Domanda
Entro quale termine occorre procedere alla stampa del registro dei beni ammortizzabili o, qualora si fosse optato per l’applicazione dell’art.12, comma 1, lettera a) del DPR 435/2001 (a norma del quale i soggetti obbligati alla tenuta hanno facoltà di non tenere il predetto libro a condizione che le registrazioni siano effettuate nel libro giornale nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi) entro quale termine si devono effettuare le registrazioni ?
R.V.
Risposta
La tenuta del registro dei beni ammortizzabili è prescritta dall’articolo 16 del DPR 600/1973, secondo cui: “Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali, di cui al primo Comma dell’art. 13, devono compilare il registro dei beni ammortizzabili entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.”
L’articolo 7, comma 4-ter del D.L. 357/2004, prevede che:
“A tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all’esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi, allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza”.
Per il combinato disposto delle due norme, il termine entro cui stampare il registro dei beni ammortizzabili (o effettuare la sua conservazione digitale) è la fine del terzo mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi che, in caso di esercizio coincidente con l’anno solare, è il 31 dicembre (o il 30 dicembre secondo alcuni interpreti) dell’anno successivo al periodo di imposta considerato.
Nella ipotesi in cui il contribuente optasse per la possibilità prevista dall’art. 12, comma 1, lettera a) del DPR 435/2001, sarebbe obbligato ad effettuare le relative registrazioni entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (30 settembre nel caso di periodo di imposta coincidente con l‘anno solare). La fissazione del predetto termine ha generato una querelle su quale sia il termine entro cui effettuare la stampa del libro giornale o la sua conservazione digitale.
Non ritiene lo scrivente che la presenza di un termine entro cui effettuare una o più registrazioni possa condizionare la stampa dei libri e registri sui quali essa deve essere effettuata al punto da richiederne una anticipazione ovvero la adozione di misure idonee a fornire prova della tempestività della registrazione.
D’altronde le norme tributarie che prevedono termini per la registrazione o la annotazione dei documenti sono molteplici. Una per tutte, l’articolo 22, comma 1, ultimo periodo, del DPR 600/1973, a norma del quale “Le registrazioni nelle scritture cronologiche e nelle scritture ausiliarie di magazzino devono essere eseguite non oltre sessanta giorni”. E non sembra che per tale fattispecie, concettualmente sovrapponibile a quella in esame, qualcuno abbia mai ipotizzato che le scritture debbano essere stampate ogni sessanta giorni. Ovviamente, in caso di accessi, ispezioni e verifiche, nella ipotesi in cui le registrazione non risultassero effettuate nei termini previsti dalle singole disposizioni di legge il contribuente subirebbe le conseguenze previste dalla legge nei casi di omissione.
Per quanto precede, si è dell’avviso che, fermi restando i prescritti termini per le registrazioni, il termine per la stampa del libro giornale e/o la sua eventuale conservazione a norma, nel caso di esercizio della opzione della facoltà prevista dall’art.12, comma 1, lettera a) del DPR 435/2001, sia il terzo mese successivo alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
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Salvatore De Benedictis, Dottore in Economia e Commercio, esercita la Professione di Dottore Commercialista. Partecipa ai lavori del Forum Italiano Fatturazione Elettronica e eProcurement.