopo di lucro.
Come già detto, la norma in questione fissa un principio fondamentale, disponendo come tali operatori, nel consentire agli utenti il libero accesso ad opere protette, compiono atti giuridicamente rilevanti per il diritto d’autore e pertanto dovranno ottenere un’autorizzazione dai titolari dei diritti, ad esempio mediante la conclusione di un accordo di licenza. Secondo il dettato normativo tali operatori, non potranno beneficiare del regime di limitazione della responsabilità previsto dalla direttiva e-commerce 2000/31/CE (da noi recepito con il d.lgs. 70/2003) per i meri hosting provider passivi.
La Direttiva sembrerebbe cristallizzare un principio generale e residuale di responsabilità dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online qualora contribuiscano alla diffusione dei contenuti protetti dal diritto autorale, senza alcuna autorizzazione da parte del titolare dei diritti.
Tuttavia, tale principio generale non si applica nel caso in cui, tali prestatori di servizi dimostrino congiuntamente:
- di aver compiuto i massimi sforzi per ottenere un’autorizzazione dai titolari dei diritti;
- in ottica preventiva, di aver compiuto, nel rispetto di elevati standard di diligenza professionale di settore, i massimi sforzi per assicurare che non siano disponibili le opere per le quali abbiano ricevuto dai titolari dei diritti le informazioni pertinenti (per la loro identificazione);
- di aver agito tempestivamente, dopo aver ricevuto una segnalazione dai titolari dei diritti, per disabilitare l’accesso o rimuovere dai loro siti web le opere o altri materiali oggetto di segnalazione e aver compiuto i massimi sforzi per impedirne il caricamento in futuro.
Ciò detto, l’onere della prova è dunque posto a carico dei prestatori di servizi online.
Le eccezioni
Il regime specifico sopra descritto non si applica indistintamente a tutti i prestatori di servizi online così come definiti dalla stessa direttiva, in quanto l’ambito di applicazione dell’art. 17, così come specificato nei considerando[3], tiene esenti da tali obblighi i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online con un fatturato annuo inferiore a 10 milioni di euro, il cui numero medio di visitatori unici al mese nell’Unione non supera i 5 milioni, oltre che le enciclopedie online senza scopo di lucro come Wikipedia, i repertori didattici o scientifici senza scopo di lucro, le piattaforme di sviluppo e condivisione di software open source, i mercati online, i servizi cloud che consentono agli utenti di caricare contenuti per uso personale.
Ebbene alla luce di tale analisi, sembrerebbe che la Direttiva tenga conto del fatto che i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online danno accesso a contenuti che non sono caricati da loro stessi bensì dai loro utenti, prevedendo un meccanismo specifico di responsabilità per i casi in cui non sia stata concessa alcuna autorizzazione, senza oltremodo ì pregiudicare i mezzi di tutela previsti dal diritto nazionale per i casi diversi dalla responsabilità per violazioni del diritto d’autore e la possibilità per i tribunali o le autorità amministrative nazionali di emettere ingiunzioni conformemente al diritto dell’Unione.
Cosa succede ora: gli accordi tra provider e rightholder
Concludendo, ritorniamo alla realtà attuale del web e cerchiamo di immaginare le dinamiche che potrebbero svilupparsi. Google, Youtube, Facebook Instagram, e gli altri soggetti appartenenti alla famiglia dei Big Provider, saranno chiamati a negoziare accordi con i rightholders; Ci si aspetta, dunque che gli stessi implementino un sistema di riconoscimento del contenuto, così da riuscire a “matchare” quest’ultimo con il legittimo titolare dei diritti, e quindi:
- se il contenuto è tra quelli con cui la piattaforma ha fatto accordi economici, consentirne la pubblicazione
- se il contenuto è tra quelli con cui non è stato raggiunto alcun accordo, impedirne la pubblicazione
- in caso di mancato riconoscimento del contenuto (quindi presumibilmente originale), consentirne la pubblicazione e attendere eventuali segnalazioni di violazione di copyright per attivarsi poi immediatamente.
La Direttiva sembra dunque porsi nella direzione di promuovere lo sviluppo del mercato della concessione delle licenze tra i titolari di diritti e i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online.
Ma le perplessità sussistono, e sono legate segnatamente alla possibilità che si concretizzi la paradossale eventualità che la stessa direttiva anziché raggiungere gli scopi prefissati si ponga come strumento inefficace e contro tendenza, altresì rischiando di agevolare quelle stesse dinamiche che si propone di arginare.
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- Cfr https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32001L0029&from=IT; ↑
- Cfr the Commission priority on the Digital Single Market, https://ec.europa.eu/digital-single-market/node/78517; ↑
- Cfr Considerando (66) ↑