L’epidemia da Covid-19 ha fatto aumentare in maniera esponenziale l’utilizzo delle piattaforme di connessione remota per effettuare riunioni, meeting e varie altre incombenze più o meno lavorative – pensiamo ad esempio a Zoom – e con esso anche i casi di diffamazione e ingiuria “da remoto”.
Questo determina l’esigenza di inquadrare nei canoni dell’articolo 594 (abrogato) e dell’articolo 595 del Codice penale le varie ipotesi.
Diffamazione, reclusione solo se c’è incitamento all’odio: la sentenza della Cassazione
La Cassazione sulle comunicazioni elettroniche e da remoto
Lo scorso aprile la Cassazione ha ribadito alcuni concetti chiari e noti agli addetti ai lavori, ma che è comunque utile ricordare una volta ancora.
C’è infatti una differenza sostanziale tra diffamazione e ingiuria aggravata dalla presenza di più persone (ipotesi che non costituisce più reato).
La Cassazione, infatti, ah affermato che, se l’offesa diretta a persona presente è sempre ingiuria, l’offesa diretta a persona “distante” e connessa per mezzo di una piattaforma di dialogo è e resta ingiuria.
Questo anche nelle ipotesi in cui siano connesse più persone contemporaneamente.
In pratica, l’aggressione verbale su Zoom non è reato, ma costituisce un’ipotesi di responsabilità civile extracontrattuale per chi si lascia andare a insulti e improperi nei confronti di un altro partecipante alla call.
La simultanea connessione di più persone determina una responsabilità aggravata, in parallelo con l’aggravante della presenza di più persone nell’abrogato delitto di ingiuria.
Ingiuria e diffamazione a mezzo email
Anche per l’ipotesi di offese a mezzo email la Cassazione ha affermato principi in linea con quelli generali.
Una singola email indirizzata solo al destinatario contenente insulti rientra nell’ipotesi depenalizzata di ingiuria, mentre l’email “circolare”, con più destinatari, integra il reato di diffamazione.
Non è tanto lo strumento utilizzato, quindi, quanto piuttosto la modalità con cui si concretizza la condotta offensiva.
Ingiuria e diffamazione a mezzo social network
Quanto vale per le email vale anche per i social, con alcune peculiarità.
Il messaggio inviato direttamente al destinatario, sia esso con WhatsApp o con messanger, rientra nello schema dell’ingiuria, mentre gli insulti inviati con gli stessi strumenti, ma in una chat in cui sono presenti più persone, determina l’ipotesi di reato di diffamazione.
Nel caso in cui gli insulti siano penalmente rilevanti e vengano postati sulla bacheca, nei commenti, o in un gruppo, si integrerà il reato di diffamazione aggravata col mezzo della stampa, secondo l’interpretazione estensiva data dalla Cassazione.
Va detto che alcune sentenze di merito iniziano a vedere la questione in maniera differente: data la iperconnessione in cui viviamo, un insulto a mezzo social network determina, spesso, un botta e risposta tra i protagonisti della vicenda.
Questo determina che il requisito dell’assenza venga, in un certo senso, meno e vi sia, quasi, una compresenza virtuale tra chi insulta e chi risponde.
Se si intendono i social network come vere e proprie piazze virtuali, e non solo come mezzi di comunicazione online, la situazione diventa assimilabile a una connessione da remoto tramite piattaforma di videocall.
Questo determinerebbe l’inserimento delle condotte di insulti “botta e risposta” nell’ambito dell’ingiuria aggravata e non della diffamazione aggravata, con la significativa differenza, già sottolineata, che la prima fattispecie è stata abrogata e non è più, quindi, penalmente rilevante.
È verosimile che, data l’altissima incidenza di questo tipo di reati nel periodo che va dal 2020 a oggi, questa impostazione venga adottata anche dalla giurisprudenza di legittimità, con scopo – sostanzialmente – deflattivo.
La diffamazione a mezzo stampa alla prova della Corte costituzionale
Il 21 giugno scorso si è tenuta la discussione, avanti alla Corte costituzionale, della questione di legittimità dell’articolo 595 del Codice penale nella parte in cui prevede la pena della reclusione per le ipotesi di diffamazione aggravata; non solo, era stata impugnata anche la normativa sulla carta stampata che prevedeva l’obbligatorietà della pena della reclusione per le ipotesi di diffamazione.
La questione è estremamente rilevante perché attiene al bilanciamento del diritto di espressione con quello di tutela della reputazione e dell’immagine personali: un’altra ipotesi in cui il legislatore avrebbe dovuto intervenire prima dell’intervento della Corte costituzionale, che aveva affrontato la questione del 2020, “assegnando” al legislatore il termine di un anno per intervenire con una normativa chiara e rispettosa di quanto stabilito dall’articolo 10 della CEDU.
Secondo la Corte dei diritti umani di Strasburgo, infatti, la normativa italiana violava significativamente il diritto di cronaca e critica per la rilevanza delle pene inflitte, con conseguente eccessiva compressione della libertà di espressione sancita a livello convenzionale.
La Corte, quindi, ha “dichiarato incostituzionale l’articolo 13 della legge sulla stampa (n. 47 del 1948) che fa scattare obbligatoriamente, in caso di condanna per diffamazione a mezzo stampa compiuta mediante l’attribuzione di un fatto determinato, la reclusione da uno a sei anni insieme al pagamento di una multa. È stato invece ritenuto compatibile con la Costituzione l’articolo 595, terzo comma, del Codice penale, che prevede, per le ordinarie ipotesi di diffamazione compiute a mezzo della stampa o di un’altra forma di pubblicità, la reclusione da sei mesi a tre anni oppure, in alternativa, il pagamento di una multa. Quest’ultima norma consente infatti al giudice di sanzionare con la pena detentiva i soli casi di eccezionale gravità” (dal comunicato stampa del 21 giugno 2021 della Corte costituzionale).
Conclusioni
Le ipotesi di diffamazione aggravata a mezzo Facebook stavano già intasando le procure della Repubblica; se si fosse aggiunto, a questo carico di lavoro, anche quello determinato dalle liti su Zoom, la giustizia avrebbe dovuto sopportare un peso eccessivo in termini di impegno su questioni spesso bagatellari.
E’ evidente che questo contenzioso deve essere destinato alla depenalizzazione, per via legislativa o interpretativa: quest’ultima appare certamente più rapida, vista l’inerzia del legislatore anche a fronte di un duro monito della Corte costituzionale.
In ogni caso il bilanciamento tra libertà di espressione e tutela della reputazione va rivisto, perché se è vero che la tutela penale è – ormai – considerata sproporzionata nella stragrande maggioranza dei casi, è pure vero che la reputazione deve trovare un qualche tipo di tutela effettiva, in sede amministrativa o civile.