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eCommerce: come indicare prezzo di vendita a norma di legge



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La presentazione dei costi nel settore dell’eCommerce è regolamentata da specifiche normative. Nonostante sembri un tema facile da gestire, può diventare fonte di severe penalità da parte dell’Autorità Garante o generare contenziosi legali tra acquirenti e venditori. Vediamo come esporre i prezzi per evitare problemi

Pubblicato il 28 dic 2023

Floriana Capone

Avvocato specializzato in e-commerce



ecommerce

La trasparenza dei prezzi è uno dei punti focali nel commercio elettronico tanto che esistono diverse norme a regolare l’esposizione dei prezzi nell’ecommerce.

Sebbene il cartellino sembri un argomento semplice da affrontare, in realtà può essere motivo di sanzioni pesanti da parte dell’Autorità Garante o di questioni legali tra consumatori e commercianti.

Per questo motivo, spieghiamo nel dettaglio come va indicato il prezzo di vendita nel commercio elettronico.

Cosa significa prezzo esposto e cosa prevede le legge

La normativa Omnibus è il riferimento più recente per quanto riguarda le modalità di presentazione dei prezzi online. Ma per avere un quadro di riferimento più completo è necessario rivolgere lo sguardo indietro nel tempo, considerando la Riforma della disciplina relativa al settore del commercioD. Lgs. 114 del 31 marzo 1998, anche detto Decreto Bersani – che dedica l’intero articolo 14 alla pubblicità dei prezzi. In particolare, ogni commerciante ha l’obbligo di esporre il prezzo dei prodotti in maniera chiara e leggibile:

I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all’ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell’esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l’uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

Come prescrive il Codice del Consumo, il prezzo esposto deve essere quello finale, comprensivo di imposte (I.V.A.). Questo vale sia per i negozi fisici quanto per i negozi online. Per questi ultimi, la scheda prodotto dovrà naturalmente indicare anche il prezzo di vendita, comprensivo di imposte quando ci si rivolge ai consumatori” (cit. dal libro “E-commerce Legale – Come vendere online a norma di legge”).

Chi ha l’obbligo di esporre i prezzi prodotto e-commerce?

L’obbligo di esporre i prezzi nella vetrina dei negozi interessa tutti i commercianti, sia che vendano offline e online.

Il venditore è vincolato al prezzo esposto, anche se il cartellino riporta un prezzo diverso. Ciò significa che il consumatore ha il diritto di pagare il prezzo esposto, anche se è errato.

Questo perché nell’e-commerce la presenza della descrizione del prodotto, del prezzo e della modalità di consegna sono tutti elementi che portano a considerare la piattaforma come un’offerta al pubblico equiparabile a una proposta. In virtù di ciò, secondo quanto stabilito dall’art 1326 c.c., il contratto si considera perfezionato nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte. L’accettazione avviene attraverso l’invio dell’ordine.

Tuttavia a questa regola possono applicarsi due eccezioni per i prezzi dei prodotti nel commercio elettronico:

  • la prima riguarda il caso dell’errore riconoscibile: si tratta di un prezzo talmente inferiore rispetto al prezzo di mercato da far intendere a qualsiasi consumatore medio che si tratti di un errore di prezzo.
  • il secondo riguarda proprio il momento della conclusione del contratto: se questo è spostato in avanti, ad esempio nel momento dell’invio della conferma dell’ordine, il venditore potrebbe non accettare l’ordine di acquisto a prezzo errato, rifiutandosi di accettare l’ordine.

In che modo deve essere esposto il prezzo al pubblico

Innanzitutto, il prezzo al pubblico deve essere esposto in modo chiaro, univoco e ben leggibile, con modalità che consentano al consumatore una scelta consapevole.

Nel caso della vendita online, l’indicazione del prezzo deve avvenire in modo chiaro ed inequivocabile e deve evidenziare se questo comprende le imposte, i costi di consegna oppure altri costi, così come previsto dalla normativa ecommerce.

Quando si tratta poi di vendita online diretta ai consumatori, il Codice del Consumo chiede anche di indicare chiaramente i costi di spedizione e di consegna, oppure di indicare almeno che tali spese sono a carico del consumatore, quando non è possibile ragionevolmente calcolarle in anticipo.

Con riferimento, poi, alle modalità di esposizione del prezzo al pubblico, possiamo dire che in condizioni normali, cioè nei periodi in cui non siano in atto sconti o promozioni, il prezzo esposto nella scheda prodotto deve essere il prezzo finale, comprensivo di I.V.A. quando ci si rivolge a consumatori.

Mentre la normativa prevede maggiori dettagli nel caso dei prodotti in saldo, in promozione o per l’esposizione dei prezzi sui prodotti alimentari.

Infatti è proprio sull’aspetto degli sconti che da poco è intervenuto il legislatore europeo. Per contrastare l’indicazione di prezzi gonfiati e false scontistiche, la Direttiva UE 2161/2019, conosciuta come Direttiva Omnibus, che ha modificato in parte il codice del consumo, ha introdotto l’obbligo di indicare come prezzo iniziale, da cui calcolare lo sconto applicato, quello più basso applicato negli ultimi trenta giorni. Questo obbligo non si applica per i beni deperibili, come quelli alimentari”.

Quindi non si parla più di “prezzo normalmente applicato”, “prezzo di listino”, “prezzo consigliato”, ma di prezzo più basso applicato negli ultimi trenta giorni.

