disegno di legge

DDL intelligenza artificiale: così l’Italia tutela la dignità delle persone



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Il disegno di legge sull’intelligenza artificiale appena approvato affronta temi cruciali come la protezione dei dati personali, l’accesso dei minori ai sistemi IA, l’IA nel contesto lavorativo, la sicurezza informatica. Tutte le novità, in attesa dell’approvazione delle Camere e dei decreti delegati

Pubblicato il 24 apr 2024

Massimo Borgobello

Avvocato a Udine, co-founder dello Studio Legale Associato BCBLaw, PHD e DPO Certificato 11697:2017



Digital,Transformation,Concept.,Binary,Code.,Ai,(artificial,Intelligence).

Il testo della legge delega sull’intelligenza artificiale approvato dal Consiglio dei Ministri è sintetico e preciso; tra i punti più rilevanti la tutela del trattamento dei dati personali e del lavoro all’epoca dell’intelligenza artificiale generativa.

Vediamo nel dettaglio.

Finalità e principi generali del Disegno di Legge sull’Intelligenza artificiale

Le petizioni di principio, nei testi normativi, spesso restano tali, ma sono d’aiuto per interpretare le normative nei momenti in cui è necessario applicarle.

Così, negli intenti, la finalità del disegno di legge delega approvato dal Governo italiano, consiste nel “Promuove(re) un utilizzo corretto, trasparente e responsabile, in una dimensione antropocentrica dell’intelligenza artificiale volto a coglierne le opportunità Garantisce la vigilanza sui rischi economici e sociali e sull’impatto sui diritti fondamentali dell’intelligenza artificiale”.

Lo scopo della disciplina, quindi, è in primis la garanzia dei diritti fondamentali delle persone in un’ottica antropocentrica, ossia, kantianamente, in un mondo in cui le persone non sono mezzi, ma l’oggetto della tutela.

L’articolo 3, poi, è molto dettagliato nell’esplicitare i principi generali che informano l’intero disegno di legge.

“1. La ricerca, la sperimentazione, lo sviluppo, l’adozione, l’applicazione e l’utilizzo di sistemi e modelli di intelligenza artificiale avvengono nel rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà previste dalla Costituzione, del diritto dell’Unione Europea e de i principi di trasparenza, proporzionalità, sicurezza, protezione dei dati personali, riservatezza, accuratezza, non discriminazione, parità dei sessi e sostenibilità.

2. Lo sviluppo di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale avviene su dati e tramite processi di cui deve essere garantita e vigilata la correttezza, l’attendibilità, la sicurezza, la qualità, l’appropriatezza e la trasparenza, secondo il principio di proporzionalità in relazione ai settori nei quali sono utilizzati.

3. I sistemi e i modelli di intelligenza artificiale devono essere sviluppati e applicati nel rispetto della autonomia e del potere decisionale dell’uomo, della prevenzione del danno, della conoscibilità, della spiegabilità e dei principi di cui al comma 1.

4. L’utilizzo d i sistemi di intelligenza artificiale non deve pregiudicare lo svolgimento con metodo democratico della vita istituzionale e politica.

5. Al fine di garantire il rispetto dei diritti e dei principi di cui al presente articolo deve essere assicurata, quale precondizione essenziale, la cybersicurezza lungo tutto il ciclo di vita dei sistemi e dei modelli di intelligenza artificiale, secondo un approccio proporzionale e basato sul rischio, nonché l’adozione di specifici controlli di sicurezza, anche al fine di assicurarne la resilienza contro tentativi di alterarne l’utilizzo, il comportamento previsto, le prestazioni o le impostazioni di sicurezza.

6. La presente legge garantisce alle persone con disabilità il pieno accesso ai sistemi di intelligenza artificiale e alle relative funzionalità o estensioni, su base di uguaglianza e senza alcuna forma di discriminazione e di pregiudizio i n conformità alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18”.

