L'approfondimento

Il recepimento della direttiva Copyright in Italia: ora è tempo di responsabilizzare

Autori ed editori e le associazioni di categoria hanno lottato a favore della regolamentazione dell’utilizzo dei contenuti online per il riconoscimento di un nuovo equilibrio tra i valori in gioco nel Mercato Unico Digitale. Le Big tech hanno spinto per mediare, per non colpire un modello di business oramai consolidato

Pubblicato il 03 Ago 2021

Niccolò Lasorsa Borgomaneri

Avvocato presso studio legale Marsaglia

Marco Signorelli

Director of Strategy & Operations di DCP

diritto d'autore - copyright - videoregistrazione da remoto - ARCOM

Il recepimento [1] della Direttiva Copyright in Italia è stato annunciato con la fumata bianca del 7 giugno 2021 che ne stabilisce l’entrata in vigore nel nostro Paese.

Diritto d’autore e violazioni online commesse all’estero: i paletti della Corte di Cassazione

Direttiva Copyright, gli interessi in gioco

I media hanno dato ampio spazio a livello europeo alla direttiva [2]: da un lato, gli autori ed editori e le associazioni di categoria che lottano da anni per la regolamentazione dell’utilizzo dei contenuti online per il riconoscimento di un nuovo equilibrio tra i valori in gioco nel Mercato Unico Digitale; dall’altro lato, le Big tech, capitanate dai colossi del calibro di Google e Facebook, che hanno spinto per mediare le proposte di regolamentazione ritenute forse dirompenti di un modello di business oramai consolidato.

I capisaldi del cambiamento: art. 15 e 17

L’art. 15 e l’art. 17, citati più volte perché tra i principali protagonisti della Direttiva, sono due capisaldi che segnano il cambiamento. Il primo introduce il diritto connesso
riconosciuto agli editori dei giornali per pubblicare i link alle proprie notizie, mentre il secondo introduce l’obbligo per le grandi piattaforme di contenuti di compiere i “massimi sforzi” per ottenere delle licenze dai detentori dei diritti.

Le linee guida della Commissione europea

La Commissione Europea ha quindi fornito le linee guida previste dal paragrafo 10 dell’art. 17 della Direttiva Copyright relativo alla disciplina dei fornitori di servizi Internet, con l’intento di promuovere un corretto e uniforme recepimento dell’art. 17
da parte degli Stati membri e di fornire un supporto agli operatori del mercato che dovranno conformarsi alle trasposizioni nazionali di tale previsione.

Chi sono i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online

Vengono ora difatti definiti prestatori di servizi di condivisione di contenuti online e vengono considerati quali soggetti che effettuano, in proprio, un’attività di comunicazione al pubblico. Viene specificato inoltre che per rientrare nella definizione il servizio della
società di informazione deve organizzare e promuovere i contenuti caricati dagli utenti a scopo di lucro – specificando attraverso il considerando 63 – che “il profitto derivante dai contenuti caricati potrebbe essere ottenuto, direttamente o indirettamente, organizzando e promuovendo tali contenuti per attirare un pubblico più vasto, anche classificandoli e ricorrendo a promozioni mirate al loro interno Lo
scopo di lucro non dovrebbe essere presunto in base al mero fatto che il servizio è un operatore economico o in ragione della sua forma giuridica. La finalità lucrativa deve essere collegata ai profitti derivanti dall’organizzazione e dalla promozione dei contenuti caricati dagli utenti per attirare un pubblico più vasto, ad esempio, ma non esclusivamente, mediante la collocazione di annunci pubblicitari
accanto ai contenuti caricati dagli utenti”.

Si tratta di un distinguo molto importante che ancora deve essere chiarito [3] nel dettaglio. Tuttavia, quel che risulta apprezzabile fin da ora è la volontà di andare a responsabilizzare ulteriormente tutti quei servizi che basano il proprio modello di business sulla diffusione di contenuti – guadagno che può anche essere derivato dallo sfruttamento di canali indiretti dati dall’utilizzo dei dati ottenuti dall’attività di
profilazione del traffico generato dall’utenza fruitrice.

