Il Digital Service Act (DSA) istituzionalizza la figura del segnalatore attendibile (o trusted flagger): i fornitori delle piattaforme online devono dare priorità alle segnalazioni di questi soggetti, riconosciuti come tali mediante una procedura specifica.
Il segnalatore attendibile è una figura chiave del DSA: vediamo, quindi, nel dettaglio, di cosa si tratta.
Chi è e cosa fa il segnalatore attendibile: cosa prevede il Digital Service Act
La normativa di riferimento[1] è inserita nell’articolo 22 del Digital Service Act, che nei primi due paragrafi specifica quali siano, per quanto per implicito, le funzioni e la natura dei segnalatori attendibili:
“1. I fornitori di piattaforme online adottano le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire che alle segnalazioni presentate dai segnalatori attendibili, che agiscono entro il loro ambito di competenza designato, avvalendosi dei meccanismi di cui all’articolo 16, venga data priorità e siano trattate e decise senza indebito ritardo.
2. La qualifica di «segnalatore attendibile» a norma del presente regolamento viene riconosciuta, su richiesta di qualunque ente, dal coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro in cui è stabilito il richiedente al richiedente che abbia dimostrato di soddisfare tutte le condizioni seguenti:
a) dispone di capacità e competenze particolari ai fini dell’individuazione, dell’identificazione e della notifica di contenuti illegali;
b) è indipendente da qualsiasi fornitore di piattaforme online;
c) svolge le proprie attività al fine di presentare le segnalazioni in modo diligente, accurato e obiettivo”.
In parole povere, i segnalatori attendibili sono soggetti sui il regolamento riconosce la funzione di indirizzare le piattaforme online verso determinati trend o indicando che alcuni contenuti sono falsi, non corretti o incitano all’odio.
Le funzioni dei segnalatori attendibili: il Considerando 61 del Digital Service Act
La loro funzione è spiegata per esteso nel Considerando 61 del Digital Service Act: “(61) È possibile contrastare i contenuti illegali in modo più rapido e affidabile laddove i fornitori di piattaforme online adottino le misure necessarie per provvedere affinché alle segnalazioni presentate dai segnalatori attendibili, che agiscono entro un ambito di competenza designato, attraverso i meccanismi di notifica e segnalazione prescritti dal presente regolamento sia accordato un trattamento prioritario, fatto salvo l’obbligo di trattare tutte le segnalazioni presentate nel quadro di tali meccanismi e di decidere in merito ad esse in modo tempestivo, diligente e non arbitrario. Tale qualifica di segnalatore attendibile dovrebbe essere conferita dal coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro in cui il richiedente è stabilito e dovrebbe essere riconosciuta da tutti i fornitori di piattaforme online che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento. Tale qualifica di segnalatore attendibile dovrebbe essere riconosciuta soltanto a enti, e non a persone, che hanno dimostrato, tra l’altro, di disporre di capacità e competenze particolari nella lotta ai contenuti illegali e di svolgere le proprie attività in modo diligente, accurato e obiettivo. Tali enti possono essere di natura pubblica — ad esempio, per i contenuti terroristici, le unità addette alle segnalazioni su internet delle autorità di contrasto nazionali o dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto («Europol») — o possono essere organizzazioni non governative e organismi privati o semipubblici quali le organizzazioni facenti parte della rete di linee di emergenza per la segnalazione di materiale pedopornografico INHOPE e le organizzazioni impegnate nella notifica dei contenuti razzisti e xenofobi illegali online.
Per evitare di attenuare il valore aggiunto di tale meccanismo, è opportuno limitare il numero complessivo di qualifiche di segnalatore attendibile conferite in conformità del presente regolamento. In particolare, le associazioni di categoria che rappresentano gli interessi dei loro membri sono incoraggiate a fare domanda per ottenere la qualifica di segnalatore attendibile, fatto salvo il diritto delle persone o degli enti privati di concludere accordi bilaterali con i fornitori di piattaforme online”.
Detto altrimenti, il Digital Service Act istituzionalizza, normandolo espressamente, un meccanismo già previsto mediante codici di condotta, protocolli, intese gestite, di volta in volta, dalla Commissione con vari soggetti pubblici e privati[2].
Il Considerando 61 indica espressamente la preferenza per le associazioni di categoria quali trusted flaggers, segnando un favor per i corpi intermedi e fornendo un’indicazione di massima su quali siano gli interlocutori preferenziali.
Il segnalatore attendibile deve essere indipendente e deve essere attivo, ai sensi del paragrafo 3 dell’articolo 22 del Digital Service Act:
“3. I segnalatori attendibili pubblicano, almeno una volta all’anno, relazioni facilmente comprensibili e dettagliate sulle segnalazioni presentate conformemente all’articolo 16 durante il periodo di riferimento. La relazione elenca almeno il numero di segnalazioni classificate in base:
a) all’identità del prestatore di servizi di memorizzazione di informazioni;
b) al tipo di presunto contenuto illegale notificato;
c) alle azioni adottate dal prestatore.
