la proposta di legge

Innovazione e trasparenza degli algoritmi: l’esempio del Regno Unito



Indirizzo copiato

Il disegno di legge della Camera dei Lords britannica offre un modello concreto e sintetico per l’uso di sistemi decisionali automatizzati nelle autorità pubbliche. Con solo 12 pagine, fornisce indicazioni chiare su valutazioni di impatto algoritmiche e trasparenza, proponendo un riferimento pratico per le PA, inclusa quella italiana, nella gestione responsabile dell’IA

Pubblicato il 19 set 2024

Stefano Posti

Responsabile della Protezione Dati e del Sistema di Gestione Qualità



algoritmi (1)

Il disegno di legge proposto dalla Camera dei Lords britannica, pubblicato il 9 settembre scorso, rappresenta un esempio di concretezza che gli Stati Membri dovrebbero, o potrebbero prendere in considerazione; fornisce infatti, in sole 12 pagine, indicazioni e prescrizioni chiare e precise alle autorità pubbliche sull’impiego di sistemi decisionali automatizzati e algoritmici – supportati o meno da tecnologie di intelligenza artificiale.

Strumenti legislativi come questo, molto puntuali e pragmatici, sono particolarmente efficaci e possono costituire uno strumento di riferimento pratico per le PA; ad esempio, vengono fornite indicazioni sistematiche su quando e come deve essere svolta la valutazione di impatto “algoritmico”, e quali regole di trasparenza e adempimenti connessi (come le “registrazioni di trasparenza”) devono essere ottemperati per tutte le iniziative che utilizzino qualsiasi sistema decisionale algoritmico o automatizzato sviluppato o acquisito da un ente pubblico, anche in fase di sviluppo.

Regole chiare e precise, dunque, per Enti e Autorità pubbliche, che non potrebbero che far gola ad esempio alle PA italiane, che potrebbero essere invece spiazzate rispetto alle indicazioni del nostro DDL del 23 aprile scorso, e alla Strategia Italiana per l’intelligenza artificiale 2024-2026 pubblicata dal Dipartimento per la trasformazione digitale e dall’AGID, seppur valide e conformi ai requisiti di affidabilità, correttezza ed eticità necessari per un uso responsabile dell’AI.

I contenuti salienti del progetto di legge

L’obiettivo è quello di garantire che i sistemi decisionali algoritmici e automatizzati siano utilizzati in modo da considerare attentamente e attenuare i rischi per le persone, le autorità pubbliche, i gruppi e la società nel suo complesso, e che portino a un processo decisionale efficiente, equo, accurato, coerente e decisioni chiare e intellegibili per tutti, e prevedere un servizio indipendente di risoluzione di eventuali  controversie.

La legge si applica a qualsiasi sistema, strumento o modello statistico utilizzato per informare, raccomandare o prendere una decisione amministrativa su un utente del servizio o un gruppo di utenti del servizio di un Ente o Autorità pubblica, ed include i sistemi in fase di sviluppo, esclusi i sistemi decisionali automatizzati operanti in ambienti di prova.

Sono esclusi dal campo di applicazione i sistemi decisionali automatizzati utilizzati ai fini della sicurezza nazionale, e i sistemi automatizzati che si limitano a calcolare e a applicare formule, tra cui la tassazione e l’assegnazione di risorse finanziarie nella misura in cui tali sistemi automatizzano un processo di calcolo che altrimenti verrebbe eseguito manualmente e compreso appieno.

