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European Accessibility Act: passi avanti verso un’Europa inclusiva



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La Direttiva (UE) 2019/882, nota come European Accessibility Act (EAA), entrerà in vigore il 28 giugno 2025. Prevede standard minimi di accessibilità per prodotti e servizi, sostenendo i diritti delle persone con disabilità secondo l’Agenda 2030

Pubblicato il 2 gen 2025

Angelo Alù

studioso di processi di innovazione tecnologica e digitale



accessibilità (1)

European Accessibility Act (EAA): novità e risvolti applicativi

La Direttiva (UE) 2019/882 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (cd. European Accessibility Act – EAA), ufficialmente in vigore a partire dal prossimo 28 giugno 2025, introduce una disciplina innovativa in linea con quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD), recante norme vincolanti dirette a prescrivere standard minimi di tutela a presidio dei diritti delle persone con disabilità, tenuto conto degli obiettivi formalizzati dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile.

La strategia europea per i diritti delle persone con disabilità

La legge europea sull’accessibilità costituisce uno dei pilastri operativi attuativi della Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 che la Commissione europea ha predisposto nel 2021, aggiornando la precedente versione 2010-2020, per migliorare la vita delle persone con disabilità nell’ambito di un ecosistema senza barriere e privo di discriminazioni, nell’ottica di eliminare i fattori di esclusione sociale e povertà, nonché promuovere condizioni effettive di uguaglianza, partecipazione e pari opportunità in conformità a quanto delineato dal Pilastro europeo dei diritti sociali.

Ambito di applicazione: prodotti e servizi coinvolti

Alla luce della cornice generale ivi contemplata, la ratio di armonizzazione regolatoria che caratterizza la Direttiva (UE) 2019/882 è ravvisabile nell’art. 1 in combinato disposto con i Considerando nn. 1,5,6, laddove il legislatore chiarisce espressamente che lo scopo della nuova normativa è quello di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno, mediante l’elaborazione di un corpus di regole uniformi e omogenee in materia di accessibilità invocabili per la fornitura di qualsivoglia prodotto e servizio immesso sul mercato, onde evitare un’eccessiva frammentazione di legislazioni divergenti adottate dai singoli Stati membri.

In tale prospettiva, l’European Accessibility Act mira a ridurre il rischio di disparità e discriminazioni che potrebbero non solo alterare le dinamiche concorrenziali del mercato, ma altresì pregiudicare i diritti delle persone con disabilità, ossia tutti gli individui che “presentano menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali di lunga durata che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri” (cfr. art. 3).

L’art. 2, integrato dalle fattispecie definitorie formalizzate dal successivo art. 3, ricostruisce l’ambito di operatività della nuova disciplina (comunque destinata a trovare applicazione dopo il 28 giugno 2025 – per espressa previsione della citata disposizione).

In particolare, viene in rilievo un elenco ampio e generale di prodotti e servizi che, a mero titolo di esempio, comprende siti web, hardware di uso generale per consumatori e correlati sistemi operativi, terminali di pagamento di cui all’art. 4, punto 14 Direttiva 2015/2366/UE, sportelli bancomat, biglietterie automatiche, terminali interattivi self-service che forniscono informazioni (esclusi quelli installati come parti integranti di veicoli, aeromobili e navi), altre apparecchiature terminali dotate di capacità di elaborazione interattiva utilizzate per servizi di comunicazione elettronica ex art. 2, punto 4 Direttiva 2018/1972/UE, nonché per accedere a servizi di media audiovisivi di cui all’art. 1, par. 1, lett. a), Direttiva 2010/13/UE, servizi bancari al consumo e servizi di e-commerce forniti a distanza tramite siti web e/o basati su dispositivi mobili per via elettronica, e-book e software dedicati.

Requisiti tecnici e conformità: le nuove regole

L’art. 4 sancisce un vincolante regime di generale conformità dei prodotti immessi sul mercato ai requisiti di accessibilità specificati nell’allegato I (fatte salve alcune circoscritte eccezioni tassativamente tipizzate dal legislatore) “al fine di massimizzarne l’uso da parte delle persone con disabilità”.

La valutazione di conformità, recante la relativa marcatura CE (apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul prodotto o sulla sua targhetta identificativa, come precisa l’art. 18), deve essere accertata all’esito di una apposita procedura mediante la dimostrazione di idonea documentazione tecnica redatta a norma dell’allegato IV.

L’European Accessibility Act pone stringenti obblighi a carico di tutti gli operatori economici (ex art. 12) – fabbricanti (art. 7), distributori (art. 10) e fornitori di servizi (art. 13) -, compresi gli importatori (art. 9).

La dichiarazione di conformità UE, predisposta seguendo gli elementi specificati nell’allegato IV, deve essere costantemente aggiornata (ex art. 16).

