proprietà intellettuale

Diritto d’autore, quali tutele per le opere dell’intelligenza artificiale: approcci e possibili soluzioni

Come garantire tutela alle opere create dall’IA con il contributo dell’intelligenza umana; quali regole applicare, come stabilire il livello di contribuzione umana. I passi intrapresi dalle istituzioni Ue per garantire tutela alle opere create dall’IA e le sfide da superare

Pubblicato il 04 Ago 2022

Luciano Daffarra

C-Lex Studio Legale

deep fake_ intelligenza artificiale

La pubblicazione dei recenti studi della Commissione Europea che riguardano lo sviluppo dell’intelligenza artificiale (IA) – intesa come capacità di riprodurre all’interno dei computer parte delle capacità creative del cervello umano – sta aprendo scenari inattesi per il futuro delle imprese nell’ambito del settore della proprietà intellettuale[1] e, più in generale, nell’intero sistema economico mondiale che si prevede possa trovare a breve termine una crescita trainata fortemente dall’integrazione fra il cervello e il machine learning.

Questo interesse in costante crescita verso l’approfondimento dell’impiego dell’IA[2] in ogni aspetto dello sviluppo tecnologico[3] si sta manifestando in molti paesi del mondo, in alcuni dei quali la scommessa sulla possibile acquisizione di posizioni di preminenza in questo segmento dell’innovazione scientifica sta trasformando l’assetto del business delle imprese del settore creativo, come accade già negli Stati Uniti.[4]

Diritto d’autore e opere create dall’AI, prove tecniche di tutela: le questioni aperte

Opere frutto dell’AI e contributo umano: quali criteri per l’attribuzione della tutela

Va peraltro detto che la difficoltà, già presa in considerazione in particolare in seno al sistema giuridico statunitense, di conferire tutela legale alle opere frutto dell’intelligenza artificiale[5] non pare avere ostacolato nuovi approcci al problema da parte degli operatori delle grandi piattaforme digitali, tanto che gli studiosi del settore stanno cercando soluzioni che consentano l’adozione, anche attraverso un approccio progressivo nel tempo, di opzioni diversificate orientate al riconoscimento della protezione giuridica delle opere create tramite il cosiddetto machine learning[6].

Lo studio svolto dall’Unione Europea (vedi nota 1) sul tema dei risultati generati dall’IA nel segmento del diritto d’autore, dei diritti connessi e, in particolare in campo musicale, rivela che la possibilità di creare ogni genere di lavoro (articoli, poesie, soggetti, video, racconti, fotografie, disegni, dipinti, ecc.), se ha consentito di produrre contenuti dotati di una certa somiglianza alle opere frutto del cervello dell’uomo, suscita questioni assai più complesse da dipanare quando si voglia stabilire chi, e in quale misura, possa essere considerato l’autore di tali lavori.

Se, infatti, è incontroverso il fatto che le attività basate sui sistemi di IA, almeno al momento attuale, devono essere svolte sotto la supervisione umana, basandosi sempre e comunque sul funzionamento di un programma per elaboratore che è stato sviluppato dalla mente dell’uomo, non sempre risulta uguale il livello di contributo umano al raggiungimento dell’obiettivo prefissato per l’azione produttiva della macchina.[7]

Proprio questo aspetto della “contribuzione” dell’uomo alla generazione dell’output della “macchina della conoscenza” appare come fondamentale (seppure non sempre indispensabile) per stabilire se un determinato risultato, ottenuto utilizzando i modelli di IA, si ponga come suscettibile di protezione sotto il profilo del diritto d’autore o dei diritti connessi al suo esercizio[8].

È vero, infatti, che per accertare se il risultato delle attività frutto del Machine Learning risponda o meno alle condizioni necessarie a conferire ad esse la tutela del diritto d’autore, è necessario applicare alle singole fattispecie di volta in volta esaminate le norme esistenti in materia in ciascuno Stato, dovendosi fare ricorso in molti casi a un accertamento giudiziale della situazione.