L’articolo 3 colpisce per la ridondanza e la piena aderenza a quanto stabilito nell’AI Act, ma anche per l’individuazione della sicurezza informatica come precondizione – fattuale e, ora, giuridica – per un corretto impiego di sistemi di IA: questo significa che senza sicurezza informatica, l’uso dell’intelligenza artificiale diventa, di fatto, illecito o quasi.

Principi in materia di informazione e di riservatezza dei dati personali

L’articolo 4 tratta della tutela dei dati personali.

“1. L’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nell’informazione avviene senza pregiudizio alla libertà e al pluralismo dei mezzi di comunicazione, alla libertà di espressione, all’obiettività, completezza, imparzialità e lealtà dell’informazione.

2. L’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale garantisce il trattamento lecito, corretto e trasparente dei dati personali e la compatibilità con le finalità per le quali sono stati raccolti, in conformità col diritto dell’Unione europea in materia di dati personali e di tutela della riservatezza.

3. Le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento dei dati connesse all’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale avvengono con linguaggio chiaro e semplice, in modo da garantire all’utente la piena conoscibilità e la facoltà di opporsi ai trattamenti non corretti dei propri dati personali.

4. L’accesso alle tecnologie di intelligenza artificiale dei minori di anni quattordici richiede il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale. Il minore degli anni diciotto, che abbia compiuto quattordici anni, può esprimere il proprio consenso per il trattamento dei dati personali connessi all’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, purché le informazioni e le comunicazioni di cui al comma 3 siano facilmente accessibili e comprensibili”.

Anche in questo caso assistiamo a una ipotesi di ridondanza normativa, perché vengono ripetuti molti principi già espressi in precedenza e in altre fonti normative, cui si fa espresso richiamo.

Interessante la disciplina di accesso ai sistemi di IA da parte del minore, che ricalca, di fatto, quella relativa all’accesso ai social network.

Le disposizioni sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale in materia di lavoro

Interessante l’articolo 10, che tratta della normativa applicabile al diritto del lavoro.

“1. L’intelligenza artificiale è impiegata per migliorare le condizioni di lavoro, tutelare l’integrità psicofisica dei lavoratori, accrescere la qualità delle prestazioni lavorative e la produttività delle persone in conformità al diritto dell’Unione europea.

2. L’utilizzo dell’intelligenza artificiale in ambito lavorativo deve essere sicuro, affidabile, trasparente e non può svolgersi in contrasto con la dignità umana né violare la riservatezza dei dati personali. Il datore di lavoro o il committente è tenuto a informare il lavoratore dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei casi e con le modalità di cui all’articolo 1 bis del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152.

3. L’intelligenza artificiale nell’organizzazione e nella gestione del rapporto di lavoro garantisce l’osservanza dei diritti inviolabili del lavoratore senza discriminazioni in funzione del sesso, dell’età, delle origini etniche, del credo religioso, dell’orientamento sessuale, delle opinioni politiche e delle condizioni personali, sociali ed economiche, in conformità con il diritto dell’Unione”.

Posto il principio cardine di tutto il sistema di diritto del lavoro in Italia, per cui il lavoro non è una merce ma un diritto, si leggono passaggi interessanti.

In primo luogo l’IA deve essere impiegata per promuovere la sicurezza sul lavoro; sarà interessante capire come verrà contemperato il diritto/divere di lavorare in sicurezza con il diritto alla protezione dei dati personali dei lavoratori.

Idem dicasi in ottica sindacale: il comma 3 si riferisce anche a quello.

Trattandosi di un disegno di legge delega, si leggono solo i principi generali; qui sarà quindi cruciale la normativa di dettaglio dei decreti delegati.

Conclusioni

Un testo importante per la civiltà e lo sviluppo giuridico dell’ordinamento nazionale, ma che dovrà prima essere approvato dalle Camere e poi “messo a terra” con decreti delegati.

Di certo i principi espressi nella proposta di legge delega però potranno essere utilizzati anche come parametro interpretativo nelle more dell’avvento della regolamentazione vera e propria, su cui bisognerà focalizzare l’attenzione.

Allo stato, comunque, l’iniziativa governativa merita un plauso, per i principi espressi e per le modalità con cui sono stati messi “su carta”.

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