Tuttavia, prima di entrare nel dettaglio della novità della Direttiva Omnibus e di capire come va esposto il prezzo per la presentazione degli sconti online, anche in occasioni come Black Friday e saldi di fine stagione, ecco un’ultima precisazione che l’Avvocato trae dalle norme a tutela dei consumatori e dalle norme pubblicitarie: “sia per i saldi che per gli sconti vale la regola secondo cui le condizioni di acquisto in quel periodo devono essere favorevoli, reali ed effettive” (cit. dal libro “E-commerce Legale – Come vendere online a norma di legge”).

In caso contrario, infatti, i venditori potrebbero incorrere in pratiche commerciali ingannevoli a danni dei consumatori per le quali il Codice del Consumo prevede sanzioni fino a 10 milioni di euro.

Esposizione dei prezzi nelle vendite promozionali

Nelle vendite promozionali si effettua una vendita a prezzi ridotti rispetto al prezzo di vendita iniziale. Gli sconti si applicano per un tempo limitato e possono riguardare una parte della merce o tutto l’assortimento dello shop online.

In questi casi, si applica l’art 17 bis del Codice del Consumo, introdotto in attuazione della direttiva Omnibus, secondo cui nella scheda prodotto va indicato:

  • il prezzo iniziale, inteso come il prezzo più basso applicato nei precedenti trenta giorni;
  • lo sconto applicato;
  • il prezzo finale.

Inoltre, in caso di vendite straordinarie deve essere indicata anche la percentuale di sconto applicata oppure la dicitura “da… a…” in riferimento al prezzo.

Tra le vendite straordinarie rientrano il Black Friday e il Cyber Monday, due eventi estremamente significativi perché provocano un incremento notevole delle vendite, facendo leva proprio sugli sconti.

Come esporre i prezzi nei saldi

Tra le vendite straordinarie rientrano anche i saldi, che prevedono ribassi sul prezzo dei cosiddetti prodotti stagionali o di moda. Vengono venduti in saldo i prodotti soggetti a perdere valore economico con il tempo, perché non possono essere utilizzati con il cambio di stagione o per la perdita di attualità.

Anche per i saldi il prezzo esposto deve contenere la percentuale di sconto applicata o la dicitura “da… a…” e l’indicazione del prezzo più basso applicato nei trenta giorni precedenti.

Il caso dei saldi è particolare poiché la legge vieta di effettuare sconti nel periodo che precede i saldi. Stabilire il lasso di tempo in cui è vietato fare promozioni spetta alle Regioni, che ogni anno comunicano anche le date dei saldi. In molti casi si tratta proprio di trenta giorni.

La corretta esposizione dei prezzi nelle vendite sottocosto

Si parla di vendita sottocosto quando si vendono al pubblico dei prodotti ad un prezzo inferiore a quello di acquisto comprensivo di I.V.A..

Le vendite sottocosto, sebbene rientrino tra le vendite straordinarie, sono tra i casi in cui non si applica la normativa Omnibus relativa alla presentazione degli sconti online. Ciò significa che per il prezzo iniziale non è necessario fare riferimento al prezzo più basso applicato nei precedenti trenta giorni.

Vendita di prodotti alimentari online: come si presentano i prezzi

A richiamare grande attenzione in questi tempi sono le modalità di esposizione dei prezzi nel settore alimentare, particolarmente esposte a controlli da parte dell’Autorità a causa della shrinkflation. Questo termine fa riferimento al fenomeno della riduzione dei formati dei prodotti alla quale non corrisponde una riduzione di prezzo.

È interessante sottolineare che i prodotti agricoli e alimentari deperibili non sono soggetti alle nuove regole imposte dalla direttiva Omnibus, ma anche per questi vige il principio di trasparenza nell’esposizione dei prezzi.

In particolare, per la vendita dei prodotti alimentari bisogna tenere conto del Regolamento UE 1169/11 e degli articoli 14 e 15 del Codice del Consumo in materia di indicazione del prezzo per unità di misura.

Infatti, proprio al fine di migliorare l’informazione del consumatore e agevolare il raffronto di prezzi, i prodotti offerti dai commercianti ai consumatori recano, oltre alla indicazione del prezzo di vendita, anche l’indicazione del prezzo per unità di misura, tranne nel caso di determinate eccezioni previste dall’art. 16 del Codice del Consumo.

Quindi per i prodotti alimentari, l’esposizione dei prezzi segue due direzioni:

  • prezzo per unità di vendita;
  • prezzo per unità di misura.

Nel caso del prezzo degli alimenti per unità di vendita, il prezzo esposto si riferisce alla singola unità venduta e deve essere comprensivo delle imposte.

Quando si parla di prezzo per unità di misura, invece, bisogna indicare:

  • il prezzo finale, comprensivo di IVA e di ogni altra imposta;
  • il prezzo valido applicato sul prodotto in relazione all’unità di misura (prezzo al chilogrammo, al litro o al metro).

Una delle eccezioni a questa norma è rappresentata dai prodotti sfusi, per i quali va indicato esclusivamente il prezzo per unità di misura.

Sanzioni previste per l’errata esposizione dei prezzi nell’e-commerce

La corretta esposizione dei prezzi è tra i capisaldi dell’ecommerce, in cui la scheda prodotto rappresenta una parte integrante del contratto di vendita tra venditore e consumatore.

Dati mancanti o incompleti possono esporre il negozio online a conseguenze gravi, come la perdita di fiducia da parte del cliente. Inoltre, l’esposizione errata del prezzo può rientrare tra le pratiche commerciali scorrette, soggette a pesanti sanzioni pecuniarie da parte dell’Autorità Garante.

Per un sito adeguato alla normativa sul commercio elettronico è comunque essenziale rivolgersi ad un legale specializzato in e-commerce, l’unica figura che può garantire una consulenza specializzata e altamente personalizzata.

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