Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti ha approvato mercoledì 11 dicembre scorso, all’unanimità, il nuovo Codice deontologico delle giornaliste e dei giornalisti che sostituisce il Testo Unico dei doveri del giornalista, che era in vigore dal primo gennaio 2021.
Il nuovo Codice, che entrerà in vigore dal primo giugno 2025, rappresenta secondo l’ordine un aggiornamento significativo delle norme professionali per i giornalisti, “adeguandole alle sfide contemporanee e promuovendo una maggiore responsabilità etica nell’esercizio della professione”. La novità più significativa è costituita dall’introduzione di norme sull’uso dell’intelligenza artificiale nell’attività giornalistica.
Deontologia giornalisti, la tutela della differenza di genere
La nuova formulazione dedica maggiore attenzione al rispetto delle differenze di genere, introducendo articoli specifici che promuovono un linguaggio rispettoso e privo di stereotipi. In particolare, ad esempio, ai sensi del nuovo articolo 13, nei casi di femminicidio, violenza, molestie, discriminazioni e di fatti di cronaca che coinvolgono aspetti legati all’orientamento e all’identità sessuale, valutato l’interesse pubblico, il giornalista deve evitare stereotipi di genere, espressioni, immagini e comportamenti lesivi della dignità della persona, non deve rendere identificabili, neppure indirettamente, le vittime di atti di violenza, deve attenersi a un linguaggio rispettoso, corretto e consapevole, all’essenzialità dell’informazione e alla continenza.
Oltre alle disposizioni sulla tutela di minori e soggetti deboli, inoltre, nel nuovo testo ora sono state incluse tutele per le persone malate, con disabilità o in condizioni di vulnerabilità, e specificate modalità di trattamento delle informazioni che le riguardano. Vengono rafforzati il rispetto dell’identità personale, l’aggiornamento delle notizie e il diritto all’oblio enfatizzando l’importanza di evitare riferimenti non essenziali al passato delle persone e facilitando processi di deindicizzazione online.
Giornalisti e intelligenza artificiale: cosa dice il nuovo codice deontologico
L’art. 19 prevede, infatti, che l’intelligenza artificiale non può in alcun modo sostituire l’attività giornalistica. Nel caso in cui il giornalista si avvalga nel suo lavoro del contributo dell’intelligenza artificiale, egli deve rendere esplicito il suo utilizzo nella produzione e nella modifica di testi immagini e sonori di cui assume comunque la responsabilità e il controllo, specificando il tipo di contributo, e deve verificare le fonti e la veridicità dei dati e delle informazioni utilizzati.
In nessun caso, conclude la norma, il ricorso all’intelligenza artificiale può considerarsi esimente in tema di obblighi deontologici.
La ricerca di Associated press
Uno dei più recenti eventi che hanno dato una spinta alle modifiche del codice deontologico è costituito dalla pubblicazione nell’aprile del 2024 di un Report proprio in materia di intelligenza artificiale generativa nell’ambito del giornalismo[1] a seguito di uno studio commissionato dall’Associated Press a 7 ricercatori.
L’intelligenza artificiale generativa, semplificando il concetto, è un tipo di intelligenza artificiale che è in grado di generare testi, immagini, video, musica o altri contenuti in risposta a delle richieste o dei comandi specifici da parte di un utente, dette prompt. Tali sistemi utilizzano modelli generativi, che producono dati a partire da un dataset di addestramento utilizzato per crearli.
Secondo il Report, i casi d’uso più frequenti per l’IA generativa nell’ambito giornalistico includono varie forme di produzione di contenuti testuali, la raccolta di informazioni, la produzione di contenuti multimediali e gli usi commerciali. In particolare, l’intelligenza artificiale generativa ha supportato il lavoro giornalistico generando titoli di notizie, post sui social media, newsletter, quiz, testo da dati, slogan e bozze di storie, ma anche correzione di bozze e articoli riassuntivi, riscrittura per un mezzo diverso (ad es. produzione di script), miglioramento della scrittura, redazione di comunicati stampa, realizzazione di fact checking.
E questo utilizzo rischia di avere dei risvolti se non decisamente negativi di sicuro preoccupanti e rischiosi.
AI e giornalismo: il caso del New York Times
A questo proposito non si può non fare un cenno alla causa che il 27 dicembre 2023 il New York Times ha intentato contro Microsoft Corporation e OpenAI Inc. davanti alla United States District Court, Southern District of New York per violazione del diritto d’autore e per concorrenza sleale.