Gli apporti delle istituzioni Ue all’identificazione di criteri utili

Fra i numerosi apporti forniti dalle istituzioni dell’Unione Europea all’identificazione di criteri utili a fissare le regole per l’attribuzione di tutela dei contenuti sviluppati per il tramite dell’IA, dobbiamo ricordare anzitutto i risultati del “Report with recommendations to the Commission on Civil Law Rules on Robotics”, pubblicato il 27 gennaio 2017 dalla Commissione Affari Legali (o JURI) dell’UE, attraverso il quale tale organo comunitario ha chiesto alla Commissione Europea di elaborare il testo di una direttiva sulle “Norme di diritto civile applicabili alla robotica” elaborando al contempo le definizioni normative di alcuni termini usati in tale contesto, quali quello di Cyber Physical Systems[9], Autonomus Systems[10], Smart Autonomous Robots[11] e le altre definizioni relative alle loro sottocategorie. La Commissione JURI aveva infatti rilevato nel corso dei propri lavori sul tema in oggetto come l’umanità si trovasse di fronte a un’era in cui le diverse manifestazioni dell’IA “sembrano essere destinate a dare vita a una nuova rivoluzione industriale che probabilmente non andrà a toccare alcuni strati sociali”. Per questa ragione, scriveva ancora la stessa Commissione giuridica: “lo sviluppo della robotica e dell’IA solleva questione etiche e legali che richiedono un pronto intervento da parte dell’Unione Europea”[12].

La Risoluzione del Parlamento Europeo sulla tutela dei diritti altrui nell’impiego dei sistemi di IA

Alla presa di posizione dell’organo giuridico della Commissione dell’UE, ha fatto seguito la Risoluzione del Parlamento Europeo adottata il 16 febbraio 2017 con cui, avuto riguardo ai diritti di proprietà intellettuale (par. 18 – 21), si osservava anzitutto la carenza nell’”acquis communautaire” di norme specifiche applicabili alla robotica, pur potendosi ricorrere in tale materia ai principi legali e dottrinali che possono trovare estensione analogica, per il tramite di un approccio neutrale nei singoli settori di riferimento.

Inoltre, in tale Risoluzione si rimarcava l’importanza del rispetto delle norme sulla riservatezza dei dati personali, dovendo fare sì che i prodotti frutto di IA siano sicuri, sia sotto il profilo della non dannosità per l’uomo, che avuto riguardo alla loro impermeabilità all’accesso abusivo ei dati sia personali che protetti da privative.

A seguito di tale primo approccio sistematico al tema della regolamentazione della materia dell’intelligenza artificiale, il 20 ottobre del 2020 il Parlamento Europeo – sulla base della ”Relazione sui diritti di proprietà intellettuale per lo sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale” della Commissione JURI[13] – ha emanato un’ulteriore Risoluzione[14] che riguarda l’aspetto centrale della tutela dei diritti altrui nell’impiego dei sistemi di IA.

Il documento, nel tracciare quelli che sono i criteri fondamentali che informano il sistema giuridico comunitario in materia di IA, sottolinea la necessità di garantire un elevato livello di protezione ai diritti di proprietà intellettuale in relazione alla natura pluridimensionale di tale settore, assicurando fiducia negli investimenti e facendo sì che i servizi di streaming “assicurino trasparenza e e responsabilità nell’utilizzo degli algoritmi affinché siano meglio garantiti l’accesso a contenuti culturali e creativi in diverse forme e diverse lingue così come l’accesso equo alle opere europee”.

Del pari, la stessa Risoluzione del Parlamento Europeo suggerisce che i diritti di proprietà intellettuale necessari per lo sviluppo delle tecnologie di IA debbono essere tenuti distinti da quelli sulle creazioni derivate da tali algoritmi, evidenziando altresì che “nei casi in cui l’IA è impiegata solo come strumento per assistere un autore nel processo creativo, il quadro vigente in materia di diritti d’autore rimane applicabile”.