Limitare il caricamento di contenuti senza permesso

Inoltre, le linee guida indicano tra le modalità da adottare per limitare il caricamento di contenuti senza permesso, l’adozione di strumenti idonei per il riconoscimento dei contenuti. Questo, dopo aver compiuto i “massimi sforzi” [4] che dovranno essere
documentati, per ottenere una licenza dal detentore dei diritti, che possa coprire anche gli eventuali sfruttamenti non commerciali dell’opera ovvero che non portano ricavi significativi.

Diversamente, il prestatore di servizi di condivisione online di
contenuti sarà ritenuto responsabile dell’attività illecita svolta dai propri utenti e perpetrata in internet attraverso le funzionalità della stessa piattaforma.

Come dovrà essere valutato in concreto il comportamento dei prestatori di servizi

Le linee guida precisano che il comportamento dei prestatori di servizi dovrà essere valutato in concreto considerando il caso specifico e valutando come “i massimi sforzi devono essere fatti solo per garantire l’indisponibilità di opere specifiche e altri materiali per i quali i titolari dei diritti hanno fornito ai fornitori di servizi le
“informazioni pertinenti e necessarie”. Il considerando 66 specifica che se i titolari dei diritti non forniscono tali informazioni che soddisfano i requisiti dell’articolo 17, paragrafo 4, i fornitori di servizi di condivisione di contenuti online non sono
responsabili dei caricamenti non autorizzati” [5].

Tornano alla ribalta i filtri di caricamento

Proprio in relazione a ciò si è tornati a parlare dei cosiddetti “filtri di caricamento”, ossia degli strumenti tecnici utilizzati (già precedentemente all’entrata in vigore della Direttiva) dai prestatori di servizi per il controllo automatico del materiale caricato sui
propri siti. A proposito dello stato dell’arte delle tecnologie utilizzate per il riconoscimento dei contenuti (Automatic Content Recognition – ndr).

Da diversi anni sono nate le prime piattaforme che offrono la possibilità di monetizzare lo sfruttamento dei palinsesti audiovisivi su internet. Prima fra tutte la piattaforma YouTube che ha permesso di regolamentare lo sfruttamento dei contenuti audiovisivi caricati dagli utenti (UGC, User Generated Content – ndr) attraverso il sistema conosciuto con il termine ContentID. Si tratta appunto di una
tecnologia che viene oggi indicata come modus operandi dalle linee guida della Commissione Europea.

Tipologie di sistemi di identificazione

Semplificando, possiamo ricondurre i sistemi di identificazione dei file a tre tipologie: Metadata, Hash e Fingerprint.

Metadata

Ogni file (audio, video eccetera) è composto da una serie di informazioni che descrivono il contenuto. Tali informazioni si chiamano metadata. A titolo esemplificativo possono essere il nome dell’artista, il titolo della canzone, la lunghezza, l’avente diritto, la descrizione, la categoria eccetera, tutti elementi che nell’insieme possono concorrere nell’identificazione di una corrispondenza.

Hash

L’hash è una stringa alfanumerica che identifica in maniera univoca il
contenuto di un file nella sua interezza. Viene spesso definito valore di hash o indicato con il termine message digest (o semplicemente digest).

Fingerprint

Il fingerprint “lavora” sulle caratteristiche del contenuto (ad esempio, nel caso di una canzone, le note musicali, le ripetizioni delle stesse, la frequenza eccetera). Questa tipologia di riconoscimento risulta essere quella più accurata e si basa sulla logica ottimizzata dell’algoritmo “la trasformata di Fourier” (ndr – Fast Fourier Transformation) che non fa altro che modificare il dominio di una funzione del tempo (un segnale) in un dominio delle frequenze, permettendo così lo studio della composizione in termini di frequenza, ampiezza e fase del segnale stesso.
L’esito dell’applicazione dell’algoritmo forma il fingeprint. La comparazione dei punti di similarità dei fingerprint permette di individuare le corrispondenze audio.