A tenore dell’art. 20, qualora le competenti autorità nazionali di vigilanza abbiano sufficienti motivi per ritenere che un prodotto immesso sul mercato non sia conforme ai prescritti requisiti di accessibilità, dopo aver effettuato una valutazione approfondita con la piena cooperazione degli operatori economici interessati, individuano le misure correttive appropriate da adottare per rendere il prodotto conforme alle prescrizioni indicate dall’European Accessibility Act entro un periodo di tempo ragionevole.

Le autorità di vigilanza possono, altresì, imporre all’operatore economico di ritirare il prodotto dal mercato entro un ulteriore periodo ragionevole, se non sono state concretamente attuate le misure correttive richieste.

Accessibilità multimediale: comunicazione senza barriere

Nell’ambito dell’allegato I, tra i requisiti di accessibilità viene enunciata la regola generale secondo cui la progettazione dei prodotti e servizi disciplinati dall’European Accessibility Act deve avvenire “in modo tale da ottimizzarne l’uso prevedibile da parte delle persone con disabilità”. Ciò richiede, tra l’altro, secondo le indicazioni dell’allegato I, la fornitura di complete e comprensibili informazioni di dimensioni e forme adeguate (con idonea spaziatura regolabile tra lettere, linee e paragrafi) per descrivere, durante l’intero ciclo produttivo, le fasi di imballaggio, installazione, manutenzione e funzionamento dei relativi sistemi.

Al riguardo, il legislatore euro-unitario richiede l’utilizzo di etichettature, istruzioni e avvertenze fruibili tramite più canali sensoriali, soprattutto quando è prevista la realizzazione di strumenti di comunicazione interpersonale, al fine di includere, ad esempio, la fornitura di sistemi alternativi agli elementi visivi, uditivi, verbali e tattili, assicurando appositi meccanismi di ingrandimento, luminosità e contrasto flessibili, anche in grado di garantire l’interoperabilità con programmi e dispositivi di assistenza.

Inoltre, le apparecchiature terminali dotate di capacità di elaborazione interattiva, utilizzate per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica, devono sempre assicurare la disponibilità di funzionalità video in aggiunta o in combinazione con testo e voce, inclusa la voce sincronizzata, per consentire la comunicazione nel linguaggio dei segni.

Anche i siti web e i servizi basati su dispositivi mobili, comprese le applicazioni mobili, devono risultare parimenti accessibili in modo coerente e adeguato, mediante la disponibilità di servizi di supporto (help desk, call center, ecc.), che siano in grado di veicolare informazioni sull’accessibilità del servizio e sulla sua compatibilità con le tecnologie assistive.

Trasporti e mobilità: informazioni in tempo reale

I servizi che forniscono accesso ai media audiovisivi devono essere dotati di guide elettroniche ai programmi (EPG) con caratteristiche comprensibili, mediante l’utilizzo di sottotitoli per non udenti e ipoudenti, audiodescrizione, sottotitoli parlati e interpretazione nella lingua dei segni, secondo standard di qualità adeguata.

I servizi di trasporto passeggeri aerei, autobus e ferroviari (ad eccezione dei servizi di trasporto urbani e suburbani, nonché dei servizi di trasporto regionali), devono garantire la fornitura di informazioni in tempo reale sull’accessibilità dei veicoli, sulle infrastrutture, sull’ambiente e sull’assistenza alle persone con disabilità, anche mediante l’utilizzo di efficienti sistemi di prenotazione elettronica.

L’allegato II enuclea una serie di esempi pratici su come fornire le informazioni prescritte per garantire il rispetto dei requisiti generali di accessibilità stabiliti dall’European Accessibility Act.

In particolare, la corretta fornitura di informazioni richiede, tra l’altro, l’utilizzo di un linguaggio coerente e comprensibile, con una struttura chiara e logica.

Inoltre, secondo le prescrizioni formalizzate nell’ambito dell’allegato II dell’European Accessibility Act, se si tratta, ad esempio, di elementi visivi e tattili, oppure visivi e uditivi, è necessario indicare chiaramente il punto in cui introdurre la carta in un terminale self-service, in modo che le persone non vedenti e sorde possano utilizzarlo. Occorre, peraltro, rendere disponibile un formato di rilievo tattile o sonoro, percepibile dai non vedenti, consentendo che il testo possa essere letto anche da persone con disabilità visiva. I file elettronici devono, infine, essere processabili da un computer mediante lettori di schermo, in modo che le persone non vedenti possano utilizzare le relative informazioni.


Le opinioni espresse nel presente articolo hanno carattere personale e non sono, direttamente o indirettamente collegate, in alcun modo, alle attività e funzioni lavorative svolte dall’Autore, senza, quindi, impegnare, in alcun modo, l’Amministrazione di appartenenza del medesimo.

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