Inoltre, al suo par. 15, la Risoluzione rimarca il fondamentale principio secondo cui le opere prodotte autonomamente dall’IA e dalla robotica non sembrano potere essere attualmente assoggettate alla protezione del diritto d’autore, in quanto le creazioni intellettuali sono strettamente connesse alla personalità degli autori, invitando quindi “la Commissione a sostenere un approccio orizzontale, basato su dati concreti e tecnologicamente neutri in merito alle disposizioni comuni e uniformi in materia di diritti d’autore applicabili alle opere generate dall’IA nell’Unione, se si ritiene che tali opere possano essere ritenute ammesse alla protezione del diritto d’autore”.

Inoltre, nello stesso atto, il Parlamento Europeo raccomanda alla Commissione affinché “le creazioni tecniche generate dalla tecnologia di IA” siano “tutelate nell’ambito del quadro giuridico dei diritti di proprietà intellettuale al fine di incoraggiare gli investimenti in questa forma di creazione (…)”.

Il Libro Bianco sull’intelligenza artificiale

Sul presupposto che questi principi permangano tuttora alla base delle regole di tutela dei diritti sui lavori generati dall’IA, ulteriori elementi di attenzione sulle opportunità e sui problemi generati dall’intelligenza artificiale sono stati oggetto di ulteriori approfondimenti in diverse sedi, dapprima con la pubblicazione del “Libro Bianco sull’intelligenza artificiale” pubblicato il 19 febbraio 2020 con il sottotitolo: “Un approccio europeo all’eccellenza e alla fiducia”.[15]

Va detto da subito che tale studio comunitario europeo non contiene indicazioni di alcun genere sul tema della tutela della proprietà intellettuale nell’ambito del Machine Learning, probabilmente in quanto tale lavoro è principalmente focalizzato sulla sicurezza e sul legittimo trattamento dei dati personali, oltre che sulla precisione e affidabilità dei sistemi di IA.

La proposta di Regolamento della Commissione europea

Sulla scorta di questo “libro bianco” che fornisce un’analisi del mercato dell’IA e delle sue opportunità di crescita a livello globale dell’Unione Europea come continente potenzialmente leader del settore a livello planetario, la Commissione Europea – il 21 aprile 2021 – ha presentato una “Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (Legge sull’intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell’unione”[16].

Si tratta di un compendio inizialmente articolato in ottantacinque disposizioni e in altrettanti Recital, preceduti da una Relazione illustrativa. Solo all’art. 70 della proposta (e al Recital n. 68) vi è un riferimento diretto alla “proprietà intellettuale” avuto riguardo alla “riservatezza” dei dati, che si accompagnano a quelli “personali” dei soggetti trattati.

Nel corso dell’iter legislativo comunitario, nella versione oggetto di modifica e non ufficiale del Regolamento[17], resa disponibile da Contexte[18], compare un emendamento[19] che riguarda il diritto d’autore e la tutela di talune tipologie di opere che possono essere potenzialmente derivate dalla manipolazione dei dati da parte dei sistemi di IA.

Conclusioni

Fatte salve le osservazioni che precedono circa il singolare modus operandi della Commissione Europea, la quale non sembra avere raccolto il retaggio della precedente messe di indicazioni afferenti alla tutela della proprietà intellettuale trasferendole in seno alla Proposta di Regolamento sull’IA, dobbiamo ora riannodare i fili di questo brano alla tematica dei diritti che competono agli autori dei contenuti sviluppati attraverso l’impiego delle tecnologie di IA.

A tale fine dobbiamo muoverci lungo le linee tracciate dalle norme internazionali e comunitarie applicabili alla tutela della proprietà intellettuale, non senza considerare come pietre angolari del ragionamento, il contenuto della Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2020 “sui diritti di proprietà intellettuale per lo sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale”.

Come sopra ricordato, tale atto comunitario ha stabilito, in particolare, due principi: a) nei casi in cui l’IA è impiegata solo come strumento per assistere un autore nel processo creativo, si applicano all’opera creata le norme vigenti in materia di D.A.; b) le “creazioni tecniche” generate dalla tecnologia di IA devono trovare forme di tutela nell’ambito del quadro giuridico dei diritti di proprietà intellettuale al fine di incoraggiare gli investimenti in questa forma di creazione.

