L’Ordinanza con la quale il giudice della sezione specializzata del Tribunale delle imprese di Roma, Garrisi, ha accolto il ricorso cautelare ex art 700 c.p.c. dell’Associazione Casapound avverso la sospensione delle proprie pagine operata da Facebook contiene alcuni principi innovativi.
Bisogna innanzitutto prescindere dalla collocazione politica del richiedente poiché diversamente il dibattito di carattere giuridico rischierebbe di essere influenzato da pregiudizi in un senso o nell’altro.
Nel merito della questione l’ordinanza è invece importante per una serie di motivi.
Il primo principio è rappresentato dal riconoscimento da parte del giudice italiano della possibilità di imporre ad una società con sede estera, la Facebook Ireland ltd, un facere, ovvero un obbligo di ripristino delle pagine dell’Associazione politica, in ciò applicando la legge italiana.
Il riconoscimento della legittimazione passiva del gestore del social network per fatti che potrebbero essere accaduti “formalmente” su server esteri costituisce un precedente importante, stante la frequenza con la quale le imprese estere tendono a negare la giurisdizione del giudice italiano.
Il secondo principio attiene al cosiddetto principio di proporzionalità della misura adottata da Facebook nella sospensione della pagina.
Il Giudice in un passaggio dell’ordinanza afferma infatti che l’eventuale illiceità dei singoli contenuti può essere censurata attraverso la rimozione selettiva di tali contenuti, ma non mediante la sospensione integrale della pagina e del profilo dell’amministratore, in quanto tale azione contrasterebbe con il principio di libera esplicazione dei diritti politici garantiti dall’art 49 della Costituzione, violando evidentemente anche il principio di proporzionalità nella reazione all’attività illecita.
Il terzo principio attiene alla mancanza di un principio di responsabilità oggettiva dell’Associazione (e del gestore della pagina) per fatti compiuti eventualmente, in diversi contesti, da simpatizzanti dell’Associazione.
Ciò in quanto Facebook al fine di giustificare la misura inibitoria, aveva sostenuto l’opportunità di inibire l’accesso alla pagina per via di comportamenti illeciti di membri dell’Associazione.
Il Giudice nega l’esistenza di un principio di responsabilità oggettiva per i fatti di singoli che non hanno attinenza con quanto diffuso attraverso le pagine dell’Associazione, almeno sino a quando, afferma il Giudice, in sede di merito e non cautelare, si dimostrerà un nesso tra le condotte dei singoli e l’attività della pagina.
Il quarto principio, il più innovativo, è quello secondo il quale l’art 49 della Costituzione che prevede che “Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale”, possa essere adottato anche attraverso l’uso dei social network e da questo punto di vista, il bilanciamento tra diritti deve prevalere su considerazioni di segno opposto, quando l’attività di diffusione sul social network sia funzionale all’esercizio di una attività politica.
Scrive il Giudice “E’ infatti evidente il rilievo preminente assunto dal servizio di Facebook (o di altri social network ad esso collegati) con riferimento all’attuazione di principi cardine essenziali dell’ordinamento come quello del pluralismo dei partiti politici (49 Cost.), al punto che il soggetto che non è presente su Facebook è di fatto escluso (o fortemente limitato) dal dibattito politico italiano, come testimoniato dal fatto che la quasi totalità degli esponenti politici italiani quotidianamente affida alla propria pagina Facebook i messaggi politici e la diffusione delle idee del proprio movimento.”
Il Giudice qui non pone alla base della propria decisione il bilanciamento tra libertà d’espressione (previsto dall’art 21 Cost) e contenuti di odio, o comunque non in linea con la policy di Facebook, che avrebbe potuto essere in qualche modo opinabile, bensì il diverso principio del bilanciamento tra diritto alla rimozione dei contenuti e tutela opposta del pluralismo politico e libertà di associazionismo politico, che ricostruito in quelle forme, non tollera limitazioni o censure.