Tali relazioni includono una spiegazione delle procedure in atto per assicurare che il segnalatore attendibile mantenga la propria indipendenza.
I segnalatori attendibili inviano tali relazioni al coordinatore dei servizi digitali che ha conferito la qualifica e le mettono a disposizione del pubblico. Le informazioni in tali relazioni non contengono dati personali”.
Le relazioni dei segnalatori attendibili: Considerando 62 del Digital Service Act
Questi passaggi sono esplicitati bene nel Considerando 62 del Digital Service Act: “62) I segnalatori attendibili dovrebbero pubblicare relazioni facilmente comprensibili e dettagliate sulle segnalazioni presentate a norma del presente regolamento. Tali relazioni dovrebbero indicare informazioni quali, ad esempio, il numero di segnalazioni classificate in base al prestatore di servizi di memorizzazione di informazioni, il tipo di contenuto e le azioni adottate dal prestatore. Dato che i segnalatori attendibili hanno dimostrato di disporre di capacità e competenze, ci si può attendere che il trattamento delle segnalazioni effettuate da tali segnalatori sia meno oneroso e quindi più rapido rispetto alle segnalazioni presentate da altri destinatari del servizio. Tuttavia, i tempi medi di trattamento possono comunque variare, per fattori quali il tipo di contenuti illegali, la qualità delle segnalazioni e le procedure tecniche effettivamente messe in atto per la presentazione di dette segnalazioni.
Ad esempio, mentre il codice di condotta per lottare contro le forme illegali di incitamento all’odio online del 2016 stabilisce un parametro di riferimento per le imprese partecipanti per quanto riguarda il tempo necessario per trattare le notifiche valide per la rimozione di forme illegali di incitamento all’odio, altri tipi di contenuti illegali possono richiedere tempi di trattamento notevolmente diversi, a seconda dei fatti e delle circostanze specifiche e dei tipi di contenuti illegali in questione. Al fine di evitare abusi della qualifica di segnalatore attendibile, dovrebbe essere possibile sospendere tale qualifica qualora un coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento abbia aperto un’indagine sulla base di motivi legittimi. Le norme del presente regolamento relative ai segnalatori attendibili non dovrebbero essere intese nel senso che impediscono ai fornitori di piattaforme online di riservare un trattamento analogo alle segnalazioni presentate da enti o persone alle quali non è stata riconosciuta la qualifica di segnalatore attendibile ai sensi del presente regolamento o di cooperare in altri modi con altri enti, conformemente al diritto applicabile, compreso il presente regolamento e il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio. Le norme del presente regolamento non dovrebbero impedire ai fornitori di piattaforme online di ricorrere a tali segnalatori attendibili o a meccanismi analoghi per adottare azioni rapide e affidabili contro i contenuti incompatibili con le condizioni generali, in particolare contro contenuti dannosi per i destinatari del servizio vulnerabili, quali i minori”.
Come il lettore attento avrà colto, il legislatore europeo si è posto il problema sia delle figure di trusted flaggers ante Digital Service Act, sia di individuare una tipologia preferenziale di soggetti che, però, devono essere particolarmente “attivi” nella loro funzione di segnalazione, pena la perdita della qualifica.
L’articolo 22, peraltro, prevede una procedura non immediata per ottenere la qualifica di trusted flagger: sarà interessante capire, nella pratica, quali soggetti vorranno essere investiti di questo onere/onore e, soprattutto, quale interesse sottostante rappresenti il loro driver ad ottenere la qualifica.
Conclusioni
Figura non certo nuova, ma certamente innovata in modo significativo: il “bollino di qualità” impresso ai sensi dell’articolo 22 del Digital Service Act conferirà autorevolezza i soggetti che vorranno avere la priorità nelle segnalazioni alle piattaforme online.
Nell’intenzione del legislatore europeo i corpi intermedi dovrebbero farsi carico della verifica della veridicità di alcune informazioni, creando un sistema di fiducia tra utente della piattaforma e soggetti che pubblicano contenuti determinata dalla verifica di terzi esterni qualificati.
Ma il regolamento è nato tra il 2020 ed il 2022: non c’era ancora l’invasione palese di contenuti creati tramite AI generativa
Questo dato di fatto è il vero punto debole della costruzione europea con riferimento ai trusted flaggers, anche al netto della loro, autorevolezza, attendibilità e dell’assenza – almeno ipotetica – di conflitti di interesse.
Note
[1] Per una disamina approfondita, si rimanda a M. Borgobello, Manuale di Diritto della protezione dei dati personali, dei servizi e dei mercati digitali, Milano, 2023.
[2] Si veda, sul punto, A. Michinelli, La gestione dei contenuti illegali e non, la loro moderazione, in Aa. V., a cura L. Bolognini, E. Pelino e m. Scialdone, Digital Service Act e Digital Markets Act – Definizioni e prime applicazioni dei nuovi regolamenti europei, Milano, 2023.