Nel ricordare l’incompatibilità sussistente fra le norme della Convenzione dell’Unione di Berna [art. 2(6), 3 e 6-bis] e la possibile attribuzione dei diritti d’autore a un soggetto diverso dall’essere umano (si veda anche sul punto la nota 5), per quanto riguarda il risultato dell’impiego dell’IA pare opportuno – a nostro avviso – percorrere una strada che contemperi, attraverso l’esame della casistica, la necessità di garantire all’apporto creativo umano all’operato della macchina una tutela strettamente aderente alle norme vigenti in materia di diritto d’autore[20], con l’ugualmente importante esigenza di attribuire protezione come diritto connesso a taluni lavori generati attraverso l’impiego dell’IA, ove nell’un caso e nell’altro, ne ricorrano le condizioni fissate per legge.

Si potrebbe in tal senso elaborare un nuovo “diritto connesso” facente capo al produttore di opere connotate da un livello minimo di novità e di originalità che siano frutto di un procedimento autonomo[21] di IA, la cui tutela giuridica nei casi concreti potrebbe essere condizionata al positivo esame e valutazione da parte di organismi indipendenti in seno all’Unione Europea, similmente a quanto avviene per l’esame delle domande per il deposito di “disegni e modelli” nel nostro paese[22] o per il deposito di brevetti a livello europeo[23].

Vedremo nel prossimo futuro quali passi saranno intrapresi dalle istituzioni comunitarie per garantire tutela alle opere create dall’IA con il contributo dell’intelligenza umana.

Note

  1. Il Progetto pubblicato dall’UE il 25 novembre 2020 con il titolo “Rethinking digital copyright law for a culturally diverse, accessible, creative Europe” https://www.recreating.eu/ ha portato all’attenzione degli Stati Membri dell’Unione un significativo numero di documenti che riguardano il tema dell’IA. Una componente del progetto è contenuta nel lavoro sui “Trends and developments in artificial intelligencehttps://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/394345a1-2ecf-11eb-b27b-01aa75ed71a1/language-en
  2. Una definizione del termine “intelligenza artificiale” ci è stata offerta nella Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Commissione economico e sociale europeo e al Commissione delle Regioni dal titolo: “L’intelligenza artificiale per l’Europa” in data 25 aprile 2018. Tale atto, nell’introduzione che invita ad “accettare il cambiamento” dato dalla realtà dell’IA, spiega tale tecnologia come un insieme di “sistemi che mostrano un comportamento intelligente analizzando il proprio ambiente e compiendo azioni, con un certo grado di autonomia, per raggiungere specifici obiettivi”.
  3. Si pensi alla nascita del Metaverso (qui l’articolo: “Sarà metaverso in mille settori: ecco tutte le possibilità di businesshttps://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/metaverso-unesperienza-virtuale-per-mille-settori-tutte-le-possibilita-di-business/) e alla prossima generazione dell’industria 5.0 (qui il documento della Commissione Europea: “Industry 5.0 – Towards a sustainable, humancentric and resilient European industry” file:///C:/Users/Utente/Downloads/KIBD20021ENN.en.pdf
  4. Nel Regno Unito il governo ha di recente aggiornato (28 giugno 2022) uno studio dal titolo “Artificial Intelligence and Intellectual Property: copyright and patents: Government response to consultation” qui: https://www.gov.uk/government/consultations/artificial-intelligence-and-ip-copyright-and-patents/outcome/artificial-intelligence-and-intellectual-property-copyright-and-patents-government-response-to-consultation che mira a fare entrare lo United Kingdom fra le superpotenze dell’IA non solo nell’ambito delle opere dell’ingegno.
  5. Sul tema, si veda anche: https://www.agendadigitale.eu/mercati-digitali/diritto-dautore-e-opere-create-dallai-prove-tecniche-di-tutela-le-questioni-aperte/
  6. Il c.d. Machine Learning Algorithm (MLA) è la capacità di un sistema di acquisire e di integrare la conoscenza attraverso procedimenti automatizzati che fanno un impiego estensivo dei dati immagazzinati su larga scala in un sistema informatico in grado di apprendere attraverso l’esperienza. Il termine MLA si contrappone al c.d. Deep Learning Algorithm (DLA). Il secondo algoritmo, pur richiedendo un maggiore intervento iniziale da parte dell’uomo rispetto all’MLA, risulta successivamente molto più autonomo del primo nel fornire i risultati richiesti. Il DLA può essere implementato con l’uso di una “rete neurale”, un tipo di IA che utilizza nodi interconnessi, detti anche neuroni, in una struttura stratificata che assomiglia a quella del cervello umano.
  7. In ambito tecnico, i modelli su cui si basa l’IA si fondano sui diversi paradigmi di “apprendimento della macchina” facendosi quindi riferimento a tre diverse tipologie di loro funzionamento:il “supervised learning”, dove l’output viene controllato dall’uomo per indicare alla macchina se l’attività predittiva sia stata corretta o meno. In tal modo la supervisione umana aiuta a perfezionare il modello in modo che esso possa gestire con precisione il nuovo set di dati ad esso forniti.

