FREEDOM OF INFORMATION ACT

Foia, le nuove responsabilità e sanzioni del decreto trasparenza

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione ora è divenuto anche della trasparenza (PTPCT). Le correzione al decreto trasparenza hanno definitivamente sancito l’unificazione e la piena integrazione del PTTI nel PTPC, disciplinando, più nel dettaglio le funzioni dei diversi soggetti chiamati a svolgere un ruolo di prevenzione della corruzione all’interno delle PA

Pubblicato il 19 Dic 2016

Francesco Addante

consulente in trasparenza PA

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Il 14 dicembre scorso è scaduto il termine della consultazione Anac per i dati “a pubblicazione obbligatoria” riguardanti il Foia.

Di seguito il Modello organizzativo necessario per assolvere agli obblighi informativi della sezione “Bandi di Gara e Contratti ” in Amministrazione Trasparente.

Modello organizzativo necessario per assolvere agli obblighi informativi della sezione “Bandi di Gara e Contratti ” in Amministrazione Trasparente

Uno dei temi fondamentali, che viene affrontato dalle linee guida in questione in modo trasversale è il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza..

Infatti, riprendendo quanto già chiarito dal Piano Nazionale Anticorruzione 2016, viene evidenziato che il d.lgs. 97/2016 ha definitivamente sancito l'”unificazione” e la “piena integrazione” del Programma triennale della trasparenza e dell’integrità (PTTI) nel Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC), disciplinando, più nel dettaglio le funzioni dei diversi soggetti chiamati a svolgere un ruolo di prevenzione della corruzione all’interno delle P.A., ossia, l’Organo di indirizzo politico, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).

Il D.lgs. 97/2016 nelle modifiche apportate all’art. 1 c.7 predilige un unico RPCT, figura che dovrà occuparsi di svolgere la regia complessiva. La proposte di linee guida in consultazione considerano la possibilità di affidare tale ruolo a due soggetti distinti (il Responsabile della Trasparenza è ancora individuabile nel D.lgs.33/2013) solo in presenza di organizzazioni particolarmente complesse ed estese sul territorio, nel qual caso sarà necessario da parte delle P.A. chiarire espressamente le motivazioni nei provvedimenti di nomina e garantire il coordinamento delle attività svolte dai due responsabili.

In previgenza mancava una disciplina del processo di formazione del PTPC che prevedesse una consapevole partecipazione degli Organi di indirizzo, i quali ora devono definire, tramite il PTTI, gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e controllare (tramite i Dirigenti, il RPCT e la Relazione di quest’ultimo) che gli adempimenti informativi siano rispettati in conformità alla legge.

Infatti, se tutti i dipendenti, secondo il codice di condotta in conformità al D.p.r. del 16 aprile 2013, n. 62 , devono prestano la massima collaborazione nell’elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all’obbligo di pubblicazione sul sito web istituzionale e i Dirigenti, nell’attuare gli obiettivi, devono garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare, il RPCT (individuato di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio) ha il compito di svolgere stabilmente un’attività’ di controllo sull’adempimento informativo da parte dell’Amministrazione segnalando allo stesso Organo di indirizzo e all’OIV le disfunzioni inerenti all’attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza tramite la trasmissione, a tali soggetti, di una Relazione recante i risultati dell’attività’ svolta (che di norma avviene ogni 15 dicembre ma che quest’anno, ancora una volta, è stata spostata al 16 gennaio 2017). Chiude il cerchio l’anello di collegamento con l’Autorità’ nazionale anticorruzione che è l’OIV il quale riferisce alla stessa ANAC l’attuazione di dette misure.

Con le nuove disposizioni la sezione sulla trasparenza del PTPCT

  • deve essere chiaramente identificata;
  • ha per elemento necessario dei contenuti la definizione da parte degli Organi di indirizzo degli obiettivi strategici;
  • in conformità agli obblighi informativi sanciti dallo schema di pubblicazione stabilisce “chi che cosa”, ossia, i soggetti incaricati e quali dati, informazioni e documenti, gli stessi sono tenuti rendere pubblici tramite il sito web istituzionale.

Al riguardo, rispetto al par 2.2. della Delibera ex Civit 50/2013, circa il modello organizzativo che deve essere istituito, e all’all.1 (versione precedente alla errata corrige di settembre 2013) che individuava gli uffici, la proposta di linee guida in consultazione, in conformità al neo co. 1 dell’art. 10 del D.lgs. 33/2013 e all’introduzione della nuova figura del soggetto responsabile della pubblicazione, si focalizza anche su chi deve pubblicare i dati, reperirli, individuarli ed elaborarli e non solo su chi li deve trasmettere/inserire (nella Banca dati centralizzata tra i vari uffici) specificando che l’atto organizzativo fondamentale dei flussi informativi, che dovrà essere garantito, deve riportare l’indicazione dei nominativi dei soggetti responsabili di ciascuna dei queste fasi relativamente ad ogni obbligo di pubblicazione.

L’assenza degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione individuati nella sezione trasparenza con l‘indicazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, documenti e informazioni è configurabile come mancata adozione del PTPCT con conseguenti sanzioni pecuniarie in quanto tali elementi costituiscono contenuto necessario. A stabilirlo è il Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento.

