La cronaca di questi giorni ci riporta notizie di frodi attuate dai no vax per di ottenere, senza averne diritto, il Green Pass per sé o per altri.
Si tratta di condotte – e reati – diversi fra loro.
Come ottenere il green pass senza averne diritto
Mettere in atto una frode per ottenere, senza averne diritto, l’attestazione sanitaria per sé o per altri presuppone la messa in atto di plurimi comportamenti illeciti, ciascuno con diverse modalità.
Complicità del farmacista
La prima condotta riguarda chi, avendo pieno diritto al trattamento sanitario, si reca presso i centri vaccinali e, con il concorso di un operatore sanitario infedele (dietro pagamento o promessa di pagare danaro o altra utilità) si simula l’inoculazione (generalmente sversando il prodotto nell’ovatta o utilizzando soluzione fisiologica): in questo caso l’operatore sanitario attesta falsamente l’inoculazione ed il sistema TS genera automaticamente il green pass; tale condotta è particolarmente insidiosa in quanto, se portata a compimento, ingenera una falsa rappresentazione dello status relativo alla copertura vaccinale da parte di un individuo che, in realtà, è totalmente scoperto da immunizzazione, con rilevanti ricadute in tema di salute pubblica.
Sostituzione di persona
L’altra condotta consiste nel recarsi presso un centro vaccinale muniti del codice fiscale di una persona terza confidando nel mancato controllo della corrispondenza con il vero titolare ovvero utilizzando un documento di identità falso.
Fra le ultime pratiche, utilizzando sempre il condizionale, ci sarebbe quella di chi, sapendo di essere positivo al Covid, si reca presso una apposita struttura (solitamente farmacie) richiedendo un tampone con il codice fiscale di un terzo, con esito naturalmente positivo; a questo punto, il vero titolare della TS dopo i giorni di quarantena previsti, effettua un tampone ottenendo il Green Pass per avvenuta guarigione: tale comportamento è doppiamente pericoloso per la salute pubblica in quanto, chi sapendo di dover osservare un periodo di quarantena domiciliare, si reca al di fuori dell’abitazione arbitrariamente, rischiando di contagiare ulteriormente, oltre al fatto che il correo che beneficerà del green pass non avrà copertura immunitaria.
Acquisto di green pass su Telegram
C’è poi una terza modalità che – come spiegato su Cybersecurity360 – permette di ottenere green pass a proprio nome comprandoli da truffatori, su Telegram, che li generano immettendo nel sistema sanitario i dati necessari all’ottenimento della certificazione. In passato scrivevano che l’utente era vaccinato, ora tendono a scrivere che è guarito.
Lo fanno grazie a credenziali rubate a medici, hanno spiegato dal ministero della Salute, che revoca questi green pass ogni volta che questi sono scoperti. Ci sono indagini in corso per modificare le credenziali rubate, di numero imprecisato.
Possibile comprare green pass: credenziali rubate permettono la truffa
Green pass falsi, cosa si rischia?
Innanzitutto, verrà contestato il reato di cui all’art. 494 c.p. (sostituzione di persona) nei confronti di chi si presenta negli hub vaccinali in vece di un’altra persona che prevede la pena della reclusione fino a un anno, oltre al possibile concorso formale con il possesso e l’utilizzo di un eventuale documento falso.
Qualora l’ottenimento del green pass fosse indirizzato per eludere la normativa che impone la vaccinazione obbligatoria per determinate categorie di lavoratori, il rischio è quello di vedersi contestata un’ipotesi di truffa (art. 640 e ss c.p.) fino alla contestazione dell’aggravante specifica se il datore di lavoro è un ente pubblico.
Invece, per la condotta di chi ottiene a pagamento il green pass da parte di un sanitario “infedele” (pacificamente pubblico ufficiale) è ascrivibile all’art. 319 c.p. che punisce la “corruzione” propria con pene severissime (fino ad anni 20 di reclusione); al sanitario verrebbe contestato, altresì, il falso ideologico in atto pubblico per la infedele redazione della certificazione.
Va detto, in ogni caso, che trattandosi di casistica in fin dei conti nuova, sarà necessario attendere cosa ci dirà la giurisprudenza in ordine ai processi che si celebreranno.