    L’”unsupervised learning” in cui l’uomo non fornisce dati c.d. “etichettati”. In tal caso il computer ha la libertà di confrontare fra loro i dati immessi e di evidenziare le loro differenze e somiglianza, generando talvolta risultati che potrebbero non essere stati evidenti a un analista di dati umano.

    Il “reinforced learning” è fondamentale per aiutare la macchina a gestire attività complesse che implicano il trattamento di un set di dati di grandi dimensioni, altamente flessibili e imprevedibili. Questo modello consente ai computer a finalizzare il proprio operato su precisi obiettivi fra cui, ad esempio, eseguire un intervento chirurgico a distanza, prevedere l’andamento del mercato azionario, verificare i bagagli alla ricerca di oggetti pericolosi, svolgere attività di analisi e precisione sulla scorta di grandi quantità di dati.

  8. L’IA non è solo in grado di sviluppare opere che possono essere tutelate dal D.A.. Infatti, gli stessi programmi su cui essa basa il proprio funzionamento possono essere oggetto di privativa industriale. Secondo gli studi del WIPO https://tind.wipo.int/record/29084 molte delle innovazioni tecnologiche legate all’IA possono essere oggetto di brevettazione. Avuto riguardo ai dati pubblicati nell’anno 2018, le domande di brevetto depositate in materia di IA sono cresciute in maniera esponenziale. In particolare, il Machine Learning rappresenta l’89% delle istanze di brevetto relative all’IA, mentre quelle relative al Deep Learning sono cresciute in tale contesto (periodo 2013 – 2016) del 175%. Secondo i dati del WIPO le aree ove si attestano il maggiore numero di invenzioni è quello dell’IA collegata al trasporto (15%), alle telecomunicazioni (15%), alle scienze medicali (12%), con una crescita significativa anche nell’agricoltura e nel settore dei computer.
  9. Un “sistema cyber-fisico” (CPS) o sistema intelligente è un sistema informatico in cui un determinato procedimento scientifico è controllato o monitorato da algoritmi basati su computer. Nei sistemi cyber-fisici, gli elementi fisici e i programmi per elaboratore sono profondamente interconnessi fra loro e sono in grado di operare su diverse scale spaziali e temporali, impiegando modalità comportamentali multiple e distinte e interagendo tra loro con modalità che mutano con il contesto (da Wikipedia).
  10. Per “Autonomous System” si intende “una rete amministrata da un unico insieme di regole di gestione controllate da una persona, un gruppo o un’organizzazione. I sistemi autonomi spesso utilizzano un solo protocollo di routing, sebbene possano essere utilizzati più protocolli. Il nucleo di Internet è costituito da molti “sistemi autonomi” (definizione tratta da PCMag).
  11. Per “Smart Autonomour Robot” si intende un robot studiato e progettato per operare nel proprio ambiente da solo e funzionare per lunghi periodi di tempo senza l’intervento umano. I robot autonomi hanno spesso caratteristiche sofisticate che possono aiutarli a comprendere l’ambiente fisico in cui sono inseriti e automatizzare parti della loro manutenzione e gestione che venivano in precedenza eseguite dalle mani dell’uomo (definizione tratta da Techopedia).
  12. Qui il documento: https://www.europarl.europa.eu/committees/en/report-with-recommendations-to-the-commi/product-details/20170202CDT01121
  13. Questo il testo della “Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2020 sui diritti di proprietà intellettuale per lo sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale”: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0277_IT.html
  14. Questo il documento: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_it.pdf
  15. Qui il testo in lingua italiana del documento comunitario: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0206&from=EN