Secondo la testata giornalistica, infatti, Microsoft e OpenAI avrebbero utilizzato in modo illecito milioni di articoli, indagini approfondite, opinioni, recensioni e guide pubblicate dallo stesso New York Times per addestrare i loro modelli di intelligenza artificiale generativa come ChatGPT e Bing Chat. Questo utilizzo è avvenuto senza permesso né compenso a favore del giornale.
L’uso non autorizzato dei contenuti, inoltre, sempre secondo la tesi del New York Times, minaccerebbe la sua capacità di fornire giornalismo di qualità, riducendo anche le entrate derivanti da abbonamenti, licenze, pubblicità e affiliazioni. La concorrenza diretta con i prodotti di intelligenza artificiale potrebbe quindi “depauperare la base di lettori e la reputazione” del New York Times. Oltre a questo, il giornale accusa Microsoft e OpenAI di violazioni sistematiche della Costituzione e del Copyright Act di materia di diritti d’autore sulle opere da parte dei loro creatori, replicando e utilizzando i contenuti senza autorizzazione.
La causa è ancora pendente, con alcuni colpi di scena occorsi negli ultimi mesi in relazione alla asserita cancellazione da parte di OpenAI dei dati necessari per provare le tesi del Times. Sarà senz’altro molto interessante esaminare la decisione delle Corte quando sarà emessa.
Giornalismo e AI gen, gli aspetti di data protection in Italia
Non risulta molto distante da quella del New York Times, la posizione di Ginevra Cerrina Feroni, vice presidente del Garante privacy italiano, riportata nel suo intervento del 27 marzo 2024 sul tema della intelligenza artificiale. La “corsa alle IA generative da parte dei grandi player tecnologici, come Microsoft e Google, ha stimolato ingenti investimenti economici, consentendo impressionanti sviluppi tecnici dei modelli. Redigere articoli anche su argomenti specifici, fornire informazioni dettagliate e organizzate in modo coerente, creare post e contenuti per i social media, scrivere script per video e podcast, sono solo alcuni possibili utilizzi delle IA generative in ambito giornalistico. Le funzionalità più evolute di questi modelli conversazionali consentono addirittura di adattare il tono, lo stile e i valori delle risposte, generare testi personalizzati e più naturali, e di apprendere “per rinforzo” dall’interazione con gli utenti”.
Per quanto tecnologicamente impressionanti, questi sviluppi, sempre secondo la vice presidente, sollevano importanti interrogativi circa il loro impatto sugli ordinamenti democratici. Compito fondamentale di un giornalista è, infatti, quello di selezionare, verificare e pubblicare le informazioni rilevanti per il pubblico, garantendone la pluralità, l’obiettività, la completezza e l’imparzialità.
La violazione dei diritti d’autore
Un altro aspetto rilevante in relazione al diritto d’autore è quello della creatività dell’opera. L’oggetto della protezione regolamentata dalla legge è proprio l’opera dell’ingegno che abbia carattere creativo[2]. Requisito sufficiente e necessario per la tutela del diritto d’autore è, infatti, “la sussistenza di un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di estrinsecazione nel mondo esteriore in una forma che rechi, in qualsiasi modo, l’impronta di una elaborazione personale”[3]. Se l’intelligenza artificiale generativa si nutre di contenuti protetti dal diritto d’autore, come può configurarsi la creatività di un’opera o un articolo giornalistico?
Se le tecniche di web scraping, per fare un esempio, estraggono massivamente dati dal web comprensivi anche di contenuti testuali, visivi e audiovisivi di titolarità di terzi senza la loro autorizzazione preventiva, risulterà difficile attribuire la creatività del testo così prodotto a chi lo riproduce.
Lo stesso Regolamento UE sull’intelligenza artificiale riconosce l’esistenza di rischi sistemici [4] che possono derivare dalla diffusione di contenuti generati o manipolati artificialmente, in particolare il rischio di impatti negativi effettivi o prevedibili sui processi democratici, sul dibattito civico e sui processi elettorali, anche mediante la disinformazione.