Il processo di identificazione dei contenuti nelle piattaforme di video/file hosting

Dovendo generalizzare, il processo che consente l’identificazione dei contenuti nelle piattaforme di video/file hosting è comunemente definito fingerprint, che – in estrema sintesi – consente di assegnare una impronta che delinea le caratteristiche di un segnale audio/video generato attraverso l’applicazione di una funzione matematica.

Tale processo può essere attivato all’atto del caricamento del contenuto sulla piattaforma (procedura di upload) ma può anche essere richiamato in un secondo momento per una verifica a posteriori.

Le informazioni relative all’identificazione del contenuto sono salvate all’interno della base dati della piattaforma (individuate come reference file) per poi essere utilizzate per l’attività di confronto (fase di matching) con eventuali asset digitali presenti sul sistema.

Le piattaforme di video sharing solitamente usano una tecnologia che permette di distinguere la traccia audio da quella video e vengono applicate le modalità di fingerprint più appropriate. Ad esempio, per la parte audio viene considerata l’analisi dello spettrogramma per frazioni di tempo, mentre per quella video vengono utilizzati
degli algoritmi di elaborazione numerica che tengono conto di una serie di informazioni come la lunghezza, il timeframe, l’encoding oltre alle caratteristiche di determinati frame come la percentuale di colore in base all’evoluzione nel tempo, i cambi di scena e la loro correlazione con l’eventuale traccia audio presente.
A seconda delle regole stabilite nell’asset, il contenuto può quindi essere gestito (bloccato, tracciato o monetizzato).

L’efficacia del matching basato sul fingerprint ha raggiunto ormai degli standard elevati permettendo un’alta affidabilità nel riconoscimento anche in presenza di contenuti ridotti o parziali (vds. tabella seguente con confronto affidabilità/costi delle tipologie di riconoscimento automatico dei contenuti).

Direttiva copyright – Figura 1: [Fonte: Asktheeu.org]

Conclusioni

In sintesi quindi questa è la situazione ad oggi ma è sufficiente navigare in Rete [6] per accorgersi della notevole quantità di soggetti, pubblici e privati, che ritengono che la Direttiva e, segnatamente, le sue linee guida siano lesive dei diritti fondamentali.

Il 15 Luglio la Corte di Giustizia della UE, nella causa intenta dalla Polonia per ottenere la modifica delle disposizioni della Direttiva che riteneva discriminatorie in quanto lesive (specificatamente l’articolo 17, lettere b) e c) del paragrafo 4) in quanto lesive del diritto alla libertà di espressione ed informazione stabiliti e tutelati dalla UE
stessa ha pronunciato una Sentenza che rigetta il ricorso della Polonia.

Le motivazioni sono in via di pubblicazione, ma sin da ora altri Paesi Europei stanno pensando all’impugnazione della Direttiva e delle sue Linee Guida.

Siamo quindi solo all’inizio di quella che si preannuncia non solo come battaglia legale, ma anche di impostazione “filosofica” sul bilanciamento degli interessi di libertà nella Rete.

Note

  1. Direttiva copyright in Italia, cosa cambia per l’informazione online: gli interessi in gioco
  2. Direttiva 790 del 2019
  3. Diverse organizzazioni che rappresentano gli utenti hanno sottolineato la necessità di ulteriori chiarimenti su tale punto
  4. “The best efforts are only to be made to ensure the unavailability of specific works and other subject matter
    for which the rightholders have provided the service providers with the ‘relevant and necessary information’.
    Recital 66 specifies that if no such information meeting the requirements of Article 17(4) is provided by rightholders, online content-sharing service providers are not liable for unauthorised uploads”
  5. Lo schema di decreto legislativo
  6. Tra gli altri, Liberties.eu

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