L’Europa ha adottato a marzo la Direttiva Copyright – sul diritto d’autore nel mercato unico digitale – ma ancora si continuerà a discutere dei molti e divergenti interessi da bilanciare.
Gli Stati membri, nel recepire la normativa europea negli ordinamenti interni, dovranno dettagliare le indicazioni generali della direttiva che – di fatto – si propone di rinnovarne e armonizzarne la disciplina negli Stati dell’Unione Europea.
Il presente articolo, senza alcuna pretesa di esaustività, analizza i possibili impatti sulla normativa italiana del diritto d’autore, con particolare riferimento alle reti di comunicazione elettronica.
Ricordiamo che il testo della direttiva (n. 2016/0280) è stato approvato in via definitiva in data 26 marzo 2019 dal Parlamento europeo aprendo la strada al dialogo tra gli Stati membri e agli iter legislativi interni di trasposizione della direttiva in norme interne entro 24 mesi dall’entrata in vigore ovvero con la pubblicazione in gazzetta ufficiale europea a seguito del periodo di vacatio legis.
Il diritto d’autore in Italia
In Italia la legge n. 633/1941 sul diritto d’autore è stata modificata più volte nel corso degli anni, in particolare a seguito delle direttive europee 2001/29/CE e 2009/24/CE.
In tale contesto, non è stata introdotta, però, una specifica tipologia di “opera del web”, con la conseguenza che gli operatori del diritto hanno ricondotto le opere presenti sulla rete alle figure tipiche elencate nell’art. 2.
Il sistema tradizionale di tutela del diritto d’autore, imperniato sull’istituto dell’esclusiva, presenta inevitabilmente caratteristiche di rigidità e scarsa adattabilità al contesto virtuale della rete, ove il continuo divenire della comunicazione digitale comporta la quasi incontrollabilità delle violazioni del diritto d’autore.
L’insufficienza dell’attuale normativa
Nel 2010 un autorevole contributo è giunto dall’AGCOM, che ha sottolineato l’inidoneità dell’attuale disciplina sul diritto d’autore a proteggere le opere del web e ha pubblicato un’indagine conoscitiva avente ad oggetto:
- il diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica;
- gli aspetti tecnici delle violazioni del diritto d’autore;
- l’impatto economico delle stesse;
- le possibili azioni a tutela del diritto medesimo.
Con riferimento a queste ultime, l’Autorità ha proposto il ricorso allo strumento della fiscalità generale, alla c.d. licenza obbligatoria e alle c.d. licenze collettive estese.
Le soluzioni sopra delineate, tuttavia, paiono scontrarsi con il cosiddetto Three step test, di cui all’art. 5, comma 5, della direttiva europea 2001/29/CE, recepito in Italia nell’art. 71-nonies, ove è stabilito che tutte le eccezioni e limitazioni disciplinate dalla legge sul diritto d’autore, quando sono applicate ad opere o ad altri materiali protetti messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelto individualmente, “non devono essere in contrasto con lo sfruttamento normale delle opere o degli altri materiali, né arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi dei titolari”.
Nel 2011 l’insufficienza dell’attuale normativa è stata segnalata anche dall’AGCM nel procedimento “Federazione italiana editori giornali vs. Google News Italia”. Ivi l’AGCM ha rilevato una generale criticità in ordine alla valorizzazione dell’attività degli operatori che producono contenuti editoriali online; ad essi, infatti, la legge non riconosce un’adeguata tutela remuneratoria per lo sfruttamento economico delle proprie opere da parte di soggetti terzi. Pertanto, l’AGCM ha proposto di introdurre nell’art. 65 un comma 2-bis, che istituzionalizzerebbe la pratica delle licenze collettive estese, nell’ambito della riproduzione e comunicazione al pubblico degli articoli di attualità già pubblicati in riviste e giornali.
Ricordiamo, infatti, che la legge n. 633/41:
- all’art. 65 consente l’attività di riproduzione e comunicazione di notizie di attualità,pubblicate in riviste e giornali a disposizione del pubblico, se operate ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca e di informazione e fintanto che vengano indicati la fonte e il nome dell’autore;
- all’art. 70 consente il riassunto, la citazione e la riproduzione di parti di opere protette, nonché la loro comunicazione al pubblico per l’utilizzo a fini di critica, discussione o insegnamento, purché ciò non costituisca concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera.