I punti fondamentali del progetto di legge

I punti fondamentali trattati sono:

  • Scopi specifici: garantire che i sistemi decisionali automatizzati siano utilizzati in modo equo, efficiente e trasparente, riducendo i rischi per individui e società;
  • Criteri chiari di applicabilità della legge;
  • Valutazioni di impatto: prima di implementare tali sistemi, le autorità devono completare una Valutazione d’Impatto degli Algoritmi, valutando rischi e benefici, e pubblicarne i risultati;
  • Trasparenza: devono essere create e rese pubbliche delle registrazioni di trasparenza per ogni sistema automatizzato, spiegando il suo funzionamento e il suo impatto sulle decisioni amministrative;
  • Obblighi per le autorità pubbliche: le autorità devono informare gli individui dell’uso di sistemi automatizzati nelle decisioni che li riguardano e spiegare come sono state prese le decisioni.
  • Formazione: i dipendenti pubblici devono essere formati per capire e monitorare i sistemi automatizzati e le loro decisioni.
  • Tracciamento: i sistemi devono essere progettati per registrare automaticamente gli eventi durante il loro utilizzo, permettendo un monitoraggio a lungo termine.
  • Divieti: non è consentito l’uso di sistemi automatizzati che non possono essere valutati adeguatamente per motivi tecnici o contrattuali.
  • Risoluzione delle dispute: i cittadini devono avere accesso a un servizio indipendente per contestare o richiedere il risarcimento per decisioni prese da sistemi automatizzati.
  • Regolamentazione e attuazione: la legge entrerebbe in vigore sei mesi dopo la sua approvazione e sarebbe applicabile in Inghilterra e nel Galles.

La legge prevede due brevi Schedules (programmi) allegati; il primo contiene i principi per la revisione, la spiegazione e la supervisione del funzionamento di e dei sistemi decisionali automatizzati, mentre il secondo contiene le definizioni utilizzate nella proposta di legge.

I principi descritti nel primo Schedule

I principi descritti nel primo Schedule sono:

  • La crescita inclusiva, sviluppo sostenibile e benessere per le persone ed il pianeta;
  • Il rispetto dello Stato di diritto, dei diritti umani e dei valori democratici, tra cui l’equità, il rispetto dei diritti umani e la privacy;
  • La trasparenza e la spiegabilità;
  • La robustezza, la sicurezza e la protezione;
  • La responsabilità.

Con termini semplici, in poco più di due pagine viene nella sostanza riassunta la letteratura relativa all’impiego delle tecnologie di intelligenza artificiale, in piena coerenza con i principi dell’AI Act dell’Unione Europea.

Le valutazioni di impatto algoritmico

Sebbene il framework da utilizzare per le valutazioni di impatto algoritmiche sia demandato a successive prescrizioni in regolamenti proposti alle Camere da parte del Segretario di Stato, nella proposta legge i contenuti e le caratteristiche degli Algorithmic Impact Assessments sono ben spiegati e includono una descrizione dettagliata del sistema decisionale algoritmico o automatizzato, una valutazione dei benefici e dei rischi relativi del sistema, compresi i rischi per la privacy e la sicurezza delle informazioni personali, i rischi per gli utenti dei servizi pubblici, nonché i rischi e i probabili impatti sui dipendenti delle autorità pubbliche, idonee spiegazioni delle misure adottate per ridurre al minimo tali rischi, e un controllo esterno indipendente dell’efficacia e dell’accuratezza del sistema.

La valutazione di impatto deve essere pubblicata in formato accessibile entro 30 giorni dall’ottenimento dei risultati, e deve essere aggiornata quando la funzionalità o la portata del sistema decisionale algoritmico o automatizzato cambia.

Il framework con i criteri di valutazione dovrà prevedere anche un sistema di governance e il pieno rispetto della Legge inglese sull’uguaglianza e parità di genere (Equality Act del 2010) e sulla la legge inglese sui diritti umani del 1998.

I registri di trasparenza algoritmica

Interessante l’obbligo per le autorità ed enti pubblici di compilare, e pubblicare in una sorta di Pubblico registro, entro 30 giorni dal completamento, dei Registri di trasparenza che contengono:

(a) una descrizione dettagliata del sistema decisionale algoritmico o automatizzato,

(b) una spiegazione delle motivazioni per l’utilizzo del sistema,

(c) informazioni sulle specifiche tecniche del sistema,

(d) una spiegazione del modo in cui il sistema viene utilizzato per concepire le decisioni amministrative riguardanti gli utenti, o gruppi di utenti dei servizi pubblici

(e) informazioni sulla supervisione umana del sistema

Ciò ricorda, a chi si occupa di protezione dati personali dai primi anni 2000, gli Schemi tipo di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari che erano da sottoporre al Garante per la protezione dati personali da parte degli Enti pubblici.

