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Foia, come fa la PA a adeguarsi: la pubblicazione dei dati

Seconda puntata di una guida operativa di adeguamento PA al Foia. Approfondiamo il processo di pubblicazione dei dati e la suddivisione delle responsabilità

Pubblicato il 10 Gen 2017

Nicola Savino

esperto digitalizzazione a norma dei processi aziendali

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Continuiamo la nostra trattazione della pubblicazione degli atti nella sezione “Amministrazione Trasparente” di un ente pubblico proponendoci di dare, come promesso un taglio molto operativo. La domande a cui dobbiamo rispondere sono :1. cosa si pubblica 2. come si pubblica 3. cos’è cambiato dopo il d.lgs. 97/20164. Il processo di pubblicazione dei dati e la suddivisione delle responsabilità.

Per rispondere cominciamo a distinguere all’interno dell’attività di pubblicazione un quadro normativo, consistente nelle leggi e decreti che normano la materia, ed un quadro operativo che comprende tutta quella documentazione, normativa, linee guida delibere ANAC ecc. da seguire nel processo di pubblicazione.

I due quadri, dopo il D.LGS. 97/2016 sono i seguenti:

Nel quadro normativo sono comprese, ovviamente, la legge 190/2012 e il D.LGS. 33/2013, insieme al codice dei contratti che richiama espressamente all’articolo 29 i principi di trasparenza. In particolare all’articolo 29 è riportato al primo comma:

Al fine di consentire l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’ articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresi’ pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.

Quest’obbligo è importantissimo in quanto non solo risponde ad una necessità di trasparenza, ma ci detta anche le condizioni in base alle quali si può ricorrere ad un eventuale provvedimento di esclusione da parte delle aziende escluse per mancanza di requisiti.

Riportiamo per comodità di lettura il testo dell’articolo 29:

Art. 29 (Principi in materia di trasparenza) (CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI)

1. Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonche’ alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell’ambito del settore pubblico di cui all’articolo 5, ove ((non considerati riservati ai sensi dell’articolo 53)) ovvero secretati ai sensi dell’articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Al fine di consentire l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’ articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresi’ pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. E’ inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.

2. Gli atti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53, sono, altresi’, pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l’ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, di cui al comma 4, e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano collaborano con gli organi dello Stato alla tutela della trasparenza e della legalita’ nel settore dei contratti pubblici. In particolare, operano in ambito territoriale a supporto delle stazioni appaltanti nell’attuazione del presente codice ed nel monitoraggio delle fasi di programmazione, affidamento ed esecuzione dei contratti.

4. Per i contratti e gli investimenti pubblici di competenza regionale o di enti territoriali, le stazioni appaltanti provvedono all’assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicita’ disposti dal presente codice, tramite i sistemi informatizzati regionali, che devono comunque garantire l’interscambio delle informazioni e l’interoperabilita’, tramite cooperazione applicativa, dei rispettivi sistemi e delle piattaforme telematiche con le banche dati dell’ANAC e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Per ciò che concerne il quadro operativo le tabelle A (non aggiornata nella versione modificata del 33/2013 a seguito del d.lgs. 97/2016) e la tabella B ci dicono rispettivamente:

1. Le sottosezioni del sito della Sezione Amministrazione trasparente in cui vanno pubblicati le varie informazioni e gli articoli del 33/2013 corrispondenti

2. Tutte le banche dati per le quali, in corrispondenza delle informazioni da pubblicare nella sezione “Amministrazione Trasparente” ci si può limitare ad inserire i link alle suddette (fermo restando i requisiti di qualità dei dati dell’articolo 6)

La tabella A veniva dettagliata ulteriormente fino al D.LGS: 97/2016 dalla tabella presentata nella delibera CIVIT 50/2016. La delibera è sostituita dalle ” Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016″ il cui schema è stato in consultazione sul sito ANAC fino al 14/12/2016.

Va infine nello stesso quadro la Delibera n. 39 del 20/01/2016 (da aggiornare probabilmente) che riguarda gli obblighi di pubblicazione e di trasmissione delle informazioni all’ANAC, art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012. Si tratta nella sostanza di informazioni da inviare all’ANAC sui contratti pubblici e sulla spesa conseguente.

Una delle conseguenze di un processo di pubblicazione non ben stabilito all’interno di un ente è il rimpallo di responsabilità che si creerebbe tra Dirigente e Funzionari.

In tale contesto appare importante sottolineare come il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) assuma il ruolo non solo di “piano”, ovvero di strumento in cui sono riportate le attività, i rischi e le azioni mitigatrici degli stessi, ma anche di manuale di processo in cui devono essere specificate le azioni e le responsabilità del processo di pubblicazione che parte non dalla firma dell’atto e da un generico dispositivo di pubblicazione, ma è contemporaneo al processo di formazione dell’atto stesso in quanto chi redige quest’ultimo dovrà porsi problemi tipo: l’isolamento al fine dell’anonimizzazione dei dati personali e/o sensibili e/o di salute da non pubblicare, l’efficacia dell’atto che in taluni casi è data proprio dalla sua pubblicazione, la qualità dei dati e la loro presenza già in basi di dati di cui alla tabella B. Evidentemente il responsabile della trasparenza (che dovrebbe coincidere con il responsabile anticorruzione) è, quindi, un responsabile di processo

Il flusso del processo dei dati e delle responsabilità riteniamo sia ben illustrato dalla figura seguente:

dovremo distinguere almeno delle figure di:

a) Responsabile di processo (Responsabile Anticorruzione e Trasparenza)

b) Responsabili della Produzione dei dati

c) Responsabili della Pubblicazione

d) Responsabili della Trasmissione (che collezionano tutti i dati e provvede all’invio ad altri soggetti tipo ANAC, FUnzione Pubblica ecc.)

Alcune delle figure potrebbero coincidere.

Come procedere all’attribuzione delle responsabilità? Un buon criterio potrebbe essere il seguente detto in maniera semplice:

1. Dotarsi della tabella di dettaglio della strutturazione della sezione “Amministrazione Trasparente” dell’ANAC;

2. Per ciascuna delle righe della tabella individuare i soggetti di cui ai punti b,c e d (il soggetto del punto a va nominato dagli organi di vertice e coincide nei comuni di norma con il Segretario) in termini di uffici responsabili e soggetti all’interno degli uffici (es. per i dati sui pagamenti della PA è immediato identificare l’ufficio finanziario, per gli organigrammi gli uffici di supporto agli organi di vertice, per i dati sui dirigenti al personale ecc)

3. A fianco di ciascuna riga della tabella aggiungere i responsabili b, c e d così ottenuti riportandoli nel PTPCT

Fissate questa informazioni, si potrebbe procedere in ogni atto a sostituire al semplice dispositivo “pubblicare nella sezione Amministrazione Trasparente” il dettaglio della sezione e la delega al soggetto incaricato della pubblicazione.

E’ evidente che bisognerà procedere alla tipizzazione degli atti in questione (per chi è archivista il Titolario)…ricordiamoci che gli atti di una PA sono tutti “tipici” nel diritto amministrativo e spesso è sbagliato parlare semplicemente di “disposizione dirigenziale” in quanto, ad esempio, un dirigente di enti locali produce a norma di legge: determinazioni, decreti, autorizzazioni o concessioni

Se questo articolo è piaciuto invitiamo a seguire i prossimi dove si daranno ulteriori dettagli sui dati e sulla loro pubblicazione e trasmissione.

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