L’operatività di queste limitazioni al diritto d’autore italiano, tuttavia, non può confliggere con il su citato Three step test e solo una modifica del diritto europeo potrebbe consentire un opportuno adeguamento.
I settori d’intervento della direttiva Ue su copyright
La direttiva europea n. 2016/0280 si è sviluppata soprattutto su quattro settori di intervento:
- l’introduzione di alcune misure finalizzate ad adeguare le eccezioni e le limitazioni al diritto d’autore per la riproduzione di opere, con l’obiettivo di perseguire fini di politica pubblica in materia di ricerca e di istruzione, nonché di protezione del patrimonio culturale, garantendone al contempo efficacia transfrontaliera;
- l’istituzione di un meccanismo giuridico finalizzato a facilitare gli accordi di licenza per opere fuori commercio, garantendone anche in questo caso un’efficacia transfrontaliera;
- l’estensione dei diritti, di cui agli art. 2 e 3 par. II della direttiva 2001/29/CE, agli editori di giornale per l’utilizzo digitale delle loro pubblicazioni, prevedendo contemporaneamente la possibilità per gli Stati membri di fornire a tutti gli editori la possibilità di reclamare una parte del compenso previsto per gli utilizzi effettuati;
- l’imposizione – ai prestatori di servizi delle società dell’informazione (hosting providers), che memorizzano e danno accesso a grandi quantità di opere protette da copyright direttamente caricati in rete dagli utenti – dell’obbligo di adottare sia misure adeguate e proporzionate volte a garantire il funzionamento degli accordi conclusi coi titolari, sia a evitare che i loro servizi possano consentire violazioni delle norme sul diritto d’autore.
Le criticità
Le soluzioni proposte per il terzo e quarto settore sono senza dubbio le più controverse.
Come tutela per gli editori di giornali e per gli autori che in essi scrivono, viene chiesto agli Stati membri (art. 15) di riconoscere loro i diritti di cui agli artt. 2 e 3 par. II della direttiva 2001/29/CE, fornendo a tutti gli editori e gli autori la possibilità di reclamare una parte del compenso previsto per gli utilizzi delle loro opere.
Ciò avrà un forte impatto soprattutto sugli aggregatori di informazioni, che dovranno remunerare autori ed editori per poter pubblicare e condividere le notizie sulle loro piattaforme (attraverso i cosiddetti snippet, ovvero foto e breve testo di presentazione degli articoli).
In Italia, peraltro, si riscontra una sensibilità al tema negli artt. da 100 a 102 della citata legge n. 633/41, che, pur senza prevedere un diritto alla remunerazione, fissano limiti temporali e contenutistici al diritto di riproduzione.
Per tutelare il diritto d’autore contro l’attività svolta dagli utenti del web sulle grandi piattaforme di condivisione, la direttiva (art. 17) ha posto in capo agli hosting provider di grandi dimensioni l’onere di monitorare gli utenti e di filtrare i loro contributi in modo da prevenire violazioni del diritto d’autore.
I giudizi emersi in merito a questi due articoli (15 e 17) sono discordanti: da una parte c’è chi vi vede un bavaglio alla libera informazione e alla diffusione della cultura sul web (e ricorda le esperienze fallimentari di Germania e Spagna); dall’altro c’è chi vi ravvisa un doveroso bilanciamento di interessi tra la libera iniziativa sul web e i diritti degli autori e dei proprietari delle opere.
Senza dubbio, vi sono aspetti positivi e negativi da tenere in considerazione, ovvero:
- la necessità di remunerare adeguatamente l’industria della creatività e dell’informazione: dare ai copyright holders strumenti per valorizzare i propri prodotti incentiverebbe gli investimenti e la produzione di informazione e cultura nell’Unione Europea;
- il venir meno (in parte) del pluralismo dell’informazione online: se, per non pagare il compenso, le grandi piattaforme smettessero di indicizzare e aggregare contenuti, è probabile che i piccoli editori perderebbero gran parte della loro visibilità e sarebbero condannati all’estinzione;
- le probabili conseguenze dell’addossamento di maggiori responsabilità in capo agli hosting provider: gravati della responsabilità di ergersi a giudici delle violazioni del diritto d’autore, questi, facilmente, limiterebbero i contenuti caricabili oltre i limiti astrattamente necessari, in modo da abbattere quanto più possibile il rischio d’impresa;
- la competitività delle imprese europee: ad esse verrebbero addossati oneri e limitazioni pregiudizievoli nel confronto con i competitors extraeuropei.