Questo apparente passo indietro, rispetto alla moderna tendenza ad una piena accountability di ogni organismo pubblico e privato, fa riflettere (come del resto la classificazione dei livelli di rischio prevista dall’AI Act) su quanto sia temuta la perdita di controllo derivante dall’impiego di tecnologie decisionali automatizzate, e di fatto dell’AI nel suo complesso.

Da qui, probabilmente, l’impegno del legislatore del Regno Unito, e il conseguente obbligo previsto nella proposta di legge britannica per le autorità ed enti di comunicare in un registro pubblico che la decisione resa sarà presa in tutto o in parte da un sistema decisionale algoritmico o automatizzato, e di rendere una chiara spiegazione alle persone interessate di come e perché una decisione che incide sui processi è stata realizzata, e di quali possano essere le potenziali conseguenze degli esiti, è un requisito vincolante per l’impiego, insieme all’obbligo di fornire un’adeguata formazione ai dipendenti in merito alla progettazione, al funzionamento e alla gestione del processo decisionale al fine di consentir loro di esaminare, spiegare e sorvegliare il suo operato in conformità con i principi per un uso consapevole, sicuro e responsabile di tali tecnologie.

Interessante anche il divieto, prescritto nella proposta di legge, di impiegare o utilizzare un sistema decisionale algoritmico o automatizzato se esistono ostacoli pratici, tra cui misure contrattuali o tecniche e interessi di proprietà intellettuale, che limitino la loro effettiva valutazione o monitoraggio dell’algoritmo o del sistema automatizzato in relazione ai singoli risultati o alle prestazioni aggregate, e di contro l’obbligo di massima trasparenza delle valutazioni condotte sui modelli scelti, e di sottoporre i sistemi e la relativa documentazione, su richiesta, alla valutazione dell’AI Safety Institute.

Il confronto con gli strumenti regolatori dell’Unione Europea

Il pragmatismo e la ricerca di efficacia ed efficienza del Regno Unito, che ha storicamente ispirato le norme standard volontarie (si pensi a quanti BS – British Standard – sono stati nel tempo recepiti dall’ISO con pochissime o addirittura assenti modifiche negli standard internazionali) continua a far riflettere se non sia il caso, anche negli Stati membri che spesso soffrono il lento adattamento delle proprie Autorità pubbliche al recepimento e comprensione dell’iper-regolazione europea, di prendere come esempio questo approccio schematico con chiare indicazioni e prescrizioni, magari onerose, ma che non lasciano adito alle interpretazioni filosofico-giuridiche per gli addetti ai lavori che vengono lette come mere formalità incomprensibili dai dipendenti pubblici, risultando nella sostanza applicate poco o male.

Adesso, con l’esplosione degli strumenti regolatori UE in atto, atti legislativi concreti come la proposta di legge del Regno Unito possono davvero costituire un valido riferimento per i legislatori nazionali, anche se ciò implica umiltà e logiche che forse non sposano la necessità di ostentazione di stile della politica dell’Unione e di tanti Stati membri.

Conclusioni

La proposta di legge sui sistemi decisionali automatizzati delle autorità pubbliche del Regno Unito è una lettura dovuta (e particolarmente agevole e piacevole, vista la chiarezza espositiva e la brevità del testo) per tutti gli appassionati di tecnologia e di compliance, e costituisce un buon esempio di legislazione concreta e senza fronzoli che in un contesto sempre più complesso e iper-regolato può, forse dovrebbe, far riflettere se non sia il momento che venga adottata sempre più spesso per supportare la transizione digitale della nostra pubblica amministrazione.

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati

Articolo 1 di 4