Questio assai rilevante, se si penza che, in aggiunta ai poteri di vigilanza e di controllo sull’esatto adempimento degli obblighi, pena l’adozione di misure di rimozione e di ordine già specificamente previste nell’art. 1, co. 2 e 3, della L 190/2012, l’art. 19, co. 5, del d.l. 90/2014 ha conferito all’ANAC il potere di irrogare direttamente sanzioni pecuniarie in caso di mancata adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e dei Codici di comportamento. Principio recepito dalla novella che, ora, definisce compiutamente l’organo deputato all’irrogazione delle sanzioni nei casi previsti dal c. 1 dell’art. 47 del d.lgs. 33/2013 (che le disciplina con Regolamento del 16 novembre 2016) attribuendolo alla stessa Autorità nazionale anticorruzione. La norma previgente aveva attribuito all’ANAC la sola competenza ad avviare il procedimento sanzionatorio che provvedeva all’accertamento, alle contestazioni e alle notificazioni demandando al Prefetto del luogo ove aveva sede l’Ente in cui erano state riscontrate le violazioni il soggetto competente all’irrogazione della sanzione definitiva.

Ma se l’individuazione dei responsabili delle varie fasi del flusso informativo è anche funzionale al sistema delle responsabilità che il D.lgs.33/2013 articola con riferimento ad ognuno dei soggetti considerati sarebbe stato opportuno (come si spera vedere nella versione definitiva) invitare le P.A. a istituire un sistema informatizzato che tracci la mancata comunicazione tra chi detiene il dato (perché lo genera o lo elabora) e chi lo deve trasmettere o pubblicare, in modo da individuare la precisa responsabilità in caso di rilievo per mancata o carente pubblicazione.

La novella introduce, in particolare, la figura del “Responsabile della pubblicazione” quale destinatario dell’attivazione del procedimento disciplinare per mancato rispetto dell’obbligo di pubblicazione. Inoltre, sono ora previste delle sanzioni pecuniarie da 500 a 10.000 euro per il soggetto che non pubblica i pagamenti della P.A e i dati relativi a patrimonio, reddito, ecc, degli organi di indirizzo politico e dei titolari di incarichi dirigenziali, fermo restando, in questo e in tutti gli altri casi, la responsabilità del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni, dei dirigenti responsabili dell’amministrazione, assieme al Responsabile delle Trasparenza, nel controllare e assicurare la regolare attuazione dell’accesso civico. Sempre per lo stesso soggetto è stabilita una sanzione, pari alla somma corrisposta, in caso di omessa o parziale pubblicazione degli incarichi delle società controllate.

Motivo per cui, considerando le diverse responsabilità e le diverse funzioni/prerogative che possono essere attribuite ad un dipendente (funzionario, dirigente o nessuno dei due) sarebbe opportuno obbligare le amministrazioni a stabilire, nei loro atti organizzativi interni, chi avrà la responsabilità della pubblicazione, differentemente da chi invece sarà tenuto all’elaborazione, reperimento e trasmissione (dove per trasmissione si intende, nel caso in cui i dati siano archiviati in una banca dati, sia l’immissione dei dati nell’archivio sia la confluenza degli stessi dall’archivio al soggetto responsabile della pubblicazione) dei dati sottoposti all’obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.

Inoltre, deve essere assicurato il coordinamento tra gli obiettivi strategici in materia di trasparenza contenuti nel PTPCT rispetto a quelli degli altri documenti di natura programmatica e strategico-gestionale nonché con il Piano delle Performance. Pertanto alla luce delle novazioni introdotte dalla recente normativa, la misurazione e valutazione delle ‘performance’ e gli obiettivi ad esse collegati sono strettamente connessi a quelli della ‘trasparenza’ e dell’’anticorruzione’. Un rafforzamento reso necessario per ‘assicurare la coerenza e l’effettiva sostenibilità degli obiettivi posti.’

E’ ancora una volta l’OIV, soggetto terzo ma al tempo stesso guida e controllo interno per la P.A nel percorso dei suoi adempimenti, che interviene in tale ambito, quasi fosse un prolungamento dell’ANAC a cui riferisce l’esito del processo, a verificare la coerenza del PTPCT con tali obiettivi, la connessione alla trasparenza e che se ne tenga conto nella misurazione e valutazione delle performance. “Obiettivi, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino”, che devono essere esplicitamente ”riportati negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali”, il cui mancato raggiungimento determina una loro “responsabilità e dei quali “tener conto per i successivi incarichi”.

Un compito, quindi, importantissimo tale da rendere necessario un Elenco nazionale degli OIV che individui i requisiti di competenza, esperienza ed integrità che devono possedere gli iscritti e che secondo il Regolamento ministeriale di cui al d.P.R. del 9 maggio 2016, n. 105 previsto dal D.l. 90/2014 e relativa nota circolare del 14 luglio doveva essere adottato dal Dipartimento della Funzione Pubblica entro il 30 ottobre 2016. Peccato che il testo in questione deve, ad oggi, vedere ancora la luce in Gazzetta ufficiale, tanto che solo la consultazione pubblica è terminata il 18 novembre 2016, ossia ben oltre il termine.

Francesco Addante
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