La soluzione del nuovo codice deontologico per giornalisti e AI
Se da un lato, quindi, l’utilizzo dell’intelligenza artificiale solleva le sopra citate delicate questioni (anche deontologiche), dal lato opposto, però, questo uso può innegabilmente aumentare l’efficienza delle redazioni giornalistiche consentendo la copertura di un maggior numero di eventi, liberando i giornalisti da compiti ripetitivi, permettendo loro di concentrarsi su storie più complesse e di maggiore impatto.
Non solo quindi il lato negativo, ma anche quello positivo, come in tutti i settori in cui si utilizzano questi strumenti. Come si legge nel considerando 4) del Regolamento UE sull’intelligenza artificiale, questa “consiste in una famiglia di tecnologie in rapida evoluzione che contribuisce al conseguimento di un’ampia gamma di benefici a livello economico, ambientale e sociale nell’intero spettro delle attività industriali e sociali”.
AI, giornalismo e libertà di informazione
Nel nostro ordinamento la libertà di informazione costituisce un diritto di rango costituzionale che non può essere legittimamente compressa in alcun modo, come non può essere compromesso il collegato diritto ad essere informati. Coniugare professionalità e innovazione sarà la sfida per editori, giornalisti, professionisti del mondo dell’informazione.
Come afferma Ginevra Cerrina Feroni “ciò implicherà sperimentare gli usi delle IA generative per ottimizzare la ricerca e la selezione delle notizie, la verifica dei dati e dei contenuti errati o artefatti e la creazione di contenuti originali, nel rispetto del non negoziabile principio di trasparenza. L’applicazione di quest’ultimo principio richiederà in concreto di dichiarare la provenienza dei contenuti diffusi dai modelli di linguaggio, fornendo un’informativa chiara e intellegibile al pubblico, con appositi disclaimer ed etichette”.
Il giornalista dovrà utilizzare in modo consapevole e responsabile le nuove tecnologie, dovrà rendere esplicito l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella produzione e nella modifica di testi, immagini e sonori di cui assume comunque la responsabilità e il controllo, specificando il tipo di contributo.
La citazione delle fonti
Tuttavia, nonostante il clamore che le modifiche al Codice deontologico hanno suscitato, giova ricordare che, come già previsto dal Codice del 2021, il giornalista, salvo il caso in cui la fonte chieda di rimanere riservata, deve sempre citare le sue fonti e tale obbligo era già previsto anche nel caso di utilizzo di materiali testi, immagini, sonoro delle agenzie, di altri mezzi d’informazione o dei social network.
La nuova previsione contenuta nell’art. 19 del Codice deontologico non fa che confermare la necessità di verificare le fonti e la veridicità dei dati e delle informazioni utilizzati con i più moderni e attuali sistemi.
Quanto alla disposizione secondo cui l’intelligenza artificiale non può in alcun modo sostituire l’attività giornalistica, ci viene da ricordare la spesso richiamata necessità di una supervisione umana anche in questo settore e non solo nei processi automatizzati ai sensi dell’art. 22 del GDPR, supervisione che porta necessariamente a non poter esimersi dal rispetto degli obblighi deontologici previsti dal Codice stesso. E non solo: tale espressione sembra voler aggiungere un elemento in più alle considerazioni che abbiamo svolto circa la creatività dell’opera giornalistica. Come dice la Cassazione la “professione di giornalista” deve essere intesa come quell’attività “di lavoro intellettuale diretta alla raccolta, commento ed elaborazione di notizie attraverso gli organi di informazione, in cui il giornalista si pone quale mediatore intellettuale tra il fatto e la sua diffusione”[5].
Note
[1] Nicholas Diakopoulos, Hannes Cools, Charlotte Li, Natali Helberger, Ernest Kung, Aimee Rinehart, Generative AI in Journalism: The Evolution of Newswork and Ethics in a Generative Information Ecosystem, Edited by Lisa Gibbs, Aprile 2024. Si veda su questo Report il commento di Antonino Mallamaci, L’IA cambia il giornalismo: ecco il report che fa il punto, pubblicato il 30.04.2024 su questa rivista.su questa
[2] Cfr. tra gli altri, Bianca Manuela Gutierrez, La tutela del diritto d’autore, Giuffrè, 2008.
[3] Cfr. Bianca Manuela Gutierrez, cit.
[4] Regolamento UE 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull’intelligenza artificiale), GUCE serie L 12.07.2024.
[5] Cass. SS.UU. n. 1867 del 2020.