  16. Qui il testo in questione: https://www.notizie.ai/pathal/uploads/2022/04/projet-de-rapport-acte-ia-imco-libe.pdf
  17. Si tratta del “Draft Report” sulla proposta di Regolamento sull’intelligenza artificiale in data 20 aprile 2022 (2021/0106(COD)
  18. In base al draft messo a disposizione del pubblico sul sito web https://www.contexte.com/, alla data del 20 aprile 2022 risultavano essere stati presentati 297 emendamenti al testo del Regolamento. Uno di essi, l’emendamento n. 146 riguarda l’Articolo 29 (“Obblighi degli utenti dei sistemi di IA ad alto rischio”), ove al comma 6 viene chiesto l’inserimento di un punto b del seguente tenore: “Gli utenti di sistemi di AI che generano, sulla base di un input umano limitato, contenuti testuali complessi, come notizie, articoli di opinione, romanzi, sceneggiature e articoli scientifici, devono rivelare che il contenuto testuale è stato generato o manipolato artificialmente, anche alle persone fisiche che sono esposte al contenuto, ogni volta che sono esposte, in modo chiaro e comprensibile”. Un emendamento di tal fatta sembra aprire le porte al rischio di vedere inclusi nei dati gestiti dai sistemi di IA anche i contenuti protetti, senza che vi siano nel Regolamento disposizioni specifiche (sono fatti salvi i principi fondamentali, in senso generico) che esplicitamente escludano tali utilizzazioni ove esse occorrano senza il consenso dei titolari dei diritti.
  19. Molto interessante sul tema della tutela delle opere dell’ingegno è la sentenza n. 1701/2019 resa dalle Sezioni Specializzate del Tribunale di Bari in data 16 aprile 2019, che indica – avuto riguardo alla tutela di uno spot pubblicitario – che “il principio stabilito con riguardo alle creazioni d’arte applicate all’industria (…) è necessaria, oltre alla sussistenza di creatività, originalità e novità, anche la c.d. scindibilità, da intendersi in senso ideale, quale idoneità dell’opera ad essere oggetto di autonoma valutazione, a prescindere dal supporto materiale sul quale essa possa essere apposta”. Il Tribunale di Roma, Sezione Imprese, con sentenza del 3 marzo 2022 n. 3794/2022, ha deciso un caso di asserito plagio di un brano musicale, richiamando la decisione della Suprema Corte, Sez. I, n. 3340/2015 del 19 febbraio 2015 nella parte in cui essa afferma che “la riproduzione di un frammento di una canzone in un’altra non costituisce di per sé un atto di plagio, occorrendo accertare se il frammento, inserito nel nuovo testo, conservi una identità di significato poetico-letterario ovvero se al contrario evidenzi, in modo chiaro e netto, uno scarto semantico e un diverso significato artistico rispetto a quello che aveva nell’opera anteriore”. La sentenza, quindi, anche sulla scorta della C.T.U. eseguita, ha evidenziato che “prima di verificare se un’opera possa costituire plagio di un’altra, il giudice del merito deve verificare se quest’ultima abbia o meno i requisiti per beneficiare della protezione richiesta, e ciò sia sotto il profilo della compiutezza espressiva, sia sotto il profilo della novità”.
  20. Pensiamo ai sistemi evoluti di Deep Learning che sono stati sopra illustrati nelle note 6 e 7.
  21. Qui si trova la procedura stabilita dall’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) per l’esame della domanda per la registrazione di disegni e modelli di utilità https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/disegni-e-modelli/esame-della-domanda
  22. La procedura per il rilascio dei brevetti a livello comunitario europeo è soggetta alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui alla European Patent Convention, qui: https://www.epo.org/applying/basics.html

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