Resta inteso che, la di là dell’accertamento penale definitivo, l’autorità amministrativa procederà a revocare le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate ovvero ottenute in maniera fraudolenta.
Dal punto di vista disciplinare, i lavoratori che esibiscano un certificato verde falso o ottenuto fraudolentemente, potrebbero rischiare il licenziamento, essendo venuto meno il classico rapporto fiduciario che lega il dipendente con il datore di lavoro.
Lo scopo del Green Pass e le relative disposizioni
Lo scopo di tale certificato sanitario è quello di « ..facilitare l’esercizio del diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, è opportuno stabilire un quadro comune per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione dal COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE). » a mente del considerando n. 12 del Regolamento (UE) 2021/953.
Lo stesso legislatore europeo ha fatto salve le ulteriori misure di contenimento rese dagli Stati dell’UE ed ha ritenuto di dover armonizzare il procedimento di emissione del Green Pass al fine di renderlo “interoperabile” ovvero rilasciato secondo medesimi standard tecnici e, per l’effetto, verificabile agevolmente da parte delle autorità e/o soggetti preposti di tutta l’unione.
Un altro aspetto (cfr. considerando 16, 17, 18) riguarda l’esigenza di prevenire le frodi relative alla falsificazione ed al conseguente utilizzo di tali certificati, tenendo conto dell’alto rischio per salute pubblica derivante dalla circolazione di soggetti potenzialmente contagiosi.
Premesso ciò, l’Italia ha reso tutta una serie di disposizioni in materia, per la verità caratterizzate da una eccessiva frammentazione, sicuramente non ispirate a una ordinata e chiara tecnica normativa che dovrebbe rendere il cittadino maggiormente consapevole rispetto al precetto da osservare: in tal senso non sembrerebbero essere stati recepiti gli insegnamenti della storica sentenza della Corte Costituzionale n° 364/1988 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 c.p. «nella parte in cui non esclude dall’inescusabilità della ignoranza della legge penale l’ignoranza inevitabile».
Né sembrerebbero essere stati adottati congrui criteri redazionali, anche a mente dell’art. 79 comma 4 Regolamento della Camera dei deputati che pone in capo alle commissioni parlamentari il compito di garantire «la qualità e l’efficacia delle disposizioni contenute nel testo» nonché «l’in equivocità e la chiarezza del significato delle definizioni e delle disposizioni, nonché la congrua sistemazione della materia in articoli e commi.».
Tanto per intenderci, per la sola “materia green pass” sono stati adottati 22 diversi provvedimenti fra Leggi, Decreti Legge e D.P.C.M., oltre 9 ordinanze ed 11 circolari del Ministero della Salute: un “labirinto” normativo in cui, talvolta, neppure in tecnici riescono a districarsi agevolamene.
Come prevenire?
Va detto che molte delle frodi oggi illustrate potrebbero essere evitate chiedendo semplicemente un documento di identità prima dell’effettuazione ogni operazione sanitaria (tampone o vaccinazione che sia) ovvero dotare la certificazione verde di ulteriori caratteristiche (biometriche?) tale da renderlo inutile se non utilizzato dal titolare anche se, in fondo, il nostro augurio è quello di non averne più bisogno nel prossimo futuro.
Fonti
- Regolamento (UE) 2021/953;
- Regolamento (UE) 2021/954;
- https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_it;
- Sentenza Corte Costituzionale n° 364 del 24 marzo 1988;
- Zaccaria, Albanesi, Brogi, Fiorillo, Atti di convegno “La buona scrittura delle leggi” , Camera dei Deputati, 15/09/2011;
- Regolamento della Camera dei Deputati – Testo approvato dalla Camera il 18 febbraio 1971 e ss.mm. ed ii.;
- https://palermo.repubblica.it/cronaca/2022/01/28/news/truffa_sui_tamponi_per_ottenere_il_green_pass_scoperti_a_palermo-335606637/;
- https://www.ilsole24ore.com/art/truffe-green-pass-chi-si-finge-positivo-mercato-falsificazioni-web-AEcyui8;
- DPCM 17 dicembre 2021;